CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2018, n. 10758
Verbale di conciliazione – Adesione al Fondo di solidarietà – Periodo compreso tra esodo volontario e maturazione del trattamento pensionistico – Versamento contributivo al Fondo avvenuto in misura inferiore a quanto loro spettante – Parametro della retribuzione media settimanale calcolata su quella annua erogata – Non sussiste – Rilevanza delle norme del Regolamento del Fondo
Fatti di causa
Con sentenza dell’11/5 – 29/9/2011, la Corte d’appello di Salerno, riformando la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore – che aveva rigettato la domanda con la quale De L. G. e S. S., ex dipendenti dimissionarie del Banco di N., avevano chiesto la condanna di quest’ultimo al versamento all’Inps della differenza di contribuzione tra quanto dovuto, ai sensi del D.M. n. 158/2000 e dell’art. 7, commi 1 e 5, del d.lgs. n.184/97, e quanto già versato in misura inferiore – ha condannando la società I. S. P. s.p.a. al versamento all’Inps della relativa differenza contributiva dalla data dell’esodo delle appellanti del 31.5.2002 a quella della maturazione del loro trattamento pensionistico. In pratica, all’atto della cessazione dal servizio le predette ricorrenti avevano sottoscritto con la società bancaria datrice di lavoro un verbale di conciliazione, attraverso il quale avevano aderito al Fondo di solidarietà istituito con d.m. 28.04.00 n. 158 per il sostegno del reddito dei dipendenti bancari, allo scopo di percepire l’assegno straordinario fino al momento del pensionamento di anzianità.
Senonché, successivamente, le medesime avevano adito il giudice del lavoro dolendosi del fatto che il versamento contributivo concernente il periodo compreso tra l’esodo volontario e la maturazione del trattamento pensionistico era avvenuto in misura inferiore a quanto loro spettante; inoltre, a loro avviso, il primo giudice aveva omesso di considerare che il D.M. n. 158/2000 faceva riferimento alla retribuzione annua e non solo alle voci fisse, come erroneamente ritenuto dalla parte datoriale.
La Corte territoriale, nello spiegare le ragioni della decisione di accoglimento del gravame, si è riportata al proprio orientamento in materia precisando che a seguito della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro la contribuzione volontaria doveva essere determinata sulla scorta della retribuzione media settimanale calcolata su quella annua erogata, cioè quella risultante dai cedolini di pagamento rilasciati negli ultimi dodici mesi, divisa per le cinquantadue settimane dell’anno.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società bancaria Intesa San Paolo s.p.a. con tre motivi. Resistono con controricorso De L. e S., le quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone la ricorrente principale.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c. p.c., la ricorrente principale lamenta la carenza di motivazione, avendo la Corte d’appello richiamato per relationem altra sua sentenza in maniera apodittica, in modo da risolvere la controversia sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio effettuata in quel giudizio, peraltro concluso da sentenza non passata in giudicato.
2. Col secondo motivo, proposto per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la società ricorrente lamenta la mancanza di rispondenza al chiesto del pronunziato, in quanto la domanda delle ex dipendenti aveva ad oggetto il ricalcolo della contribuzione secondo i criteri del d. m. 158/00 (art. 10, n. 7) e del d.lgs. 184/97 (art. 7, commi 1 e 5), mentre la Corte d’appello aveva emesso una pronunzia sulla base di un inesistente titolo contrattuale, a suo avviso desumibile dal verbale di conciliazione, tramutando, in tal modo, una domanda di natura previdenziale in una volta a N’accerta mento di un presunto inadempimento contrattuale dell’istituto di credito.
3. Col terzo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione del comma 28 dell’art. 2 della legge 662/1996 e degli artt. 5 e 10, commi 7 e 12, del DM n. 158/2000.
Si assume che la determinazione della contribuzione dovuta per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario non poteva essere modificata dalle parti, in quanto il rapporto previdenziale non era nella disponibilità di queste ultime, posto che la fattispecie era disciplinata da una norma speciale, e che le ricorrenti avevano accettato l’applicazione nel caso specifico delle regole sottese al Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito e all’occupazione, mentre la Corte d’appello non si era preoccupata di fornire alcuna interpretazione della normativa di riferimento rappresentata dalla legge n. 662/96 e dal D.M. 158/2000.
4. Osserva la Corte che i tre motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo tra loro connessi.
Orbene, il ricorso principale è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva, preliminarmente, che il quadro normativo di riferimento è costituito, anzitutto, dal D.M. 27 novembre 1997 n. 477, contenente il Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
Segue, in attuazione della previsione dell’art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, il decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, col quale venne approvato il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
L’art. 2 di tale Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo l’art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento contempla l’erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
I successivi commi 3, 4 e 5 prevedono, rispettivamente, quanto segue: -Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell’ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
– Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
– Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
II comma 3 del successivo art. 6 sul finanziamento del Fondo stabilisce, inoltre, che per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
L’art. 7, prevede poi, al comma 1, lettera c) che l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Al successivo comma 2 è disposto che l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
L’art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche modalità per la determinazione del relativo valore e al comma 12 dispone che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7. Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Infine, il comma 13 sancisce che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Da ultimo, l’art. 11 dispone al comma 6 che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
5. Tanto premesso, si rileva che sono fondate le censure sulla insufficienza della motivazione per relationem e quella di ultrapetizione avanzate al riguardo dall’odierna ricorrente principale. Infatti, il vero tema di indagine era delimitato dalla domanda volta a sentir dichiarare il diritto al ricalcolo della contribuzione secondo le norme richiamate ed in base alla retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al DM 28 aprile 2000 n. 158, art. 10, punto 7 e al D.lgs del 30.4.1997, art. 7, commi 1 e 5 – con conseguente condanna dell’istituto di credito al versamento della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla data dell’esodo a quella di maturazione dell’anzianità contributiva prevista – e non quello, fatto oggetto di disamina dalla Corte di merito/ dell’inadempimento degli obblighi assunti dall’istituto bancario con la sottoscrizione del verbale di accordo, tanto più che, trattandosi di contribuzione figurativa, quegli accordi non avrebbero potuto mai derogare alle predette disposizioni normative. In realtà, l’obbligo che l’istituto bancario si era assunto era quello di attivare la procedura per consentire alle controparti l’accesso al Fondo di solidarietà e di proseguire la contribuzione fino ai requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico, per cui da quel momento non potevano che operare le regole previste dal DM n. 158 del 2000.
6. Egualmente fondato è il rilievo in base al quale la sentenza impugnata è basata erroneamente sulla rilevata natura non effettiva dell’ultima retribuzione costituente la base di calcolo della contribuzione da destinare al predetto Fondo, senza che questa caratteristica sia però enucleabile dalle summenzionate disposizioni del D.M. n. 158 del 2000 che disciplinano il Fondo in esame.
In effetti, bene aveva fatto il primo giudice a considerare la natura obbligatoria del versamento contributivo figurativo alla stregua dei parametri normativi di cui all’art. 10, commi 7 e 12, del DM 158/2000.
Infatti, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 dell’art. 10 del DM 158/2000 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell’ultima mensilità non significa che nel computo dell’importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all’importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all’ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonché al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull’importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione.(in senso conf. v, Cass. 7.07.16 n. 13874).
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale De L. G. e S. S. denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1993, degli artt. 1 e segg. del D.M. 158/2000, del D.lgs 30/4/1997 n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa.
Le ricorrenti in via incidentale fanno leva sulla constatazione che la Corte d’appello ha dichiarato la natura volontaria della contribuzione versata al predetto Fondo per ricavarne la fondatezza della domanda volta ad affermare il diritto delle istanti alla rivalutazione annuale della contribuzione, domanda, quest’ultima, rispetto alla quale non era dato rinvenire un capo di pronunzia nel dispositivo della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
Invero, non possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, né sulla sua natura figurativa.
Invero, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, al principio e al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonché alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lettera d) è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa.
Tale norma è espressamente richiamata dall’art. 5 del DM 158/2000 che alla lettera b) del punto 2 dell’art. 1 stabilisce che il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1, all’erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato.
In definitiva va accolto il solo ricorso principale e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, si atterrà, nel riesame del merito, ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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