CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2020, n. 6095
Licenziamento per giusta causa – Indicazioni orari di inizio e fine trasferta diversi da quelli effettivi – Corresponsione trattamento economico più favorevole – Estremi del delitto di truffa
Fatti di causa
Con sentenza n. 3168/2018, resa pubblica n. 23 luglio 2018, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a S.l., con lettera in data 19/11/2015, da F. S.p.A. (poi L. S.p.A.) per avere la lavoratrice ripetutamente indicato orari di inizio e fine trasferta diversi da quelli effettivi, così da fruire del corrispondente e più favorevole trattamento economico, nonché per avere acquistato direttamente, in violazione delle disposizioni aziendali, i biglietti relativi a undici trasferte a Torino.
2. La Corte – esclusa la tardività della contestazione, in quanto, anche volendo trascurare i fatti più risalenti, restavano pur sempre legittimamente addebitati quelli commessi nei mesi di settembre e ottobre 2015 – ha osservato come la condotta contestata integrasse gli estremi del delitto di truffa (art. 640 c.p.), avendo la lavoratrice indicato falsi orari di inizio della trasferta e consapevolmente compilato i moduli destinati al pagamento delle relative indennità, ed inoltre osservato come la condotta così posta in essere e provata non consentisse, per la sua gravità e reiterazione, di ritenere applicabile una sanzione conservativa; ha inoltre accertato come l’acquisto diretto dei biglietti ferroviari risultasse in contrasto con specifiche direttive interne, senza che – come emerso dall’istruttoria – tale condotta potesse in alcun ritenersi giustificabile, alla stregua delle regole di politica aziendale in materia e dello svolgersi dei fatti.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con cinque motivi cui ha resistito L. S.p.A. con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse commesso il delitto di truffa, pur in difetto di artifici e raggiri.
2. Con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen., dell’art. 18, co. 4, I. n. 300/1970 e degli artt. 9 e 10, Titolo VII, del C.C.N.L. 5/12/2012 per i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che i fatti contestati fossero punibili con sanzione conservativa.
3. Con il terzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 cod. civ., dell’art. 3 I. n. 604/1966 e dell’art. 18, comma 4, I. 20 maggio 1970, n. 300 per avere la sentenza erroneamente affermato che l’acquisto diretto dei biglietti ferroviari per le undici trasferte a Torino non era lecito e, quindi, non equivaleva a un fatto inesistente, nonostante che le trasferte fossero state autorizzate dal superiore diretto della ricorrente e fossero state effettuate nell’interesse dell’impresa.
4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 18, co. 5, I. n. 300/1970 per avere la sentenza erroneamente affermato che il licenziamento era giustificato, sicché avrebbe dovuto il giudice di appello, stante l’ingiustificatezza di esso, concedere la tutela indennitaria nella misura massima di legge.
5. Con il quinto e ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 18, comma 5, I. n. 300/1970 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che la contestazione disciplinare ed il licenziamento non erano tardivi.
6. Il primo motivo è infondato.
7. Al riguardo deve rilevarsi che le dichiarazioni menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede (Cass. pen., Sez. II, 20 giugno 1985, n. 10628/1985).
8. E’ stato altresì ritenuto che per l’esistenza del delitto di truffa non può avere rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte del soggetto passivo, non valendo ciò ad escludere l’idoneità del mezzo (cfr. ancora sentenza cit., ove ulteriore richiamo di giurisprudenza).
9. Il secondo motivo è infondato.
10. La Corte di merito ha invero motivatamente escluso che i comportamenti oggetto di contestazione potessero essere puniti con una mera sanzione conservativa, richiamando, sul punto (cfr. sentenza impugnata, par. 3.2.), e condividendo, le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado, là dove il Tribunale di Roma aveva osservato come “in ogni caso i comportamenti accertati, con particolare riguardo alle false attestazioni degli orari di inizio della trasferta, almeno in cinque occasioni integrano il substrato materiale della truffa ex art. 640 c.p., ossia un delitto punito a termini di legge, anche a voler ritenere insussistente il grave nocumento materiale” (cfr. ancora sentenza impugnata, p. 8, sub cc).
11. D’altra parte, la Corte di appello, nel riferirsi ai fatti del settembre e ottobre 2015, fra i quali le trasferte a Torino (acquisto diretto di biglietti di viaggio nell’inosservanza della policy aziendale, esclusa, quindi, la simulazione di orari) e a Roma, ha rilevato come essi fossero “comunque gravi ed ampiamente sufficienti a giustificare il licenziamento per giusta causa per la loro portata offensivamente ingannevole sotto i profili oggettivo e soggettivo” (cfr. sentenza, par. 3.8.), in tal modo esprimendo una valutazione globale dei fatti stessi che supera la condotta materiale tipica della fattispecie delittuosa e che, nella sua autonoma idoneità a sostenere la decisione, risulta esente da specifica censura.
12. E’ in ogni caso da rilevare come – a fronte della pluralità e complessità dei fatti, così come contestati e accertati, e del disvalore loro attribuito dal giudice di merito sotto il profilo della indispensabile permanenza del vincolo fiduciario – il richiamo alle disposizioni collettive operato dalla ricorrente si presenti improprio o del tutto riduttivo, la lettera a) dell’art. 9 del C.C.N.L. riguardando il dipendente che “non si presenti al lavoro” e la lett. I) dello stesso art. 9 il lavoratore che “commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina … dello stabilimento”.
13. Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360 n. 3 in un diverso apprezzamento di merito, incompatibile con la presente sede di legittimità.
14. Né la ricostruzione fattuale, che ha condotto la Corte di appello di Roma a ritenere la illegittimità del comportamento della ricorrente, risulta oggetto di censura motivazionale, nei termini previsti dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e comunque entrambe le circostanze, cui il motivo in esame fa riferimento (e cioè l’autorizzazione del superiore diretto S. e la effettuazione delle trasferte nell’interesse dell’impresa), sono state considerate dalla sentenza in modo specifico, per escludere la ipotizzata liceità della condotta.
15. Nei rilievi che precedono resta assorbito il quarto motivo di ricorso.
16. Anche il quinto motivo non può trovare accoglimento.
17. Al riguardo, si richiama quanto già osservato sub 11, posto che anche i fatti del periodo settembre-ottobre 2015, pacificamente estranei ad una censura di tardività della contestazione, di per sé considerati, sono stati ritenuti dalla Corte pienamente idonei a integrare la giusta causa di licenziamento.
18. Resta che la valutazione di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto ai fatti addebitati è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. n. 14115/2006, fra le numerose conformi): valutazione che, nella specie, la Corte di appello, nell’osservanza del criterio di relatività (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 16841/2018), ha correttamente ancorato alle complessità dell’azienda sul piano organizzativo e al “numero elevatissimo di trasferte dei suoi dipendenti in un anno (pari a circa 60.000 trasferte)” (cfr. sentenza impugnata, par. 3.8.).
19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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