CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 gennaio 2022, n. 181
Infortunio sul lavoro – Risarcimento danni – Quantificazione del danno biologico – Natura multipla delle menomazioni
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso incidentale di R.I., che aveva contestato la decisione del primo giudice in merito alla quantificazione del danno biologico dovutogli per i danni riportati in seguito all’infortunio sul lavoro, assumendo che lo stesso fosse stato liquidato in difetto; la Corte territoriale, recependo le conclusioni della consulenza medico legale circa la natura multipla delle menomazioni prodotte a carico dello stesso organo (“menomazioni concorrenti”), ha applicato il criterio della commisurazione del danno complessivo ai parametri contenuti nel DM 5/02/1992, secondo il cd. calcolo “Salomonico”, che consente di mantenersi a metà strada tra la somma matematica applicata alle menomazioni plurime tabellate e il calcolo riduzionistico cd. di Balthazard utilizzato in caso di menomazioni a carico di organi distinti.
Avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura.
R.I. è rimasto intimato.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.l, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente deduce violazione dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e del Decreto ministeriale di approvazione delle tabelle di menomazioni del 12.7.2000, pubblicato in suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n.172, del 25 luglio 2000″; denuncia l’erroneità della pronuncia d’appello per avere la stessa commisurato la rendita al grado d’inabilità del 16 % sulla base delle tabelle previste per la valutazione dell’invalidità civile di cui al D.M. 5 febbraio 1992, non applicabili nella fattispecie ed in assenza di corretti e chiari criteri di valutazione, contrastanti con quelli utilizzati dal CTU.
Il motivo merita accoglimento.
Va ricordato in premessa che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel regime di liquidazione del danno da infortunio occorso in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 13 d.lgs. n.38/2000, il d.m. 12.07.2000 recante approvazione delle tabelle delle menomazioni, d’indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna, la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. (In tal senso cfr. Cass. n. 13574 del 2014, Cass. n. 990 del 2016, Cass. n. 23896 del 2021).
A seguito della modifica normativa, il sistema di determinazione e quantificazione della rendita previsto originariamente dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U. n. 1124 del 1965) non trova più applicazione.
E’, dunque, unicamente al DM del luglio 2000 che il Consulente tecnico incaricato e lo stesso giudice devono fare riferimento nel determinare la misura del danno, indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a” ai fini del riconoscimento del beneficio di legge.
Ciò trova conferma nella lettera dell’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che al comma 2, definisce l’ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, stabilendo che la stessa si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali – verificatisi o denunciati – a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.m. di cui al comma 3 dello stesso decreto legislativo.
Tale decreto ministeriale, approvato il 12 luglio 2000 in sede di prima attuazione dei principi sanciti dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, reca “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e, avendo avuto luogo, l’infortunio di cui è causa, successivamente all’entrata in vigore delle nuove Tabelle delle menomazioni (2007), è dei parametri in esse contenuti che la Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione; di contro, erroneamente, la stessa ha applicato gli indicatori sanciti nelle tabelle del 1992, al tempo non più in vigore.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
In considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9356 depositata il 5 aprile 2023 - L'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
- Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2096 depositata il 28 febbraio 2023 - In tema di misura del compenso revisionale, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 - E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8220 - In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…