CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2019, n. 18193
Licenziamento orale – Inefficacia del recesso per vizio di forma – Risarcimento del danno
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato “inefficace il licenziamento intimato oralmente al F.” ed ha condannato la F.lli D. & C. snc al risarcimento del danno in favore del predetto pari alle retribuzioni maturate dall’offerta della prestazione lavorativa avvenuta in data 5 novembre 2003 alla pubblicazione della sentenza, oltre accessori e spese.
2. La Corte, dichiarandosi consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la volontà del licenziamento può essere comunicata “anche in forma indiretta”, ha considerato che “nella fattispecie non vi è prova documentale che il libretto riconsegnato al lavoratore indicasse la data di cessazione del rapporto di lavoro, né che la parte datoriale abbia comunicato altrimenti, in forma scritta, la propria volontà di recedere dal contratto, o che abbia accompagnato la restituzione del libretto di lavoro con apposita lettera contenente la manifestazione di volontà di porre fine al rapporto di lavoro e indicandone i motivi”.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito il F. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento alla annotazione nel libretto di lavoro consegnato al lavoratore il 24.7.2003 contenente l’indicazione della data di cessazione del rapporto”. Si sostiene che, ove le norme codicistiche sulle presunzioni fossero state correttamente applicate, “avrebbero dovuto portare la Corte territoriale a ritenere che il libretto di lavoro del F. consegnato allo stesso lavoratore il 24.7.2003 conteneva l’indicazione della data di licenziamento”.
La censura è inammissibile perché denuncia come error in iudicando quello che è un apprezzamento del materiale probatorio effettuato dalla Corte di Appello circa l’esistenza o meno di un fatto (nella specie è certamente una quaestio facti la circostanza che nel libretto di lavoro vi fosse o meno la data di cessazione del rapporto), come tale insindacabile in sede di legittimità, spettando altresì al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).
2. Parimenti inammissibile il secondo mezzo di gravame con cui si denuncia “omesso esame circa la prova testimoniale resa dal teste rag. D. A. alla udienza del 25.5.2006, in relazione all’art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c., in riferimento all’indicazione della data di cessazione del rapporto contenuta nel libretto di lavoro consegnato”.
Invero il vizio denunciato, secondo l’interpretazione offerta da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (di cui parte ricorrente non tiene alcun conto nonostante il ricorso sia stato proposto nel gennaio del 2018), non può riguardare mai l’omesso esame di una prova, e quindi di un fatto processuale, bensì di un fatto storico che ha dato origine al processo.
Le sentenze richiamate hanno espresso sulla novellata formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. i seguenti principi di diritto:
a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;
b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso (si tratta di principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).
La difesa della società, oltre a non enucleare un fatto storico di cui illustri adeguatamente anche la decisività, lamenta l’omesso esame di una testimonianza – peraltro impropriamente definita “prova legale” – rispetto a fatti comunque presi in considerazione dalla Corte territoriale senza che fosse necessario, per il principio richiamato sub c), che la sentenza desse conto di tutte le risultanze istruttorie.
3. Ancora inammissibile il terzo motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della I. n. 604 del 1966 “in merito alla forma indiretta del licenziamento” nonché dell’art. 6 della stessa legge “in merito alla tardività dell’impugnazione”. Si eccepisce che, poiché il licenziamento soddisfaceva il requisito della forma scritta, era idoneo a far decorrere i termini di decadenza per l’impugnativa, decadenza ritualmente eccepita dalla società.
La doglianza erra nei presupposti e non si confronta con il decisum perché la sentenza impugnata ha invece espressamente escluso che il recesso fosse stato intimato rispettando la forma prescritta, con valutazione che, per quanto innanzi, supera il vaglio di legittimità.
4. Il quarto motivo denuncia in via subordinata: “nullità della sentenza nella parte in cui condanna al risarcimento del danno, determinato con riferimento al titolo delle indennità richieste in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Si sostiene l’errore del giudice distrettuale “che, al cospetto di un ricorso introduttivo con cui veniva richiesta, quale conseguenza dell’invalidità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoro alla indennità da illegittimo licenziamento, peraltro limitata nel ricorso in appello alla somma di euro 70.000,00 (con implicita rinuncia all’eccedenza) e circoscritta al periodo temporale compreso tra la <data di illegittimo rifiuto della attività lavorativa offerta dal lavoratore e sino alla data di introduzione del giudizio di primo grado, ha posto a carico dell’odierno ricorrente il ben diverso risarcimento del danno commisurato a tutte le retribuzioni non versate dal recesso del 5.11.2003 ad oggi”. Si eccepisce che il lavoratore aveva richiesto “la condanna a titolo di indennità da illegittimo licenziamento, titolo di condanna previsto dall’art. 8 I. n. 604 del 1966 a carico dei datori soggetti alla tutela obbligatoria, ben diverso dal risarcimento del danno per licenziamento nullo dedotto nell’impugnata sentenza”.
Anche il quinto motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo riconosciuto una somma di importo superiore rispetto a quella richiesta limitata -secondo parte ricorrente- “nella misura di 14 mensilità e, comunque, entro la somma di euro 70.000,00”, mentre l’importo superiore di euro 270.000,00 originariamente richiesto nel ricorso introduttivo era riferibile ad altre voci di liquidazione. Inoltre “la formula di stile utilizzata dal lavoratore per avanzare la condanna ad una somma <maggiore o minore che risulterà dovuta all’esito del giudizio e dalle eligende CTU> non manifesta alcuna ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”.
5. I motivi sono congiuntamente esaminabili in quanto denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro adottata dalla Corte territoriale quale conseguenza della declaratoria di inefficacia del licenziamento orale.
Essi non possono trovare accoglimento.
Al cospetto di una impugnativa di licenziamento da parte del F. il quale espressamente ne denunciava l’invalidità per non essere stato comunicato per iscritto, la Corte catanese, una volta accertata l’inefficacia del recesso per vizio di forma, ha coerentemente applicato il principio per il quale il licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, eventualmente commisurato alle retribuzioni, secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 508 del 1999), per cui ha condannato la società al pagamento delle somme maturate dall’offerta della prestazione lavorativa considerata quale messa in mora sino alla pronuncia della sentenza.
Neanche nel ricorso per cassazione vengono specificati passi testuali degli atti processuali proposti dal F. dai quali sia possibile evincere che egli avesse inequivocabilmente circoscritto la sua richiesta di tutela a quella obbligatoria prevista dalla legge n. 604 del 1966; piuttosto si tratta di una interpretazione dei medesimi offerta dalla controparte e fondata essenzialmente sull’uso del termine “indennità”, ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte affermatasi proprio in ipotesi di licenziamenti inefficaci per difetto di forma, non ha “rilievo l’imprecisione nella qualificazione formale dell’attribuzione” ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno (Cass. n. 11946 del 2005 in motivazione).
Quanto poi ad ogni altra questione relativa a pretese limitazioni dell’ammontare richiesto ed alla incidenza della clausola, comunque incontestabilmente contenuta nelle conclusioni sia del ricorso introduttivo che dell’appello, circa la condanna domandata dal lavoratore al pagamento di ogni somma “maggiore o minore che risulterà dovuta all’esito del giudizio e dalle eligende CTU”, si tratta di valutazioni che involgono l’interpretazione della domanda giudiziale di competenza del giudice di merito (da ultimo v. Cass. n. 11631 del 2018; tra molte: Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005; Cass. n. 2113 del 1995) e non è sufficiente che l’interpretazione offerta dalla Corte di appello non corrisponda alle attese della società per determinare la cassazione della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 30684 del 2017).
6. Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento al regolamento delle spese di lite liquidate per un terzo a carico della società per entrambi i gradi del giudizio.
Si sostiene che, in ragione degli altri motivi che evidenzierebbero l’infondatezza della indennità da licenziamento invalido, la Corte avrebbe dovuto compensare le spese per intero per reciproca soccombenza.
Anche tale censura è inammissibile perché si fonda su presupposti errati, visto che restano confermate sia l’invalidità del recesso che le sue conseguenze risarcitorie, invocandosi poi una compensazione che appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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