CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2018, n. 17633 – Nel caso in cui il contribuente indichi dunque, nella dichiarazione dei redditi, un’eccedenza d’imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni di importo superiore a quanto risulti all’anagrafe tributaria, l’ufficio può rettificare l’imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600