CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31500 – Fallimento – La causa di cessazione dell’attività produttiva integri un giustificato motivo oggettivo differisce dalla giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., che presuppone un inadempimento di gravità tale da far venir meno la fiducia nell’altra parte e da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto