CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2019, n. 6359 – La risoluzione facoltativa si traduce in discriminazione vietata tutte le volte che a giustificazione della stessa l’amministrazione procedente abbia posto il solo elemento del raggiungimento dell’anzianità contributiva senza accertare l’adempimento dell’obbligo di motivare l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008