CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2018, n. 8407
Licenziamento disciplinare – Sottrazione di prodotti da parte di altro lavoratore gerarchicamente sottoposto – Obbligo nei confronti del datore di lavoro di avvertire i propri superiori – Contestare verbalmente ad un sottoposto la commissione di un reato – Giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – Valutazione della gravità dell’inadempimento, in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso – Non sussiste
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 34/2015, depositata il 18 settembre 2015, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad A.D., con lettera del 3 aprile 2012, da S.I. S.p.A. per non avere la dipendente impedito, nelle date del 5 e 6 marzo 2012, che altra lavoratrice, alla stessa gerarchicamente sottoposta, sottraesse diversi sacchi di pellet dal punto vendita.
2. La Corte escludeva che sulla D. gravasse altro obbligo nei confronti del datore di lavoro, oltre quello di avvertire i propri superiori (obbligo, quest’ultimo, che nella specie risultava assolto, in entrambe le occasioni), non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un sottoposto la commissione di un reato.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con quattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2104, 2105 e 2119 cod. civ. nonché dell’art. 111 cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che la D. avesse altra obbligazione nei confronti del datore di lavoro oltre quella di avvisare i propri superiori, non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare al lavoratore a lui gerarchicamente sottoposto la commissione di un reato, in assenza di previsioni del regolamento interno: affermazione, questa, che era da ritenersi in contrasto con i principi enucleabili dalla coscienza sociale; con gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e con l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore; con la posizione di garanzia rivestita dalla lavoratrice al momento del verificarsi delle condotte illecite della dipendente subordinata, posizione che avrebbe dovuto indurla ad intervenire per impedire il compimento del fatto.
2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ. per erronea interpretazione, da parte del giudice di appello, delle disposizioni del regolamento aziendale relative agli obblighi contrattuali connessi alle mansioni di vice responsabile di punto vendita, quale la D. al tempo dei fatti.
3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. (in subordine, vizio di motivazione) per avere la Corte erroneamente affermato il mancato deposito del contratto collettivo, sebbene lo stesso fosse stato allegato alla memoria di costituzione della società nel primo grado di giudizio.
4. Con il quarto motivo, infine, viene nuovamente dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ. in relazione alle dichiarazioni richiamate in sentenza a proposito della conoscenza, in capo al datore di lavoro, di altri episodi di furto da parte della medesima dipendente.
5. Il primo, il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
6. Come più volte precisato da questa Corte, “in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore” (Cass. n. 16095/2013; conforme, fra le molte, Cass. n. 21633/2013).
7. E’ stato altresì ripetutamente precisato che, in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, “il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della ‘non scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto” (Cass. n. 25743/2007; conf., fra le molte, Cass. n. 6848/2010).
8. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale – ricostruiti entrambi gli episodi (in data 5/3/2012 e in data 6/3/2012) oggetto di contestazione disciplinare – ha accertato come la lavoratrice avesse provveduto, in occasione del primo di essi, ad avvertire di quanto accaduto il capo settore, senza peraltro che alcuno intervenisse per conto dell’azienda o desse indicazioni sulle iniziative da prendere, e, in occasione del secondo, avesse avvertito l’assistente di filiale; come, di conseguenza, non vi fosse stato – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – un comportamento accondiscendente della lavoratrice; come fosse emerso, dalle deposizioni acquisite, che la condotta della dipendente infedele era già nota, per altri episodi di furto segnalati in passato, al datore di lavoro, il quale, tuttavia, non risultava avere emesso provvedimenti disciplinari nei confronti della medesima.
9. Il quarto motivo è inammissibile.
10. Con esso, infatti, viene sollecitata una rilettura e una nuova valutazione del materiale di prova (testimoniale e documentale) difforme da quella della sentenza impugnata e cioè un accertamento che è palesemente estraneo ai compiti assegnati dall’ordinamento alla Corte di legittimità ed è, invece, prerogativa esclusiva del giudice di merito.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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