CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2020, n. 27912 – Deve escludersi la rilevanza oggettiva della malattia, ancorché non tempestivamente comunicata al datore di lavoro, in quanto non integrante ex se ragione obiettiva di illegittimità del licenziamento, ma elemento di fatto al fine del computo del periodo di comporto, rispetto al quale il datore di lavoro deve essere necessariamente edotto, tenuto conto del ragionevole spatium deliberarteli di cui dispone per una valutazione conveniente della sequenza di episodi morbosi del lavoratore