CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2019, n. 18192
Rapporto di lavoro – Disabili – Contratto di lavoro a termine – Ragioni giustificatrici – Applicabilità
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4129/2017, depositata il 2.10.2017, in conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M. P. T. con la quale quest’ultima, sui rilievi: – della incompatibilità del contratto di lavoro a termine con l’avviamento obbligatorio di persone disabili, – della carenza delle ragioni giustificative dell’apposizione della clausola del termine nel caso concreto, – del mancato svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto individuale, – della discriminazione perpetuata nei sui confronti quale appartenente a categoria protetta, aveva chiesto l’accertamento della illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze ripristinatone di legge.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il D.Lgs 368/2001, disciplinante il contratto a tempo determinato, dovesse ritenersi applicabile anche ai lavoratori disabili, in ragione della interpretazione letterale e sistematica della normativa; che, nel caso concreto, le ragioni giustificative dell’apposizione del termine (sostanzialmente attività di smaltimento di arretrato dell’archivio) fossero sufficientemente specifiche, e che dalla attività istruttoria svolta in primo grado fosse emerso come la T. fosse stata effettivamente utilizzata per svolgere prevalentemente attività connesse all’oggetto del contratto a termine, escludendo pure la sussistenza di alcuna discriminazione, non avendo la interessata fornito allegazioni e prove su tale aspetto.
3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso T. M. P., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso P. s.p.a.
Ragioni della decisione
4. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza deducendo la violazione della Legge n. 68/99, art. 3, e del D.Lgs, n. 368/2001, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile il D.lgs. 368/2001 in ipotesi di lavoratori disabili sulla scorta di una mera interpretazione letterale della norma, tuttavia confliggente con la ratio della Legge n. 68/99, nonché della direttiva europea n. 2000/78, volte a garantire al lavoratore disabile un quanto più stabile inserimento nel mondo del lavoro, a fini non solo economici ma di integrazione sociale.
Avrebbe errato la corte nel valorizzare il riferimento letterale contenuto nell’art. 11 della legge n. 68/99 alla possibilità della stipula del contratto a tempo determinato, prevista nell’ambito di un’articolata e complessa procedura di “convenzione”, ossia di regolamento di interessi tra datore di lavoro ed ente deputato all’inserimento lavorativo, finalizzato a programmare nel tempo l’inserimento nel mondo del lavoro.
3. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, C.P.C. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti emessi dalle risultanze istruttorie, nonché la violazione della Legge n. 368/2001, art. 1, sul rilievo che la ricorrente nel secondo e terzo anno di impiego sarebbe stata prevalentemente impiegata in compiti diversi da quelli giustificativi della apposizione del termine provvedendo in via continuativa a consegnare la posta ed i giornali ai vari dipendenti ed uffici.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo motivo è infondato.
La corte di appello, nell’affermare la compatibilità della figura del contratto a tempo determinato con la posizione del lavoratore disabile, sulla scorta di una interpretazione sia letterale che sistematica della normativa coinvolta (il D.Lgs 368/2001 e l’art. 11 della legge n. 68 del 1999) ha correttamente interpretato il dato normativo.
La giurisprudenza di questa corte di legittimità, affrontando la questione sotto diverso profilo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17867 del 09/09/2016), aveva già recentemente chiarito come, in caso di assunzione di un lavoratore disabile ex art. 11 L. n. 68/1999, sia necessaria comunque l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine.
La indicazione di tali ragioni, non è in discussione nel caso di specie, ove, peraltro, è posta in rilievo dalla corte territoriale la conformità alla disciplina positiva, che consente la stipula di contratti a termine nell’ambito di convenzioni, come pacificamente appare quella stipulata tra la società resistente ed il Comune di Roma (cfr. sent. impugnata pag. 5, penultimo capoverso).
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della legge n. 68 del 1999, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
4.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce tanto la violazione dell’art 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che la violazione e falsa applicazione di norma di legge è inammissibile per molteplici ragioni.
In primo luogo il motivo contiene promiscuamente, in un’unica censura, la contemporanea deduzione di vizi eterogenei, riferibili a diverse ipotesi tra quelle tipicamente previste dall’art. 360, co. 1, c.p.c. e tra loro incompatibili.
Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei mostra di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e rimette alla Corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati in rubrica, nonché, una volta fatto ciò, di ricercare -nel caso della violazione di norme – quale o quali disposizioni tra quelle del codice civile richiamate (con l’indicazione di un articolo e dei “seguenti”) sarebbero utilizzabili allo scopo e, nel caso di vizio di motivazione, di quale vizio si tratterebbe. Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria (cfr. Cass. n. 19443 del 2011).
Inoltre, nel caso di specie, la ricorrente, deduce genericamente la omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione, per mancata o errata valutazione di risultanze processuali, riportando letteralmente il tenore della previgente norma contenuta nell’art. 360 n. 5 c.p.c., (senza tenere conto che la sentenza impugnata, relativa a procedimento iscritto nell’anno 2014 è soggetta alla nuova disciplina, nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in I. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012); per tal via la ricorrente sollecita una inammissibile rivalutazione del giudizio affidato all’apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Anchequanto alla generica doglianza di violazione di legge (in relazione all’art. 1 del d.lgs. n 368/2001), la ricorrente, che neppure formula una precisa indicazione della denunciata violazione, tende semplicemente a proporre una valutazione alternativa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie inammissibile in questo grado di legittimità.
5. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese si liquidano come in dispositivo.
6. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo dì contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.