CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 giugno 2020, n. 10570 – Nel giudizio di ottemperanza il giudice tributario dell’ottemperanza non è chiamato ad accertare un controcredito del fisco che dovrebbe essere compensato con il credito di rimborso del contribuente riconosciuto dalla sentenza da ottemperare bensì ad accertare se il diritto al “recupero” dell’eccedenza di IVA detraibile da rimborsare sia già stato unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente mediante il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza