CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31496 – Il datore di lavoro, in considerazione del principio della immodificabilità, non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti