CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2018, n. 8301
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Esposizione dei fatti di causa
1. La società Interservizi s.p.a, in liquidazione, impugnava l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, relativa ad Iva, Irpeg, Irpef e ritenute alla fonte, con riferimento all’anno di imposta 2001, eccependo l’omessa notifica della cartella.
La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello, deducendo che la cartella era stata notificata a mani di tale D.R.A. “qualificatosi persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda che ne ha ricevuto copia”, qualità che l’ente ricorrente contestava, assumendo che la ricevente non era affatto dipendente della società e che non era stato indicata la ragione sociale dell’ente in liquidazione.
La C.T.R. di Napoli rigettava l’appello, sostenendo che la nullità ex art. 156 c.p.c. può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che, nella fattispecie, la cartella risultava notificata presso il domicilio del liquidatore della società sito in Napoli alla via P. nelle mani dell’addetto alla ricezione.
Avverso la sentenza n. 113/28/2013, la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.
L’Agenzia delle Entrate e la società di riscossione resistono con rispettive memorie.
Esposizione delle ragioni di diritto
2. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 60 D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 137 e ss, art.156 c.p.c, per inesistenza della notificazione della cartella e per l’omesso invio dell’avviso bonario che avrebbe consentito una riduzione delle sanzioni.
In particolare, deduce che la notificazione, come acclarato dai giudici di appello, è avvenuta in luogo diverso dalla sede dell’ente, presso il domicilio del liquidatore, ma senza alcun riferimento alla società Interservizi, sebbene l’art. 145 c.p.c. preveda la notifica presso la sede legale dell’ente ovvero al suo rappresentante o ad altra persona addetta o a norma degli artt. 138 e ss c.p.c., sempre che nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
In assenza di dette indicazioni e della cartella, mai depositata in giudizio, l’identificazione, nella relata, del solo nominativo del liquidatore, omettendo di indicarne la qualità, nonché l’intervenuta notificazione al di fuori del domicilio fiscale dell’ente contribuente renderebbero inesistente la notificazione.
3. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 20 e 21 d.lgs 546/1992 in relazione alla tempestività del ricorso, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto intempestivo il ricorso avverso l’estratto di ruolo e la sottesa cartella ritenuta ritualmente notificata.
4 Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 DPR 600/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per evidente duplicazione di imposizione, censurando la motivazione nella parte in cui si è ritenuto che le somme iscritte nel ruolo fossero definitive per il passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Napoli n. 28/34/2009, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione (RG 8952/2010).
5. I primi due motivi, in quanto congiuntamente connessi, vanno scrutinati unitariamente.
Occorre premettere che la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d’appello, avrebbe richiesto, ad avviso della Corte, la trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità.
Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione, ma, a tal fine, allorché si indichi che dalla relata non risulti la qualità del destinatario, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata – con l’indicazione della data della stessa -, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l’indicazione obiettiva della risultanza processuale: v. Cass. 2005/17424; Cass. n. 5185/2017.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, difatti, che la relata dimostra la notificazione della cartella presso il domicilio del liquidatore della società, con consegna all’addetto alla casa e successivo invio di raccomandata informativa, nonché l’indicazione (in alto a sinistra della relata) del nome del soggetto che rappresenta l’ente, nella persona del liquidatore p.t., contrariamente a quanto dedotto con l’odierno ricorso, circostanza che avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso l’integrale trascrizione della relata.
Al riguardo, inoltre, questa Corte ha enunciato il principio che per provare la rituale notifica della cartella esattoriale, la società Equitalia deve depositare solo l’avviso di ricevimento, ma non la copia della cartella stessa ( v.Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2790 del 2016).
Quanto alla violazione della normativa relativa al domicilio fiscale, si osserva quanto segue.
La deduzione che la cartella sia stata notificata al di fuori del domicilio fiscale dell’ente contribuente risulta proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
Sul punto, questa Corte ha affermato che, qualora una determinata questione – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 21256/2017; Cass. 8206/2016; Cass. 7048/2016).
5. Ciò posto, da tempo la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità (cfr. Cass. n. 1206 del 2011; Cass. n. 25272 del 2014; Cass. n. 18934 del 2015; Cass. 26540 del 2016), ha chiarito che la limitazione territoriale indicata dalla norma non può essere intesa come garanzia del contribuente, ma a tutela dell’operatività dell’ufficio, che – ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato – non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la “ratio” della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che essa resta in tal caso facultata (ma non obbligata) a porre in essere notifiche con forme meno garantite. Essendo dunque la disciplina in parola posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente, quale è la notificazione al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente, cui comunque l’amministrazione abbia inteso indirizzare l’atto rinunciando alla limitazione territoriale delle ricerche, non ne consegue l’illegittimità del procedimento notificatorio.
L’infondatezza del secondo motivo discende dalla accertata ritualità delle operazioni notificatorie della cartella.
Quanto al terzo motivo del ricorso, effettivamente risulta che al momento della decisione della CTR. di Napoli, la sentenza n. 28/34/2009 della stessa Commissione non era ancora passata in giudicato, in quanto impugnata con ricorso per cassazione.
Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, è intervenuta la decisione n. 2225 del 2015 che ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la validità della notifica della cartella.
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 2017/8607; n. 15627 del 2016; Cass. n. 21170 del 2016).
Inoltre, dalle difese svolte dall’ufficio nel giudizio di merito risulta che la cartella è stata emessa a seguito di un precedente sgravio (per l’intervenuta sentenza favorevole al contribuente) ed il successivo recupero delle somme è avvenuta con l’emissione di altra cartella( a seguito di sentenza favorevole all’ufficio), tant’è che le cartelle impugnate recano importi diversi.
Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’ufficio che liquida in euro 2.900,00 e a quelle sostenute dalla società di riscossione che liquida in euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.
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