CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 giugno 2020, n. 10579
Tributi – Concessionario della riscossione – Danno erariale per rimborsi non dovuti – Azione di responsabilità – Giurisdizione della Corte di Conti
Fatti di causa
All’esito di azione contabile promossa dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania la Società Equitalia Sud S.p.a. veniva condannata, con sentenza n. 1154/2015 dalla locale adita Sezione giurisdizionale, al risarcimento di danno erariale con pagamento della somma di € 8.495.789,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Detto risarcimento traeva la sua origine dell’avvenuto accertato non dovuto rimborso dì imposte dirette (concernenti, più in particolare, quaranta pratiche relative agli anni di imposta 1996 e 1997, con rimborsi indebitamente erogati nel 1998 nel distretto di Benevento).
La società condannata interponeva appello avverso la succitata sentenza, deducendo preliminarmente (e per quanto ancora rileva oggi) l’improponibilità della azione di responsabilità e , quindi, la carenza di giurisdizione contabile.
Tanto in ragione di addotto precedente giudicato formatosi, secondo parte appellante, sul medesimo rapporto controverso con sentenza del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio n. 2987/2003).
Con sentenza n. 123/2018, la Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti disattendeva la suddetta preliminare deduzione e rigettava l’interposto gravame.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore universale della società dapprima evocata in giudizio, ricorre oggi con atto affidato ad un unico motivo, per la cassazione della detta sentenza di appello insistendo, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art.362 c.p.c., nel difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Resiste con controricorso la Procura Generale della Corte dei Conti. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. – L’unico articolato motivo del ricorso si fonda, in sostanza, sulla pretesa esistenza di un pregresso giudicato ostativo alla ipotizzabilità di giurisdizione contabile.
Tanto per effetto della citata precedente sentenza del T.A.R. Lazio.
Il motivo è del tutto infondato.
E’ nota la differenza, per funzioni e scopi, della giurisdizione amministrativa rispetto a quella contabile.
L’autonomia strutturale che l’ordinamento assegna, in particolare, alla giurisdizione contabile preclude ogni possibilità di rinvenire, come si pretenderebbe col ricorso in esame, un intervenuto giudicato amministrativo per effetto di decisione del Giudice amministrativo. Quest’ultimo, infatti, giudica sulla legittimità di atti amministrativi e non sulla dannosità e la ricorrenza di ipotesi di danno erariale.
In proposito vanno riaffermati i condivisi principi già enunciati da questa Corte e secondo i quali, anche per gli stessi fatti, vi è totale autonomia – in virtù del noto principio ordinamentale e generale di autonomia delle giurisidzioni – fra il giudizio contabile ed altri giudizi di diversa natura e funzione (ex plurimis : Cass. S.U. n.ri 15046/2009, 20701/2013, 10774/2018).
In particolare la sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nell’ipotesi di danno erariale cagionato da concessionario per la riscossione di tributi ( già affermata con la nota pronuncia di Cass. S.U. n.ri 10667/2009 ) è stata, più di recente, ribadita ulteriormente da altra pronuncia, secondo la quale “la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto” (Cass. S.U. 18 giugno 2018, n. 16014).
2. – Il motivo va, dunque, respinto.
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
4. – Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la natura di parte solo in senso formale dell’intimata Procura Generale della Cote dei Conti.
5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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