CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2018, n. 17669
Rapporto di lavoro somministrato a termine – Proroga – Causale giustificativa – Obbligo di specificazione – Eccessiva genericità
Fatti di causa
Con atto depositato il 24 giugno 2009 la S.p.A, D. P. appellava la sentenza pronunciata dal giudice del lavoro di Padova, che aveva accolto le domande di parte attrice, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità del rapporto di lavoro somministrato a termine, la sua riammissione in servizio alle dipendenze della società utilizzatrice, appellante, ed il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto.
L’appellata, E. K., dipendente di A. S.p.A., aveva lavorato presso la D. P. in forza di cinque contratti di somministrazione temporanea, di cui il primo dal 10 gennaio 2005 per esigenze connesse a punte di intensa attività (la stessa causale indicata nel contratto commerciale di somministrazione). In seguito, dopo due proroghe fino al 30 luglio del 2005, era stato stipulato altro contratto di somministrazione nel settembre del 2005 con la medesima causale, seguito da successive proroghe fino al 24 dicembre 2005. Seguivano ancora ulteriori tre contratti, di modo che complessivamente l’appellata aveva lavorato, sia pure con varie interruzioni, dal gennaio del 2005 sino al 30 settembre del 2006. Il primo giudicante aveva dichiarato costituito il rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice a tempo indeterminato, ritenendo generica la causale giustificativa del primo contratto.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 93 in data 14 febbraio – 8 maggio 2012 accoglieva soltanto in parte il gravame, limitando il risarcimento di cui al capo due della gravata pronuncia al danno pari alle retribuzioni, maturate dalla messa in mora del 12 febbraio 2007 sino alla data di effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori di legge, compensando quindi in parte le spese di lite, siccome ivi liquidate, e confermando nel resto. Osservava che la causale di cui alla prima assunzione (esigenze connesse a punte di intensa attività), identica sia per il contratto di lavoro sia per il contratto commerciale, risultava estremamente generica e meramente tautologica. Tale genericità non era superabile in base alle prove testimoniali richieste anche in appello dalla società, che quest’ultima aveva richiamato a sostegno dell’effettività delle esigenze addotte, assumendo che di per sé l’incremento di produzione rappresentava esigenza sufficientemente specifica. Inoltre, la capitolazione dei lamentati eventi straordinari era del tutto deficitaria di dati oggettivi di riscontro, risultando la stessa peraltro riferita ad un considerevole lasso temporale, compreso tra il gennaio 2005 ed il settembre 2006. Nessuna specifica indicazione circa il primo rapporto di gennaio 2005 era stata fornita in ordine alle circostanze di fatto per cui era stata richiesta la prova testimoniale, cioè con riferimento all’entità numerica dei picchi di ordinativi. Neppure era stato precisata in termini percentuali o di approssimazione l’entità dell’incremento del fabbisogno di personale in relazione all’organico, correlato proprio a quel determinato incremento. Dunque, dall’esame del dato letterale del primo contratto di lavoro in somministrazione e del primo contratto commerciale, quali negozi indubbiamente collegati tra loro, e dalla irrilevanza e dalla inammissibilità delle prove richieste emergeva un quadro complessivo di genericità della causale, che impediva di verificare la riferibilità della stessa alle ragioni previste dalla legge come legittimanti il ricorso alla somministrazione e la conseguente riconducibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa a detta tipologia legale. Anche le prove testimoniali richieste in appello risultavano inidonee a superare la genericità emergente dal testo del contratto, sicché non consentivano, in particolare, di accertare il rapporto causale tra il contratto e le prestazioni lavorative rese. Al riguardo veniva richiamata la sentenza di Cassazione n. 15610 del 15 luglio 2011, con particolare riferimento sia all’indispensabile collegamento negoziale tra contratto di lavoro e contratto commerciale, sia all’esigenza di puntuale verifica di effettività delle esigenze produttive addotte con onere probatorio a carico dell’utilizzatore, sia infine in ordine alle conseguenze sanzionatone, cioè la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice e di risarcimento del danno dalla messa in mora.
Quindi, meritava accoglimento la sola censura inerente alla limitazione di risarcimento del danno, dovuto non dalla data di cessazione del rapporto, ma da quella dell’offerta delle prestazioni di lavoro. In proposito, tuttavia, la Corte territoriale reputava l’inapplicabilità della disciplina introdotta dall’articolo 32 della L. n. 183 del 2010, in vigore dal 24 novembre 2010, poiché non estensibile ai rapporti derivanti da contratti di somministrazione di lavoro.
Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D. P. S.p.a. con atto di cui veniva chiesta la notifica l’8 maggio 2013, affidato a sei motivi, cui ha resistito K. E. mediante controricorso in data cinque – otto luglio 2013.
Ragioni della decisione
I motivi del ricorso possono sintetizzarsi nei seguenti termini:
– 1° – violazione e falsa applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo numero 276 del 2003, sostenendosi che la norma si limita a richiedere che le causali indicate nel contratto di strumentazione di manodopera siano realmente esistenti, vietando però qualsiasi sindacato di merito in ordine alle scelte imprenditoriali sottese alla decisione di ricorrere alla somministrazione;
– 2° – violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003, risultando comunque errate le conseguenze individuate dalla Corte d’Appello circa il preteso obbligo di specificazione delle causali, atteso che l’articolo 27 non individua, né direttamente né indirettamente, come parametro di regolarità o d’irregolarità del contratto di somministrazione;
– 3° – violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del di. vo n. 276/2003 per la reputata eccessiva genericità, laddove poi il giudice adito avrebbe potuto verificare la reale esigenza delle cause indicate ammettendo l’invocata prova testimoniale;
– 4° – violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 420 c.p.c. in relazione all’art. 27, comma terzo, del di. vo n. 276/2003, riguardo alla mancata ammissione del reiterato mezzo istruttorio;
– 5° – violazione e falsa applicazione dell’articolo 421 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa le ragioni del mancato espletamento dell’istruttoria;
– 6° – violazione dell’articolo 32 (comma sesto) della L. n. 183 del 2010, a tale scopo richiamando la pronuncia di questa Corte numero 1302 del 17 gennaio 2013 (rectius: Cass. lav. n. 1148 del 17/01/2013).
Le anzidette censure soltanto in parte, segnatamente in relazione sesto e ultimo motivo meritano accoglimento, dovendo invece essere disattese per il resto in forza delle seguenti considerazioni, il tutto peraltro come da conforme e prevalente giurisprudenza di questa Corte. I primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, risultando inconferenti e comunque infondati alla stregua di quanto nel complesso correttamente argomentato dalla Corte di merito.
Orbene, vero è che con riguardo ad un concetto di causalità del contatto di somministrazione meno accentuato di quello posto in relazione al contratto a termine è stato ritenuto sufficiente che l’indicazione contrattuale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, ferma comunque la possibilità per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative indicate anche a posteriori in caso di contestazione (vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15610; Cass. 21 febbraio 2012 n. 2521). L’accennata opzione ermeneutica è volta a valorizzare una indicazione delle ragioni sottese a! ricorso alla somministrazione che sia assistita da un grado di specificazione tale da consentire di verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto e da rendere dunque possibile il riscontro della loro effettività. In tal senso è stato precisato che l’indicazione non può essere tautologica, né generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (in tali sensi, Cass. 3 aprile 2013 n. 8120, 15 luglio 2011 n. 15610). Su tali premesse sono state, quindi, considerate ascrivibili alle ragioni di cui all’art. 20, comma 4, le “punte di intensa attività” non fronteggiabili con il ricorso al normale organico ed anche il semplice riferimento alle stesse è stato considerato “valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. e” (Cass. n. 2521/12 cit.).
‘In tale sensi rileva anche la suddetta pronuncia n. 8120 di Cass. lav., in data 20/12/2012 – 03/04/2013, la quale inoltre così testualmente argomentava: <<… Ne deriva che le punte di intensa attività “non fronteggiabili con il ricorso al normale organico risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, che consentono, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, della legge stessa” (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521).
27. Il fatto che siano state indicate più causali è anch’esso stato considerato dalla giurisprudenza di legittimità, che, occupandosi dei contratti a termine ha affermato il principio di diritto per il quale la pluralità di ragioni di apposizione del termine non collide con il criterio della specificità, a condizione che entrambe le ragioni specificate per iscritto rispondano a tale requisito e tra le stesse non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà (Cass. 16 marzo 2010, n. 6328; ma già Cass. 17 giugno 2008, n. 16396, nonché Cass. 22 febbraio 2012, n. 2622).
28. Quanto sinora affermato concerne il problema della specificità delle ragioni indicate nel contratto commerciale di somministrazione a spiegazione del ricorso alla somministrazione. Come si è detto, le ragioni devono essere specificamente indicate e quelle indicate nel contratto in esame possono essere considerate specifiche.
29. Problema distinto è quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni.
30. Potrebbe accadere che le ragioni siano indicate nel contratto in modo specifico e perfettamente confacente a quanto richiesto dalla legge, ma che poi la concreta utilizzazione del lavoratore non abbia alcun collegamento con tali ragioni.
31. Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa (Cass. 8 maggio 2012, n. 6933, cui si rinvia anche per i richiami). 32. La verifica della corrispondenza dell’impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto è l’oggetto centrale del controllo giudiziario. Non vi sarebbe stato bisogno di una norma specifica a tal fine, perché valgono le regole generali dell’ordinamento. Tuttavia, una norma specifica si rinviene nel D. Lgs. n. 276 del 2003 ed è costituita dal terzo comma dall’art. 27. Tale norma precisa che il giudice non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un’impresa ricorre alla somministrazione, ma deve limitare il suo controllo, “all’accertamento delle ragioni che (la) giustificano”, cioè che giustificano il ricorso alla somministrazione. Il controllo giudiziario è concentrato quindi nella verifica della effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit. e 15610 del 2011). 33. Questo accertamento è di competenza del giudice di merito e quindi, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità. 34. Nel caso in esame la Corte di Brescia ha effettuato la verifica con riferimento alle due ragioni indicate dalla società a spiegazione della necessità di in incremento produttivo temporaneo (punte di produttività), rilevando che in realtà solo una delle due ragioni indicate risultava accertata, quella relativa alla introduzione di un nuovo prodotto, ma che tuttavia a nell’essa non poteva essere considerata idonea perché non vi era corrispondenza temporale tra il lancio del nuovo prodotto ed il ricorso alla somministrazione, poiché vi era una sfasatura di circa un anno e mezzo. 35. La motivazione in fatto della decisione sul punto non può dirsi né contraddittoria, né insufficiente e le critiche formulate nel ricorso attengono a valutazioni di merito che sono estranee al giudizio di legittimità e sono pertanto inammissibili in questa sede>>.
Analoghe argomentazioni possono, dunque, valere anche nella fattispecie qui in esame, laddove indipendentemente dal pur reputata genericità della causale, peraltro specificamente evidenziata dai giudici di merito (cfr. pag. 11 e s. della sentenza qui impugnata), la stessa comunque si rifletteva – secondo la Corte veneziana – sul mezzo istruttorio riproposto dall’appellante, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, il cui onere del resto è pacificamente a carico di parte datoriale ai fini dell’indispensabile verifica di effettività in sede giudiziale; ciò che, per altro verso, non lede minimamente il merito delle discrezionali determinazioni imprenditoriali, come tali insindacabili.
Deve essere disattesa anche la censura di cui al quinto motivo di ricorso, relativa all’uso dei poteri istruttori d’ufficio. Ed invero, se è da ritenere ormai principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere – dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353), è però anche vero che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l’inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, poiché diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito. Non è censurabile, quindi, con ricorso per cassazione l’omesso esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di merito ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori. Il che non risulta essere stato effettuato nel caso che ci occupa, laddove la ricorrente si limita solo in questo grado a prospettare la necessità dell’integrazione istruttoria ad opera del giudice.
Non risultando, quindi, soddisfatto dalla utilizzatrice convenuta l’onere probatorio che le competeva, ne deriva l’instaurazione nei confronti della stessa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come in effetti correttamente poi statuito nel caso di specie dalla Corte distrettuale (cfr. la succitata sentenza di Cass. lav. n. 15610 del 13/04/2011 – 15/07/2011: … Orbene, esaminando attentamente la causa del ricorso ai contratti di somministrazione che qui interessa, vale a dire quella di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, la quale prevede che la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa, si osserva che la norma introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, per cui si impone più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare, non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative richieste per la somministrazione a termine …, quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere // rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni niente affatto rispondenti a quelle contemplate dalla norma di cui al D. Lgs n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, o se non addirittura il rischio del superamento del limite rappresentato dalla necessità che non siano perseguite finalità elusive delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo atte ad integrare l’ipotesi, sanzionata, della somministrazione fraudolenta. …
Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con I’utilizzatore.
Orbene, ritiene questa Corte che il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato. Invero, occorre osservare che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Pertanto, la stessa efficacia “ex tunc” che la norma in esame ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che se il legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa. Un ulteriore ed insuperabile argomento sistematico è quello per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.
In senso analogo v. tra le altre Cass. VI civ. – L, ordinanza n. 25932 in data 8 novembre – 15 dicembre 2016).
Invece, è fondato il sesto motivo di ricorso, dovendosi richiamare quanto già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 17540 del 01/08/2014, secondo cui in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (cfr. altresì sul punto, tra le altre, Cass. lav. n. 20246 del 28/04 – 22/08/2017, nonché Cass. sez. un. civ. 27/10/2016, n. 21691, secondo cui la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattivamente applicabili anche ai giudizi in corso nel caso dell’art. 32 qui in discussione, con il solo limite preclusivo derivante dall’eventuale giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitone, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c.).
Pertanto, va accolto unicamente il sesto motivo di ricorso, con il rigetto delle altre censure, siccome inammissibili ed infondate nei sensi anzidetti, di guisa che la sentenza de qua deve essere in parte cassata e rinviata al giudice d’appello (ex artt. 384 e 385 c.p.c.), che dovrà per l’effetto limitarsi a liquidare l’indennità dovuta ex art. 32 L. n. 183/2010, in luogo del risarcimento del danno siccome precedentemente riconosciuto, per cui non rileva come è noto nemmeno il preteso aliunde perceptum, provvedendo, quindi, all’esito anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
Essendo risultata, sebbene in parte, fondata l’impugnazione de qua, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per far luogo alla declaratoria concernente il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il sesto e ultimo motivo di ricorso (art. 32 L. n. 183/2010). Rigetta i primi cinque. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Errore. Il segnalibro non è definito.