CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2018, n. 8381

Rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Conversione in rapporto di lavoro subordinato nei confronti della utilizzatrice – Società interamente partecipata dalla Regione Sicilia ed esercente attività strumentali – lnammissibilità del ricorso

Fatti di causa

Con ordinanza ai sensi degli artt. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c. del 7 ottobre 2015, la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da A.A. e C.S. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di conversione dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con contratti rispettivamente stipulati il 16 gennaio 2010 e il 1° aprile 2010, in favore della utilizzatrice M. s.p.a., in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei suoi confronti e di condanna risarcitoria della stessa.

A motivo della decisione, il Tribunale (avverso la cui sentenza i due lavoratori interponevano l’appello del quale la Corte territoriale negava, sulla base di proprio consolidato indirizzo, la ragionevole possibilità di accoglimento) escludeva la richiesta conversione, a norma dell’art. 18, comma 2bis I. 112/2008 (aggiunto dall’art. 19 I. 202/2009), attesa la natura della società utilizzatrice, interamente partecipata dalla Regione Sicilia ed esercente attività strumentali (servizi ausiliari quali pulizia e sanificazione di ospedali) al servizio pubblico sanitario regionale, con espressa previsione nel suo statuto di controllo analogo, in riferimento al piano di assunzione del personale e soggezione al programma di riordino, in applicazione dell’art. 20, primo comma L.R. 11/2010, comportante il divieto di nuove assunzioni, quanto meno dal 1° luglio 2009.

Con atto notificato il 5 aprile 2016 A.A. e C.S. ricorrevano per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la cessionaria d’azienda S.A.S. s.c.p.a. (già costituitasi nel giudizio di appello eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva) resisteva con controricorso; l’intimata M. s.p.a. non svolgeva invece difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono falsa applicazione dell’art. 18, comma 2bis I. 112/2008, sull’erroneo presupposto della soggezione di M. s.p.a., avente natura di società privata ancorché interamente partecipata totalitaria dall’ente pubblico locale, al vincolo di divieto di assunzioni dopo il 5 agosto 2009.

2. Con il secondo, i ricorrenti deducono falsa applicazione dell’art. 18, comma 1 bis I. 112/2008, sull’erroneo presupposto dello svolgimento da M. s.p.a. di attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, anziché in favore di un pubblico di terzi indifferenziato, quali gli utenti dell’ente ospedaliero, in favore del quale essa prestava i servizi ausiliari di pulizia e sanificazione, con esclusione pertanto della strumentalità della società, secondo la definizione dell’art. 13, primo comma d.l. 223/2006.

3. Con il terzo, i ricorrenti deducono falsa applicazione dell’art. 18, comma 2 bis I. 112/2008, sull’erroneo presupposto dell’inserimento nel conto economico consolidato della p.a. indicato dall’art. 1, quinto comma I. 311/2004 delle funzioni svolte e non già, come corretto, delle società.

4. Con il quarto e quinto, i ricorrenti deducono nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omissione della motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello: avendo essa, in particolare, assolutamente trascurato ogni considerazione, al fine di considerare M. s.p.a. ente strumentale, in ordine alla necessità di partecipazione quale socio dell’ospedale di Agrigento, in favore del quale le attività erano rese.

5. Con il sesto, i ricorrenti deducono nullità della sentenza per error in procedendo, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparente esposizione delle ragioni di fato e di diritto giustificanti la decisione.

6. Tutti i motivi illustrati ben possono essere congiuntamente esaminati, per la stretta connessione loro derivante dal comune esito dello scrutinio.

6.1. Essi sono tutti inammissibili.

6.2. Ed infatti, seppure il ricorso sia formalmente indirizzato, come correttamente ai sensi dell’art. 348 ter, terzo comma c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, tutti i suoi motivi si appuntano nella critica all’ordinanza 348 ter c.p.c. della Corte d’appello.

E non già in via straordinaria, ai sensi dell’art. 111, settimo comma Cost. per le ragioni ad essa proprie, coerenti con la peculiare disciplina introdotta dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., e pertanto nel mancato rispetto delle loro specifiche previsioni (così, in particolare nei casi di: pronuncia dell’ordinanza oltre il termine di inizio della trattazione o senza la previa audizione delle parti; cause in cui sia obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, a norma dell’art. 70, primo comma c.p.c. ovvero che in primo grado si siano svolte con il rito sommario di cognizione; ricorrenza dei presupposti del “filtro” per entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, eventualmente proposte avverso la sentenza di primo grado). D’altro canto, il ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello non può essere esperito per ragioni refluenti nel merito della controversia, oggetto del giudizio prognostico sfavorevole, che deve invece essere discusso con ricorso avverso la sentenza del Tribunale (Cass. s.u. 2 febbraio 2016, n. 1914).

6.3. Nel caso di specie, tutte le doglianze hanno per oggetto proprio il merito decisorio. E così pure i vizi in procedendo denunciati sotto il profilo di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. (peraltro infondatamente, non ricorrendone i presupposti per la rispondenza del succinto percorso argomentativo al paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; e pertanto idonei al conseguimento del suo scopo, nel rispetto del principio di strumentalità della forma, mai integrante la nullità denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo: Cass. 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; 10 novembre 2010, n. 22845) sono orientati alla censura di comprensibilità del percorso motivo del suddetto merito decisorio.

7. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i lavoratori in solido alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.