CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6083 – La “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, di cui all’art. 18, comma 7, st.lav., è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente, ovvero l’ipotesi in cui tale requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi di per sé opinabili o non univoci