CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2018, n. 8419 – In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori