CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9586 – In tema di IVA, deve riconoscersi il «nesso di accessorietà», di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni all’esportazione (art. 8, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile) o per cessioni intracomunitarie non imponibili (ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, ratione temporis applicabile), alle prestazioni non implicanti per il cessionario un fine a sé stante bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile