CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6081
Verbale di accertamento – Certificato di variazione Inail di rettifica della categoria tariffaria della società – Portata non retroattiva delle variazioni di classificazione dei datori di lavori, in ipotesi determinata da fatti non imputabili al datore di lavoro – Effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione della s.r.l. E. avverso il verbale di accertamento e il successivo certificato di variazione con cui l’INAIL aveva rettificato la categoria tariffaria della società, dal settore industria al settore terziario, con effetto retroattivo dal 13 giugno 2005, e richiesto all’azienda premi maturati in data anteriore al provvedimento di variazione.
2. A tale decisione la Corte perveniva in applicazione dell’art.3 comma 8, legge n.335 del 1995, sulla generale portata non retroattiva delle variazioni di classificazione dei datori di lavori, non versandosi, nella specie, in ipotesi di variazione determinata da fatti imputabili al datore di lavoro il quale aveva provveduto a denunciare l’attività, indicandone le lavorazioni, nel giugno 2005 mentre l’INAIL solo nel giugno 2009 aveva rettificato la categoria tariffaria della società, già assegnata dall’INPS.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con ricorso affidato a un motivo, avverso il quale la parte intimata non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
4. L’INAIL, deducendo violazione dell’art. 14, commi 2 e 3, del d.m. 12.12.2000, dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del 2000, contesta l’affermata irretroattività dell’avvenuta rettifica dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio; assume che per i datori di lavoro soggetti, come nella specie, alla classificazione aziendale INPS, una volta accertato, da parte dell’INAIL, il diverso inquadramento operato da altro ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria, secondo le disposizioni di cui al citato art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000, e il provvedimento di rettifica, con effetto retroattivo, decorre dalla data del provvedimento dell’INPS, recepito in sede di rettifica.
5. Il ricorso è infondato.
6. Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 disp. prel. cod.civ., il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inali sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice.
7. Con riferimento all’ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto ministeriale – che prevedono espressamente le deroghe a tale principio – sia dalla fonte primaria legislativa di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995.
8. Il terzo comma del citato art. 14 del decreto ministeriale del 2000 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella di competenza dell’INPS, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del «provvedimento adottato» ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’INAIL.
9. Pertanto, è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’INAIL.
10. Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l’art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.
11. Tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dall’art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con gli artt. 16 (per la rettifica d’ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12 dicembre 2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
12. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato d.m. del 2000, posto che in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
13. Analoga disposizione è inoltre prevista dalle norme di cui agli artt. 15 e 17 del d.m. citato, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
14. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.
15. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13 co. 1, se dovuto.
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