CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2018, n. 17673
Contratto a tempo determinato – Nullità del termine – Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Riammissione in servizio
Fatti di causa
1. Con sentenza del 16.7.2013, la Corte di appello di Torino, ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito da P.D., dichiarava l’inammissibilità del gravame proposto dalla predetta avverso la decisione del locale Tribunale che ne aveva respinto il ricorso inteso alla declaratoria di nullità del termine apposto ai cinque consecutivi contratti stipulati con la società A. p. a. ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di prima assunzione, con ordine di riammissione in servizio e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione.
2. La Corte rilevava che l’appello, depositato dopo l’entrata in vigore della I. 134/12, modifica anche dell’art. 434 c.p.c., era carente di ogni individuazione dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata che la ricorrente intendeva censurare e delle circostanze da cui sarebbe derivata la dedotta violazione della legge, poiché conteneva un’affermazione affatto generica ed indeterminata di esegesi non corretta, da parte della sentenza di primo grado, dei principi generali della norma in tema di lavoro subordinato, nonché della legge eccezionale che, in ipotesi ben precise e delineate, consentiva l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, senza individuare affatto gli errori di fatto e/o di diritto commessi dal primo giudice e senza indicare la causalità di tali errori rispetto alla decisione impugnata.
3. Non veniva, poi, neanche chiarito – secondo la stessa Corte – in quali termini era richiesto l’intervento correttivo del giudice del gravame, al di là della mera riproposizione delle domande formulate in primo grado ed il giuramento decisorio deferito dall’appellante era da ritenersi anch’esso inammissibile, per avere ad oggetto capi di prova non contestati o documentalmente provati.
4. Di tale decisione domanda la cassazione la P., affidando l’impugnazione a due motivi, richiamati dal nuovo difensore con memoria di costituzione in sostituzione del precedente, cui ha resistito, con controricorso, la società.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e per violazione, falsa e/o omessa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in merito a decisione che non aveva valutato l’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova proposti dalle parti, essendo evidente il riferimento effettuato dalla Corte di Torino a quelli in precedenza articolati, relativi a fatti già esposti in primo grado.
2. Si assume l’erroneità della motivazione di inammissibilità, fondata sulla ritenuta mancata individuazione dei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che si intendevano censurare, perché tali passaggi in realtà non esistevano, in quanto i mezzi di prova dedotti non erano stati neanche adombrati nel primo giudizio per essere nuovi i fatti oggetto dell’incombente istruttorio.
3. Il ricorso è inammissibile perché, quanto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., lo stesso è mal dedotto, in quanto la sentenza di appello è stata resa nel mese di luglio 2013, con la conseguenza che al ricorso per cassazione proposto avverso la stessa si applica il nuovo testo della norma suindicata, che prevede, nella rinnovata formulazione, la denuncia, oltre che dell’anomalia motivazionale, di vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo.
4. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.
5. Nella specie, come evidenziato, la censura attiene a vizio motivazionale secondo quanto previsto dal vecchio testo della norma, non più applicabile ratione temporis al presente ricorso.
6. Quanto all’ulteriore motivo, che prospetta violazione, falsa e/o omessa applicazione dell’art. 437 c.p.c, è sufficiente osservare che con lo stesso non si contesta l’erronea applicazione dell’art. 434 c.p.c. posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello e che è interpretato dalla Corte in senso conforme ai principi sanciti da ultimo da Cass., s. u., 16.11.2017 n. 27199, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomenta. che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
7. La doglianza mira piuttosto ad evidenziare che altro era l’oggetto del giuramento decisorio deferito alla società e che pertanto lo stesso doveva essere ammesso dalla Corte. Ma la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio è ugualmente censurata in modo inammissibile, in quanto non si riportano i capi di prova articolati in primo grado per evidenziarne la diversità rispetto a quelli formulati in grado di appello, in base all’assunto della novità ed indispensabilità dell’incombente istruttorio ed, in ogni caso, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il giuramento era riferito a fatti mai sottoposti al vaglio del primo giudice, sicché per ciò solo doveva ritenersene preclusa la richiesta, in quanto è principio pacifico quello secondo cui il giuramento decisorio deferito in sede di gravame è inammissibile allorché verta su una circostanza non dedotta in primo grado, in quanto l’introduzione di un “quid novum” nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (cfr. Cass. 19.10.2015 n. 21073/2015).
8. Deve, pertanto, pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità complessiva del ricorso per come proposto.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico della ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
10. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma Ibis, del citato D.P.R.