CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2020, n. 27912
Licenziamento per superamento del periodo di comporto – Non conoscibilità da parte del datore di lavoro della nuova malattia – Rilevanza oggettiva della malattia – Non sussiste – Mero elemento di fatto al fine del computo del periodo di comporto
Fatti di causa
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 707/2017, resa il 3.10.2017, respingeva l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, dalla S.p.A. Officine V.V., avverso l’ordinanza con cui era stata accolta l’impugnazione del licenziamento intimato a I.N. per superamento del periodo di comporto e condannata la società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma, della l. n. 300 del 1970.
La Officine V.V. S.p.A. proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 citata, avverso la predetta pronunzia, chiedendone la riforma integrale.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 6.3.2018, ha accolto il reclamo e, in riforma della sentenza del primo giudice, ha respinto <<la domanda di impugnazione del licenziamento>>, condannando il lavoratore alla rifusione delle spese di lite dei gradi di merito, oltre accessori, come per legge.
I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che coglie nel segno la censura sollevata dalla società relativamente al fatto che <<il primo giudice ha omesso la valutazione di un elemento di fatto essenziale: la non conoscibilità da parte del datore di lavoro della nuova malattia del 12.12.2016 all’atto del licenziamento>>, in quanto, <<come risultava dallo stesso certificato medico già prodotto nella fase urgente, il certificato era stato rilasciato dal medico curante del lavoratore solo il giorno 13.12.2016; e tale circostanza era stata espressamente sottolineata nel ricorso in opposizione, nel quale si era chiarito che il lavoratore aveva fatto pervenire il certificato in data 13.12.2016, quando ormai il licenziamento era stato intimato con la spedizione della lettera raccomandata>>; che, pertanto, <<è evidente che il datore di lavoro nel computare i giorni di assenza rilevanti ai fini del superamento del comporto non poteva tenere conto della nuova malattia>>; e che, <<peraltro, anche nel caso in cui si volesse considerare il successivo episodio del 12.12.2016, la sentenza non risulta condivisibile nella parte in cui, superando la presunzione di continuità della malattia, ha omesso di considerare nel computo dei giorni di malattia le giornate dell’8 (giovedì festivo), 9 (venerdì concesso ai dipendenti come “ponte”), 10 (sabato lavorativo a zero ore) e 11 (domenica) dicembre.
Per la cassazione della sentenza I.N. ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La Officine V.V. S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la <<violazione e falsa interpretazione dell’art. 2110, nonché art. 2 titolo VI ccnl meccanici industria>>, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il giorno 12.12.2016, ancorché coperto da certificato di malattia, non potesse ritenersi utile a tal fine, poiché la certificazione relativa era pervenuta al datore di lavoro soltanto il 13.12.2016, con la conseguenza che quest’ultimo, <<nel computare i giorni di assenza rilevanti ai fini del comporto non poteva tener conto della nuova malattia>>.
2. Con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la <<violazione e falsa interpretazione dell’art. 2110 c.c., dell’art. 2 I. 604/66 e art. 2 titolo VI CCNL Meccanici Industria>>, poiché <<la Corte d’Appello si è espressa anche sull’ipotesi subordinata di computo del giorno 12.12.2016 quale inizio dell’ultimo episodio morboso, ritenendo che anche in tale ipotesi il periodo di comporto sarebbe stato superato dal lavoratore, in ragione del fatto che si dovevano considerare i giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre 2016 che rientrerebbero nel “principio giurisprudenziale di presunzione di continuità della malattia”, secondo il quale dovrebbero computarsi come malattia i giorni festivi e non lavorativi cadenti tra il termine di un certificato e l’inizio di un certificato successivo>>. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto del fondamentale principio in tema di licenziamento della immutabilità delle ragioni indicate nella lettera di licenziamento, pacificamente applicabile anche al recesso per superamento del periodo di comporto, e non per tabulas che <<la società, nella lettera di licenziamento del 12.12.2016, ha indicato tra i giorni computati nel superamento del comporto, relativamente all’ultimo periodo, quello intercorrente tra il “29.11.2016 ed il 7.12.2016 per 9 giorni”>>.
1.1. Il primo motivo il motivo – che attiene alla prima ratio decidendi su cui la sentenza impugnata si fonda – non può essere accolto relativamente ad alcuna delle due censure sollevate, in quanto le doglianze mosse alla sentenza impugnata non colgono nel segno e presentano, altresì, profili di inammissibilità, laddove si prospetta esclusivamente una diversa valutazione dei fatti rispetto alla (peraltro esaustiva e condivisibile) ricostruzione operata dalla Corte di merito, senza, peraltro, provare gli assunti sui quali le doglianze si fondano. Ed invero, il ricorrente, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non ha indicato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure, né sotto quale profilo, le disposizioni censurate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma, altresì, con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Peraltro, nella fattispecie, non si configura una questione di interpretazione del CCNL – per la qual cosa, non ne occorre la produzione – ma vi è, semplicemente, un riferimento al fatto storico dell’ultimo episodio morboso. Ed al riguardo, deve escludersi la rilevanza oggettiva della malattia, ancorché non tempestivamente comunicata al datore di lavoro, in quanto non integrante ex se ragione obiettiva di illegittimità del licenziamento, ma elemento di fatto al fine del computo del periodo di comporto, rispetto al quale il datore di lavoro deve essere necessariamente edotto, tenuto conto del ragionevole spatium deliberarteli di cui dispone per una valutazione conveniente della sequenza di episodi morbosi del lavoratore (cfr., tra le molte, Cass. nn. 25535/2018; 7037/2011) e la conseguente mobilità del termine esterno di computo.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo ad oggetto la seconda ratio deciderteli, essendo stata ritenuta infondata la censura relativa alla prima ratio, sollevata nel primo motivo.
Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va rigettato.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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