CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2019, n. 18185
Inail – Cartella di pagamento – Rettifica d’ufficio della voce tariffaria – Variazione dell’inquadramento – Aumento del premio assicurativo
Fatti di causa
Il giudice del lavoro del Tribunale di Parma dichiarò illegittima l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa per conto dell’Inail nei confronti della società E. spa a seguito di rettifica d’ufficio della voce tariffaria, ritenendo irretroattiva la nuova classificazione. In pratica la rettifica aveva comportato la variazione dell’inquadramento, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del DM 12.12.2000 dalla voce tariffaria del settore di commercializzazione a quello dell’industria, con conseguente aumento del premio assicurativo.
A seguito di impugnazione di tale decisione da parte dell’Inail, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 13.2.2013) ha respinto il gravame, dopo aver rilevato che la rettifica del mese di dicembre del 2004 era stata eseguita dall’Inail all’esito dell’accertamento ispettivo del 2002, in occasione del quale era stata riscontrata la correttezza della comunicazione aziendale, e non alla luce della classificazione nel frattempo disposta dall’Inps, per cui era da escludere efficacia retroattiva al nuovo inquadramento.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, cui resiste la società E. spa con controricorso, mentre rimane intimata la società Equitalia Nord Emilia spa.
Ragioni della decisione
Con un solo motivo l’Inail censura l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna attraverso la denunzia dei seguenti vizi: – Violazione dell’art. 14, comma 3, del D.M. 12.12.2000; falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del D.M. 12.12.2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88; violazione dell’art. 2, comma 1, del D.lgs n. 38 del 2000; il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contestandosi la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso ogni effetto retroattivo dell’avvenuta rettifica dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio.
Spiega il ricorrente che nel caso di datori di lavoro soggetti, come nel caso di specie, alla classificazione aziendale Inps, una volta accertato, da parte dell’Inail, il diverso inquadramento da parte di altro ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria della ditta, secondo le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del D.M. 12.12.2000. Il provvedimento di rettifica ha effetto retroattivo e decorre dalla data del provvedimento dell’Inps, recepito in sede di rettifica dall’Inail.
Il motivo è infondato.
Invero, questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 19785 del 9.8.2017) ha avuto modo di affermare che “in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice”.
In effetti, con riferimento all’ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 14 del D.M. 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione) va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso DM 12.12.2000 – che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335/95.
Ebbene, allorquando il terzo comma del citato art. 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989 e dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/95, vale a dire quella di competenza dell’Inps, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’Inail.
Quindi è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’Inail (in tal senso v. anche Cass. Sez. Lav. n. 19979 del 10.8.2017, nonché Cass. Sez. lav. n. 9227 del 13.4.2018).
In effetti, è il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.
D’altronde, in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dall’art. 3, comma 8, legge 8.8.1995, n. 335 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), gli artt. 16 (per la rettifica d’ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12.12.2000 dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato D.M. 12.12.2000. Infatti, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui agli artt. 15 e 17 dello stesso D.M. 12.12.2000, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Nord Emilia spa che è rimasta solo intimata. Ricorrono, altresì, i presupposti di legge per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 6000,00, di cui € 5800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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