CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 novembre 2019, n. 28295 – Solo “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione” le indennità di disoccupazione “potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”, così non potendo, peraltro, le stesse “essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18”