CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2018, n. 10760

Pubblico impiego contrattualizzato – Riliquidazione dell’indennità di buonuscita – Tassatività delle voci retributive nella base di calcolo – Attribuzione di mansioni superiori – Non rileva – Trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore – Diritto limitato al periodo di svolgimento effettivo della prestazione

Fatti di causa

La Corte d’Appello di Trieste, confermando la sentenza del Tribunale di Udine, ha rigettato la domanda di O.F., dipendente in quiescenza dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), volta a ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla data di cessazione dal servizio come dirigente in virtù d’incarichi temporanei di reggenza e il pagamento delle differenze retributive.

La Corte territoriale ribadendo la tassatività delle voci retributive nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, ha conferito prioritario rilievo alla disciplina peculiare dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato introdotta dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 e poi trasfusa nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Il legislatore ha inteso escludere che l’attribuzione di mansioni superiori possa avere alcun effetto sulla carriera del dipendente e ha limitato il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore temporaneamente ricoperta al periodo di svolgimento effettivo della prestazione.

La Corte d’Appello ha, inoltre, osservato a proposito della reggenza che, riconoscere l’incidenza dell’incarico sul calcolo dell’indennità di buonuscita, equivarrebbe ad attribuire un valore ultrattivo alle mansioni superiori, sia per il passato che per il futuro, dal momento che il diritto alla buonuscita si consegue quando la prestazione è cessata. Ha asserito, inoltre, che accogliendo la tesi dell’appellante si finirebbe per riconoscere implicitamente che, nella rotazione degli incarichi dirigenziali, possa essere favorito il dipendente che va in quiescenza durante lo svolgimento della reggenza rispetto a chi ha svolto l’incarico in un momento diverso.

Avverso tale decisione interpone ricorso O.F. con un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso l’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), mentre l’Inps (ex gestione Inpdap) rimane intimato.

Ragioni della decisione

Con l’unica censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n.1032/1973. Ritiene che la Corte d’Appello non abbia considerato che al momento della quiescenza il dipendente era titolare di un contratto dirigenziale di reggenza, che gli dava il diritto al trattamento economico complessivo relativo alle superiori funzioni previsto dal c.c.n.I. per l’area della dirigenza. Il petitum, dunque, non si riferisce al riconoscimento di un assegno, o di un’indennità aggiuntiva allo stipendio, che pur facendo parte della retribuzione omnicomprensiva, non è inclusa nell’elenco di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n.1032/1973 o di altre leggi speciali, bensì ha ad oggetto il computo della retribuzione contrattuale prevista per la reggenza, formalmente attribuitagli con contratto individuale, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sullo specifico tema oggetto della controversia, statuendo che “Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1031, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrispondente per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.” (Sez. Un. n. 10413/2014).

La successiva giurisprudenza di questa Corte si è unanimemente conformata alla posizione delle Sezioni Unite, considerando come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non anche invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori. Le relative attribuzioni stipendiali, infatti, non dipendono dalla qualifica di appartenenza e dall’anzianità di servizio, ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione superiore, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica.

(Cass. n. 24099/2016; Cass. n. 6768/2016).

La Corte d’appello, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio richiamato, pacificamente confermato dalla successiva produzione giurisprudenziale di questa Corte, cui s’intende conferire continuità.

In conclusione, essendo la censura infondata il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo. Non si provvede sulle spese per la parte rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Nulla spese per la parte rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.