CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 settembre 2019, n. 22076
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Azione di risarcimento danni della curatela nei confronti degli ex amministratori – Responsabilità – Distrazione di somme dal patrimonio della società mediante trasferimento su conto corrente – Prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale sociale – Evasione di imposte
Fatti di causa
1. – Il fallimento O.B. s.r.l. evocava in giudizio O.A., A.B., E.B., R.B. e S.B. agendo nei loro confronti a norma degli artt. 146 I. fall., 2392, 2393 e 2394 c.c., oltre che a norma dell’art. 2043 c.c., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura complessiva di £ 5.135.411.311, di cui: £ 1.030.731.200 quale pregiudizio patrimoniale derivante dalla distrazione di somme dal patrimonio della società mediante trasferimento di esse sul conto corrente n. 7011 della Banca Popolare di Bergamo; £ 1.638.352.111 quale danno derivante dall’aggravamento del dissesto della società fallita per effetto della prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale sociale determinatasi in data 23 marzo 1999; £ 2.293.880.000, pari all’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi addebitati dall’erario a seguito di accertamento dell’Ufficio delle imposte dirette di Bergamo; £ 110.242.000 a titolo di sanzioni e interessi liquidati dall’Ufficio Iva di Bergamo. L’azione era altresì proposta nei confronti di altre due società per profili che qui più non rilevano.
In estrema sintesi, la domanda si fondava sulla responsabilità degli ex amministratori della società fallita ai quali era imputata lo storno di somme di denaro sul conto corrente predetto, di cui era cointestataria O.A., indicata come amministratrice di fatto della società stessa, oltre che l’evasione di imposte.
I convenuti si costituivano e il Tribunale di Bergamo, per quel che interessa in questa sede, condannava i predetti al pagamento, in favore del fallimento, della somma complessiva di € 1.800.000,00, oltre interessi.
2. – Era proposto appello.
La Corte di Brescia, con sentenza dell’8 aprile 2015, riduceva l’importo cui era condannata O.A. a € 853,479,36; confermava, per il resto, le statuizioni rese dal Tribunale.
3. – Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione, facendo valere quattro motivi, O.A., R. e S.B..
La curatela, che resiste con controricorso, ha proposto una impugnazione incidentale basata su di un unico motivo.
Le ricorrenti principali hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. – Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., con riguardo alla prova della distrazione delle somme. Rilevano le ricorrenti che il processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza presenta un’efficacia privilegiata, la quale non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, che sono liberamente apprezzabili dal giudice. Osservano inoltre che, nella fattispecie, il processo verbale relativo all’accertamento fiscale che aveva interessato la società fallita doveva ritenersi totalmente illegittimo, onde gravava sulla curatela l’onere di provare la lamentata evasione d’imposta. In particolare: la Guardia di finanza aveva utilizzato dati bancari in assenza della necessaria autorizzazione del comandante di zona; non era dimostrato in alcun modo che il conto corrente n. 7011 fosse stato alimentato con fondi provenienti dalle casse della società in bonis; il verbale redatto risultava «formato in assenza dell’invito del contribuente al contraddittorio previsto dalle vigenti normative». Le ricorrenti rilevano, poi, che il procedimento penale avviato nei confronti degli amministratori della società fallita era stato archiviato; osservano come la curatela fosse rimasta inadempiente all’onere probatorio che le incombeva e negano, infine, che il predetto verbale della Guardia di finanza potesse assurgere a indizio grave e preciso delle denunciate distrazioni di somme.
Col secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, e 116 c.p.c., 1227, 2056 e 2697 c.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione. Ricordano gli istanti di aver dedotto nella precorsa fase di gravame che era preciso onere della curatela coltivare l’impugnazione avverso gli atti di accertamento conseguenti all’ispezione della Guardia di finanza. La Corte di appello si era però limitata a prendere atto dell’inerzia della controparte, censurando la sola condotta del fallito, che non aveva promosso, né coltivato, alcun ricorso. Le istanti richiamano quindi il principio, sancito dall’art. 1227 c.c., sul rilievo che assume, in tema di danno, il comportamento colposo del creditore, e osservano come il curatore, in ragione dello spossessamento dei beni della fallita, aveva la legittimazione all’esercizio dei diritti di questa, onde avrebbe dovuto attivarsi nel senso indicato.
I due motivi, che possono scrutinarsi insieme in ragione della loro connessione, non appaiono fondati.
La Corte di appello ha ritenuto che la distrazione delle somme di pertinenza della società fallita fosse comprovata non solo dalle risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza, ma, altresì, dalle dichiarazioni testimoniali di colei che aveva personalmente e continuativamente provveduto, su specifica indicazione di S.B., al versamento del denaro contante della società sul più volte nominato conto corrente n. 7011. La stessa Corte di merito ha poi sottolineato come le appellanti non avessero fornito alcun riscontro quanto alla lecita provenienza delle somme versate con periodicità sul detto conto.
Deve anzitutto escludersi che la sentenza impugnata abbia conferito valore di intrinseca veridicità alle dichiarazioni contenute nel detto verbale di accertamento: e, del resto, le ricorrenti nemmeno specificamente indicano quali siano le dichiarazioni cui la Corte di appello abbia attribuito un tale valore.
È da segnalare, inoltre, che la Corte di merito, come si è visto, ha attribuito rilievo a una deposizione testimoniale che aveva dato puntuale riscontro del lamentato storno di somme della società fallita sul conto corrente n. 7011. Non vale allora opporre che il verbale di accertamento della Guardia di finanza risulterebbe in sostanza compatibile con la riconducibilità delle rimesse a «tutt’altri diversi rapporti» (pag. 19 del ricorso), giacché una tale ipotesi è sconfessata proprio dalla menzionata deposizione. Ma non vale nemmeno dolersi dei supposti vizi del procedimento di accertamento tributario. In termini generali, infatti, la deduzione circa l’assenza dell’invito del contribuente al contraddittorio non è in sé concludente, dal momento che in tema di imposte sui redditi, l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell’interessato (ad es. Cass. 14 maggio 2007, n. 10964), mentre con riguardo all’imposta sul valore aggiunto le risultanze emerse dall’attività di verifica, prodromica all’emissione dell’avviso di rettifica, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva sottesa a tale avviso anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica (ad es. Cass. 18 aprile 2003, n. 6232). Quanto, poi, al rilievo basato sulla mancata autorizzazione del comandante di zona, esso risulta formulato in modo generico, senza porre la Corte nelle condizioni di apprezzare l’effettiva esistenza del vizio lamentato: il motivo, sul punto, è quindi carente di autosufficienza. Rammentato che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784), le istanti, per quanto qui rileva, si sono limitate a richiamare i ricorsi proposti dalla società fallita avanti alla Commissione provinciale di Bergamo, senza dar conto di alcun elemento, tratto da detti documenti, o da altri, versati in causa, da cui emergesse il dato della mancata autorizzazione di cui all’art. 51, comma 2, n. 7 d.p.r. n. 633/1972. E’ del resto pacifico quanto osservato dalla Corte di appello, con riguardo al tema in esame: e cioè che le illegittimità in questione non sono state accertate nella sede competente in quanto i ricorsi proposti non sono stati coltivati, sicché gli atti impositivi sono divenuti definitivi (e i crediti tributari in questione sono stati ammessi al passivo del fallimento).
Né può sostenersi che la curatela risponda ex art. 1227 c.c. (comma 2, evidentemente) per non aver dato ulteriore corso ai procedimenti impugnatori avviati da O.B. e E.B.. Va evidenziato, in proposito, che il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall’art. 1227 c.c. presuppone un’attività idonea, con certezza, a evitare o ridurre il danno (Cass. 10 giugno 2009, n. 13369; Cass. 21 agosto 2004, n. 16530; Cass. 5 maggio 1995, n. 4873; Cass. 7 maggio 1991, n. 5035). Tale certezza è evidentemente assente ove si faccia questione della proposizione di un’azione giudiziaria, nella specie riguardante i rapporti tra il creditore e un terzo: azione il cui esito non può ragionevolmente prevedersi con sicurezza (tanto più in presenza di un difetto di allegazione del debitore eccipiente quanto ai precisi termini della controversia che si lamenti non essere stata intrapresa o proseguita). D’altro canto, il creditore non é tenuto ad un’attività gravosa e comportante rischi e spese, sicché allo stesso non può richiedersi di proporre o coltivare un’azione giudiziale (con riguardo al caso dell’azione da intraprendere verso un soggetto diverso dal debitore, cfr. Cass. 21 agosto 2004, n. 16530 cit. e Cass. 7 maggio 1991, n. 5035 cit.; con riguardo all’obbligo del creditore di proseguire un giudizio già intrapreso verso un terzo, cfr. Cass. 5 ottobre 2018, n. 24522: in quest’ultima pronuncia la S.C. – a fronte della responsabilità professionale di un ragioniere nella redazione dell’istanza di partecipazione a un condono, a cui era seguita l’impossibilità, per il contribuente, di usufruire dei benefici ex art. 9 della I. n. 289 del 2002 – ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia efficacia causale, ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., alla decisione del contribuente di addivenire ad una conciliazione giudiziale con l’amministrazione finanziaria, così rinunciando a coltivare il processo nel quale sarebbe stato possibile conseguire il riconoscimento del carattere materiale dell’errore del professionista).
Nella specie, dunque, la scelta, da parte dell’ufficio fallimentare, di non dare ulteriore corso alle impugnazioni proposte (di cui è stata evidentemente opinata l’infondatezza), non integra condotta integrativa del danno che la stessa curatela avrebbe dovuto evitare con l’ordinaria diligenza.
Non ha idonea consistenza, da ultimo, la deduzione quanto all’asserita archiviazione del procedimento penale intrapreso nei confronti degli amministratori della società: resta difatti insuperabile, perché non efficacemente censurata, l’osservazione, svolta dalla Corte di merito, secondo cui le appellanti avevano mancato di specificare «quali elementi emersi dalle indagini dovrebbero negare l’esistenza di fatti distrattivi».
2. – Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione di legge, nonché la nullità del procedimento, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., 1173, 1174, 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2697 c.c. e la violazione del principio del contraddittorio, con riguardo all’accertamento della sussistenza del danno e la sua quantificazione sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e della relazione integrativa contestata.
Ricordano le ricorrenti che nel corso dell’istruttoria, in primo grado, il consulente d’ufficio aveva rassegnato una prima relazione peritale nella quale era affermato che non esisteva prova del fatto che gli importi esistenti sul conto corrente n. 7011 della famiglia B. provenissero dalle casse della società fallita; in seguito, il Tribunale aveva disposto che il perito procedesse a redigere un elaborato supplementare e lo stesso c.t.u. aveva pertanto provveduto a calcolare le presunte distrazioni a danno della società, «riprendendo supinamente le deduzioni di cui al citato verbale della Guardia di finanza impugnato dalla O.B.». Rilevano le ricorrenti che le risultanze della perizia integrativa dovevano considerarsi viziate sotto il profilo logico, perché contraddittorie con il primo accertamento, e giuridico, in quanto l’attività peritale era stata «illegittimamente trasformata in mezzo di ricerca della prova delle dichiarazioni di fondi aliunde non offerta dal fallimento attore».
Il motivo va disatteso.
Il fatto che il consulente tecnico abbia rilevato, nel primo elaborato, di non avere evidenza di distrazioni in danno della società fallita non precludeva al giudice del merito di apprezzare le diverse risultanze che fornivano riscontri di opposto tenore. La Corte di merito ha ben chiarito, in argomento, come il primo elaborato del consulente fosse influenzato dalla mancata registrazione delle operazioni i cui introiti erano confluiti sul conto n. 7011 e allo stesso giudice distrettuale, come al Tribunale, era ovviamente consentito valorizzare quanto desunto dal verbale di accertamento della Guardia di finanza e dalla deposizione testimoniale di cui si è detto in precedenza: dopo di che, è appena il caso di ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involga apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
L’affermazione per cui l’attività peritale sia stata indirizzata a una ricerca della prova, appare, poi, del tutto carente di specificità, in assenza di rilievi atti a darle consistenza; essa è inoltre recisamente smentita dalla Corte di appello, che ha sottolineato come l’attività del consulente, in questa seconda fase, sia consistita in una ricostruzione contabile operata sulla scorta degli avvisi di accertamento e di rettifica (sentenza impugnata, pag. 22).
3. – Col quarto motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata, oltre che a norma dell’art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. con riguardo alla responsabilità di O.A. quale cointestatario del conto n. 7011 in relazione ai presunti atti distrattivi del patrimonio della società fallita. Le istanti rimarcano come la predetta A. fosse totalmente estranea alla gestione della società fallita e non potesse pertanto conoscerne i movimenti contabili: osservano, in particolare, che la medesima si trovava, all’epoca dei fatti, nella posizione riferibile a qualsiasi genitore impegnato nell’attività domestica che riceva erogazione dei figli su di un conto corrente familiare. Sottolineano le ricorrenti che nel corso del giudizio non era emerso alcun elemento atto a dimostrare la volontà della predetta ricorrente di concorrere alla distrazione ci somme dalle casse della società poi fallita.
Il motivo non si misura con l’accertamento compiuto dalla Corte di appello e pretende vanamente di superarne l’esito, sfavorevole alle istanti.
La Corte di appello ha desunto la responsabilità di O.A. da ciò: sul conto n. 7011, di cui era cointestataria la predetta, erano stati versati sistematicamente, pressoché quotidianamente, gli incassi della società O.B.; la stessa A. era a conoscenza della provenienza delle somme dall’attività della società fallita, dal momento che il conto era a lei cointestato e da lei movimentato e, inoltre, la medesima aveva partecipato all’attività che la famiglia svolgeva per il tramite di detta società; O.A. aveva anche utilizzato le somme rivenienti dalla società per esigenze personali. Ciò che emerge, da tale ricostruzione – non censurabile nell’accertamento di fatto che la sottende -, è dunque, non già l’imputazione alla ricorrente di condotte a lei estranee, quanto, piuttosto, il riconoscimento di un suo ruolo attivo e consapevole nella distrazione generatrice del danno di cui qui si controverte: e ciò non solo in termini di mera agevolazione dell’altrui comportamento di illecito storno, ma anche di concreto approfittamento del risultato finale conseguito attraverso di esso.
4. – Con il motivo posto a fondamento del ricorso incidentale la curatela oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.. La censura investe l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la responsabilità di O.A. non potesse estendersi alle somme dovute all’erario per le imposte evase e le sanzioni: conclusione, questa, cui la Corte di appello era pervenuta osservando come la predetta A. non ricoprisse cariche sociali e non potesse essere pertanto chiamata a rispondere per l’inadempimento degli obblighi tributari. Rammenta il ricorrente incidentale che, secondo quanto accertato dal giudice del gravame, la cointestataria del conto aveva scientemente acconsentito a che su di esso venissero versate somme della società, da essa utilizzate per esigenze personali: l’ammontare delle somme distratte ammontava a € 853,479,36 e la sottrazione posta in atto non solo aveva determinato un’evasione delle imposte dovute sugli importi non dichiarati, ma aveva pure determinato il dissesto della società, rendendola incapace di adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti dell’erario.
Il motivo è infondato.
Il concorso di O.A. nella distrazione di somme provenienti dalla società non implica, di per sé, che la stessa debba rispondere dell’evasione fiscale attuata dagli amministratori tenuti all’adempimento degli obblighi tributari: non lo implica fintanto che non si accertino precise condotte, puntualmente riferite all’inosservanza dei nominati obblighi, che diano ragione di una corresponsabilità della predetta A. nell’illecito posto in essere (illecito che, in ipotesi, la stessa avrebbe potuto anche ignorare). E sul punto la sentenza impugnata nulla ha accertato e l’impugnazione incidentale nulla dice.
5. – In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti.
6. – Per la soccombenza reciproca dei contendenti si impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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