CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 agosto 2019, n. 20915
Personale degli Enti pubblici – Inquadramento superiore – Differenze retributive – Disposizione della contrattazione integrativa – Eccezione di nullità della norma
Fatti di causa
1. Con ricorso al Tribunale di Cuneo gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana esponendo: – di aver prestato attività a favore della C.R.I. a partire dagli anni 2006-2009 secondo le specifiche indicazioni di cui al ricorso; – di aver sempre svolto mansioni di autisti-soccorritori che prevedevano non solo la guida e il controllo di funzionalità del veicolo ma anche mansioni sanitarie di primo soccorso e connesse operazioni amministrative; – di essere stati sempre inquadrati quali autisti-soccorritori di area A, posizione economica A2, c.c.n.l. Enti pubblici economici ai sensi dell’art. 13 del c.c.n.l. Enti pubblici non economici 1998/2001 in vigore dal momento della loro prima assunzione.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti, facendo riferimento al c.c.n.l. Enti pubblici non economici 1.10.2007 e al c.c.n.l. del personale non dirigente della C.R.I. 2006 – 2009 del 17 febbraio 2009 istitutivo del nuovo profilo professionale, rivendicavano l’inquadramento quale autisti – soccorritori o autisti-soccorritori senior di Area B livello economico B1 a far data dalla stipula del contratto integrativo e chiedevano che fossero loro corrisposte le conseguenti differenze retributive.
2. Il Tribunale accoglieva le domande in particolare valorizzando lo svolgimento delle più complesse e non marginali mansioni riconducibili al profilo sanitario e richiamando la previsione dell’art. 12 del c.c.n.l. del 19 febbraio 2009.
3. La Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione della Croce Rossa, respingeva le azionate domande.
Riteneva la Corte territoriale che fosse fondata l’eccezione di nullità dell’art. 12 del c.c.n.l., per violazione delle norme dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui la disposizione della contrattazione integrativa aveva operato una non consentita trasposizione della figura professionale corrispondente all’attività svolta dagli appellanti dall’Area A (posizione economica A2) all’Area B (posizione economica Bl) ciò in contrasto con le clausole del c.c.n.l. 1998/2001 EPNE che non consentono alla contrattazione collettiva di intervenire in materie diverse da quelle di cui all’art. 22 co. 1 lett. a) del medesimo c.c.n.l..
Ad avviso della Corte territoriale, il rilevato contrasto tra la contrattazione nazionale e quella integrativa per violazione dei limiti posti dalla prima determinava la nullità della clausola difforme nella parte in cui prevede che il profilo di autista-soccorritore sia collocato nell’area B.
2. Per la cassazione di questa pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso affidandosi a tre motivi.
3. L’Ente Strumentale Croce Rossa Italiana non ha svolto attività difensiva.
4. Non sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 92, 112, 276, 359 e 434 cod. proc. civ., error in procedendo.
Censurano la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione dei lavoratori di inammissibilità dell’appello per non avere la difesa erariale espressamente impugnato il capo di sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva ritenuto la clausola dell’art. 12 del c.c.n.l. Croce Rossa rispettosa delle disposizioni del c.c.n.l. 1/10/2007 essendosi incentrata sulla pretesa violazione delle clausole contenute nel c.c.n.l. 1998/2001 non applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di causa.
2. Il motivo deve essere disatteso.
Sussistono innanzitutto profili di inammissibilità in quanto della sentenza di primo grado sono trascritti solo alcuni passaggi (pagg. 9 e 10 del ricorso punti a, b e c) e comunque non è trascritto l’atto di appello della Croce Rossa (in relazione al quale, al punto 4 di pag. 11 del ricorso, è solo riportato che si trattava di appello fondato esclusivamente, tranne che per un secondo motivo relativo al quantum di liquidazione delle spese di lite, sulla riproposizione dell’eccezione di nullità dell’art. 12 del c.c.n.l. Croce Rossa), insufficiente essendo, a tal fine, la circostanza che nella sentenza impugnata sia riportata una sintesi dei rilievi dell’appellante.
In ogni caso proprio dalla sentenza impugnata si evince che vi era stata da parte dell’appellante l’eccezione di nullità della norma del c.c.n.l. che aveva istituito il profilo di ‘autista-soccorritore’ per contrasto con le disposizioni del c.c.n.l. EPNE 1998-2001. Tanto era sufficiente ad integrare una critica alla decisione di primo grado che, per quanto si rileva dagli stessi stralci della stessa contenuti nel motivo di ricorso, aveva ritenuto la clausola di cui all’art. 12 del c.c.n.l. (appunto istitutiva del profilo di ‘autista-soccorritorè) rispettosa delle diposizioni introdotte dal c.c.n.l. EPNE 1/10/2007.
Va, del resto, ricordato che, come da questa Corte già affermato, il principio di necessaria specificità dei motivi d’appello – secondo cui la manifestazione volitiva dell’appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità – va coordinato con il principio ‘iura novit curia’ che, ai sensi dell’art. 113, cod. proc. civ., presiede alla soluzione delle questioni di diritto, essendo invece necessario, per il solo c.d. giudizio di fatto, pronunciare ‘iuxta alligata et probata’, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass. 25 marzo 2010, n. 7190; Cass. 18 novembre 1995, n. 11934).
Sotto altro profilo, ma in linea con l’indicato principio, è stato affermato che la conoscibilità della fonte normativa (per distinguere la quale rispetto all’atto non normativo decisivo indice è la ricorribilità per cassazione, vale a dire l’idoneità a fungere da parametro nel giudizio di legittimità) si atteggia diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest’ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo, appunto, il principio ‘iura novit curia’), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle preclusioni processuali ed alle regole sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 16 settembre 2014, n. 1907; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1760; Cass. 9 novembre 2018, n. 28833; Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 12 luglio 2019, n. 18815; si veda anche Cass. 7 aprile 2010, n. 8254 secondo cui in tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell’interpretazione della clausola controversa, stante l’irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge per violazione degli artt. 5, 6, 8, 22 c.c.n.l. 1/10/2007 e 13 c.c.n.l. EPNE 1998/2001 del 16/2/2009 in combinato disposto con l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione dell’art. 2909 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), omessa motivazione su un fatto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Rilevano che la contrattazione collettiva integrativa 2006/2009 del 17/2/2009 aveva istituito in ottemperanza al disposto del c.c.n.l. i profili professionali della Croce Rossa Italiana e che il Tribunale aveva accertato, con motivazione che, sul punto, non aveva formato oggetto di impugnazione ed era pertanto passata in giudicato, che le attività svolte dai ricorrenti rientrassero pienamente in quelle descritte nella declaratoria contrattuale dell’Operatore sanitario.
4. Anche tale motivo è da disattendere.
Le doglianze (già carenti di specificità per non essere stato trascritto l’appello della CRI che solo avrebbe consentito di conoscere i rilievi mossi alla sentenza di primo grado) sono promiscuamente formulate in relazione ai nn. 3 e 5 art. 360, cod. proc. civ. con la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di codice e di contratto collettivo e del vizio di omessa motivazione: tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando – come avvenuto nella specie – nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio; in tal modo non si consente una sufficiente identificazione del devolutum e si dà luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità’ (v. Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).
Pur con uno sforzo ricostruttivo ed estrapolativo (cui questa Corte non è invero tenuta) il motivo è comunque infondato.
Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato internò individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783).
5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge per violazione degli artt. 5, 6, 8, 22 del c.c.n.l. 2006/2009 EPNE in combinato disposto con l’art. 12 CCNI CRI del 20/2/2009 a art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e 1419 cod. civ. in rapporto agli artt. 1362 e ss. cod. civ..
Censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la clausola della contrattazione integrativa che, invece, a dire dei ricorrenti trova legittimazione proprio nella contrattazione nazionale EPNE.
6. Il motivo è infondato essendo la sentenza impugnata, nelle conclusioni di cui al dispositivo, conforme a diritto.
6.1. Il c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006-2009 ha ridefinito le aree contrattuali in cui era suddiviso il personale del comparto abbandonando ogni riferimento al sistema di inquadramento previsto dal d.P.R. n. 285/1988 e che era stato sostanzialmente fatto proprio dal contratto EPNE 1998/2001 (il d.P.R. prevedeva per gli ‘autisti meccanici o di mezzi speciali’ la IV qualifica funzionale che, in sede di trasposizione nell’inquadramento del primo c.c.n.l., era diventata Area A, posizione economica A2).
6.2. Così il suddetto c.c.n.l. ha previsto, all’art. 6, che il personale sia suddiviso in tre aree: A, B e C e, all’art. 40, che, per quanto non previsto, restano confermate le disposizioni dei previgenti c.c.n.l. nelle parti non disapplicate e che, a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, tutti i riferimenti dei precedenti c.c.n.l. alle ‘posizioni economiche’ o alle ‘posizioni di sviluppo economico’ sono ora da intendersi ai ‘livelli economici’ di cui all’art. 11.
6.3. Dall’allegato A al medesimo c.c.n.l. si rileva che appartengono all’Area A “i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili”. Appartengono all’Area B “i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro”. Appartengono all’Area C i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria.
6.4. Nelle esemplificazioni dei profili di cui all’indicata classificazione rientra, per quanto rileva nel presente giudizio, nell’Area A la figura lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose.
Rientra nell’area B il lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all’area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l’utenza, nell’ambito delle proprie competenze.
Nella specie i ricorrenti erano inseriti nell’Area A, posizione economica A2, profilo tecnico.
6.5. L’art. 8 del c.c.n.l. EPNE del 2007 – Istituzione di profili professionali – ha, poi, previsto che: “1. Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999. 2. Ai fini della definizione dei profili professionali, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, competenze professionali comuni, applicabili ad una gamma di attività differenziate; b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di formulazioni ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione al nuovo sistema di classificazione e ai processi di innovazione degli enti ed alle nuove tecnologie adottate. 3. Nei casi di istituzione di nuovi profili, sono definiti altresì i criteri per il passaggio dei dipendenti agli stessi, fermo restando il livello economico acquisito”.
6.6. I successivi artt. 13 e 14 hanno, quindi, fissato i criteri e le procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree e tra aree.
In particolare l’art. 13, con riferimento ai passaggi all’interno delle aree, ha previsto che: “1. Gli sviluppi economici di cui all’art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica. 2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità. 3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione [….]. 4. I criteri di cui al comma 3 – integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica – sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l’identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell’uno sull’altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico. 5. [….]”.
L’art. 14, con riguardo alla progressione tra le aree, ha invece stabilito che: “1. I passaggi da un’area al livello economico iniziale di quella immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) criteri di selezione previsti dalla vigente normativa in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano l’area e il profilo professionale cui si riferisce la selezione. 2. I passaggi di cui al comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano mediante procedure selettive interne aperte alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti e dei titoli, culturali e professionali, previsti per l’accesso al profilo professionale cui si riferisce la selezione. 3. Nelle procedure selettive interne di cui al comma 2, assumono particolare rilievo le prove volte ad accertare l’idoneità del dipendente, ai fini dello svolgimento delle funzioni di livello superiore correlate all’area ed al profilo professionale per cui è effettuata la selezione. Sono inoltre valutati le competenze professionali acquisite […], il livello di esperienza professionale maturato, lo svolgimento di prestazioni qualificate e di particolare rilievo, gli ulteriori titoli di servizio e culturali posseduti oltre quelli richiesti per la partecipazione alle selezioni. L’anzianità di servizio non assume valenza preponderante. 4. I passaggi di cui al presente articolo sono attuati e finanziati dagli enti sulla base della programmazione dei fabbisogni, nel rispetto delle disposizioni di legge. 5. […]”.
6.8. L’art. 22 del medesimo c.c.n.l. si è occupato delle relazioni sindacali del sistema di classificazione stabilendo che: “1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate: A) contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999: a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13; b) individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8. B) informazione preventiva e concertazione di cui all’art. 6, lett. B) del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 11; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all’art. 14; c) criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 17; d) graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 16, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; e) criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative necessarie garanzie di contraddittorio.
6.9. E’ quindi intervenuta la contrattazione collettiva integrativa del 2009 che, all’art. 12 – Profili professionali socio-sanitari – ha stabilito che: “1. Il profilo professionale socio-sanitario collocato nell’area B: “Assistente socio sanitario, Operatore socio-sanitario, autista-soccorritore” è una professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge attività nelle strutture socio-sanitarie assumendo le informazioni necessarie utili per consentire alle professionalità superiori di operare. Svolge i propri compiti attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati”.
6.10. Rispetto al profilo B di cui al c.c.n.l., l’integrativo ha, dunque, specificamente introdotto il profilo dell’autista-soccorritore operante in campo sanitario laddove in tale area, in sede di contrattazione nazionale, erano stati genericamente inseriti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
6.11. E’ stata, in sostanza, individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico-amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
6.12. Ed allora non si è trattato certo, come preteso dai ricorrenti, di una ricollocazione della figura professionale come già rientrante nell’area A in quella dell’area B ma di una più chiara definizione del profilo dell’autista-soccorritore che non svolga semplicemente funzioni di supporto tecnico ma sia inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria integrando una professionalità che opera in campo socio-sanitario e svolge l’attività nelle strutture sanitarie assumendo le informazioni utili per consentire alle professionalità superiori di operare.
6.13. La questione sottoposta a questa Corte non è, perciò, necessariamente risolvibile con il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, poiché il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie; ne consegue che è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l’atto di inquadramento in deroga, anche ‘in melius’, alle disposizioni del contratto collettivo (v. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21744; Cass. 1° ottobre 2019, n. 23757; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24216).
6.14. Nel caso di specie, infatti, interpretando la disposizione oggetto di causa nei termini di cui si è detto ne viene fatta salva la validità in rapporto ai limiti imposti alla contrattazione integrativa dai sopra citati artt. 8, 14 e 22 del c.c.n.l. che, letti congiuntamente, consentono l’individuazione di nuovi profili professionali solo all’interno di una determinata area, restando il passaggio tra aree riservato alle procedure di progressione.
Si ricorda, sul punto, che l’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere ispirata dal principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ. (che deve guidare nella scelta fra un’interpretazione che renda la clausola nulla ed un’interpretazione che armonizzi il c.c.n.l. con il c.c.n.l.).
Si aggiunga che in tema di progressione verticale l’esegesi deve tener conto anche dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha da tempo chiarito che pure l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso e che non sono pertanto ragionevoli norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (v. sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 159 del 2005, n. 195 del 2010).
6.15. Del resto, il sopra citato art. 22 del c.c.n.l. che si occupa dei ‘livelli di relazioni sindacali’, dopo aver delineato nella prima parte, sotto la lettera A), le materie assegnate alla ‘contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica’ ha ribadito che a tale livello è demandata la ‘individuazione dei profili professionali di cui all’art. 8’ (lett. b) ed ha aggiunto e precisato alla lettera a) che la contrattazione integrativa si occupa della ‘determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni ai sensi dell’art. 13’.
La precisazione di cui alla lett. a) conferma che, non essendo consentito alla contrattazione integrativa trasporre una figura professionale da un’area all’altra in dispregio delle previste procedure di selezione, in realtà la volontà delle parti stipulanti non fosse quella di effettuare tale trasposizione bensì quella di individuare un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B (parificato a quello dell’assistente o di operatore socio-sanitario), integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario rispetto all’inquadramento della figura dell’autista di area A che rispetto a tale erogazione svolge compiti di mero supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative (destinati ad esempio al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell’Associazione o di cose asservite all’attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell’ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall’Associazione e che possono essere impiegati come supporto all’attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale).
6.16. L’indicata disposizione resta così conforme anche alla previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 che, nella versione ratione temporis vigente (prima delle modifiche di cui agli artt. 54 e 34 al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed all’art. 2, commi 17 e 19, del d.lgs. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e prevedeva la nullità della clausole difformi.
6.17. Nel caso in esame, peraltro, la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una ‘maggiore quota di professionalità rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato avendo anzi gli stessi allegato lo svolgimento delle medesime mansioni ‘sin dalla stipula del primo contratto a tempo determinato’ (pag. 10 della sentenza impugnata).
Ed allora, fermo che non è oggetto della presente causa l’espletamento di mansioni superiori e delle rivendicazioni economiche ricollegabili a tale svolgimento, l’affermazione di aver svolto mansioni di ‘autista- soccorritore’ (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.l., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell’area B.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
8. Nulla va disposto per le spese processuali non avendo la Croce Rossa Italiana svolto attività difensiva.
9. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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