CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 settembre 2018, n. 21622
Rapporto di lavoro – Contributi sull’indennità di trasferta – Cartella di pagamento – Opposizione – Prova
Fatti di causa
La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 827/2012, aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Savona, pronunciandosi in sede di opposizione proposta da C.M. srl avverso l’iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della cartella di pagamento n. 097 2003 03182904 75, relativi a contributi per il periodo giugno 1996-marzo 2000, aveva dichiarato non dovuti i contributi sulle somme versate ai lavoratori a titolo di trasferta forfetaria, ed a titolo di straordinario festivo e feriale, invece dovuti i contributi sulle somme erogate a titolo di rimborsi chilometri, nonché i contributi sulle tredicesime mensilità per gli anni 1997-1999 ed ancora non dovute le somme erogate alla lavoratrice A.C.
In particolare la Corte genovese aveva valutato infondate le censure inerenti i vizi formali della cartella, infondata l’eccezione di prescrizione; aveva altresì escluso i contributi sulla indennità di trasferta essendo risultato provato dalle prove testimoniali raccolte la effettività delle trasferte e non invece il lavoro straordinario; aveva infine rigettato la domanda inerente la riduzione delle sanzioni perché domanda nuova, anche ritenendo che il regime applicabile nella specie era quello della evasione e non delle omissione, rispetto alla quale non erano evincibili, nella fattispecie, le caratteristiche del credito utili ad individuare la concreta omissione.
Avverso detta decisione la società proponeva ricorso affidandolo a otto motivi, cui resisteva l’Inps con controricorso e deposito di memoria.
Ragioni della decisione
1) – Con il primo motivo la società denuncia la violazione dell’ art. 97 della Costituzione, artt. 6, comma 5, e 7 l. n. 212/2000, art. 7 l. n. 212/90, art. 3 l. n. 241/90, l. n. 15/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. In particolare lamenta la insufficienza del contenuto della cartella esattoriale ricevuta e la carenza degli elementi essenziali alla stessa.
2) – Con il secondo motivo lamenta altresì la violazione delle disposizioni inerenti il contenuto delle cartelle e degli elementi richiesti per la loro corretta formazione (art. 25 dpr n. 602/1973, DM n. 321/99 in correlazione agli artt. 4 e 10 del D.Lgs n. 46/1999.
3) – Con il terzo motivo è denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato (DM Finanze n. 321/1999).
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti al contenuto del provvedimento impugnato ed agli elementi ritenuti necessari per la validità dell’atto.
A riguardo deve prioritariamente richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui “nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione – nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (Cass. n. 15263/2007).
Il principio enunciato evidenzia la necessità che all’interno del ricorso, congiuntamente ai motivi proposti, vengano indicati tutti gli elementi necessari a consentire l’esame della fattispecie e della sua evoluzione nel processo, senza che sia necessario accedere ad atti esterni al ricorso stesso (Cass. SU n. 16628/2009; Cass. n. 10244/2013). Nei motivi in esame, al di là del fitto e ripetuto richiamo alle regole generali sulla redazione della cartella esattoriale e degli elementi richiesti, non è indicato l’esatto contenuto di quella oggetto della contestazione, così da consentirne l’effettivo riscontro rispetto alle regole generali richiamate. Il principio di autosufficienza che impone la specificità dei motivi e la definizione in ricorso dei termini sui quali è chiesta la valutazione, risulta quindi non rispettato.
I motivi sono dunque inammissibili.
4) – Con il quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla ripartizione degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova.
5) – Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
6) – Con il sesto motivo è denunciata la violazione delle medesime norme (artt. 115 e 116 c.p.c.,), nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione alla natura ed efficacia probatoria dei verbali ispettivi e della istruttoria orale.
Anche tali motivi possono essere trattati congiuntamente perché riguardanti il tema della prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata e degli oneri di allegazione ad essa connessi. In particolare parte ricorrente si duole del fatto che, in ragione del principio che in sede di opposizione a cartella esattoriale impone al creditore sostanziale di allegare e provare il credito vantato, tale prova non sia stata fornita. I giudici di merito avrebbero erroneamente basato le proprie decisioni sui verbali ispettivi privi di efficacia probatoria, e sull’istruttoria orale, non adeguatamente valutata.
I motivi risultano inammissibili in quanto vertenti su valutazione del materiale probatorio e quindi estranei al giudizio di legittimità. La ricorrente società ha richiesto una nuova valutazione delle prove testimoniali raccolte non consentita in questa sede.
Come già in molte occasioni affermato l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibiIità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
7) – Il settimo motivo denuncia la errata o falsa applicazione degli artt. 414 e 442 c.p.c., con riguardo alle somme contributive inerenti la tredicesima mensilità. Parte ricorrente lamenta la statuizione della Corte territoriale circa la estraneità di tale questione rispetto al giudizio, invece assumendo di non averne potuto fare specifica contestazione in assenza di una specifica allegazione originaria e comunque altresì assumendo che la detta circostanza aveva formato oggetto di indagine istruttoria.
Il motivo risulta infondato ed in parte assorbito da quanto sopra detto sulla carenza di specificità sui requisiti della cartella e della seguente opposizione. La mancata contestazione non è elemento valutabile in questa sede in assenza dei precisi limiti del percorso processuale della controversia in oggetto. Peraltro l’eventuale accertamento in sede di assunzione testimoniale sulla circostanza ( corresponsione della 13^ mensilità), costituisce ancora una volta elemento di fatto sul quale alcuna valutazione è possibile in questa sede.
8) – L’ottavo motivo riguarda la violazione dell’art. 116,comma 7 lett. a) e commi 15 e 16 della legge n. 388/2000, in relazione ai conteggi effettuati dal CTU nel giudizio di primo grado. In particolare è lamentata la valutazione del ctu, i conteggi effettuati solo sulla base delle dichiarazioni rese nel verbale di accertamento e non sulla loro corrispondenza alle registrazioni effettuate nei libri paga, senza alcuna distinzione sulla natura degli importi considerati. La società lamenta altresì che sia stata considerata l’ipotesi della evasione, con il conseguente regime sanzionatone, e non l’ipotesi della semplice omissione.
Con riguardo a tale ultima parte della censura se ne deve rilevare la inammissibilità, poiché la Corte territoriale ha dedotto a riguardo che si trattava di questione nuova, rispetto alla quale, in questa sede, alcuna indicazione contrastante, con specifica allegazione e inserimento in ricorso, è intervenuta.
Altresì infondata risulta la doglianza riferita alla CTU , trattandosi di mezzo di prova che, al pari degli altri, fornisce elementi di fatto sui quali è ammesso il solo giudizio di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.500,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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