CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2020, n. 6302
Notariato – Processo disciplinare – Iniziativa disciplinare – Presidente del collegio notarile del luogo di commissione dell’illecito – Abilitazione – Fondamento
Fatti di causa
Il notaio A.F. ebbe a proporre ricorso avanti la Corte d’Appello di Ancona avverso il provvedimento disciplinare con il quale il CO.RE .DI delle Marche ed Umbria ebbe ad infliggerle la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 in dipendenza di condotte ritenute contrarie alla deontologia professionale dalla stessa tenute.
Osservava la dott. F. come l’azione disciplinare era stata avviata da soggetto non legittimato – il Presidente del Consiglio notarile di Ancona, mentre ella era iscritta al Collegio di Pesaro-Urbino -, come nel merito le condotte contestate non configurassero situazioni di illecito disciplinare e come non fosse applicabile l’istituto della continuazione ai fini della tassazione della sanzione.
La Corte d’Appello di Ancona, ad esito del procedimento, ebbe ad accogliere parzialmente il ricorso in punto inapplicabilità dell’istituto della continuazione, ritassando sempre in € 15 mila la sanzione pecuniaria inflitta, mentre del resto rigettava l’opposizione.
Rilevava la Corte dorica che la nuova formulazione dell’art. 153 legge notarile individua, quale titolare della promozione dell’azione disciplinare, anche, il Presidente del Collego notarile nel cui territorio era stato commesso l’illecito;
che sussistevano le contestazioni elevate poiché provata ed effettivamente contraria alle regole deontologiche la condotta tenuta dalla notaio;
che la sanzione pecuniaria infitta era da riformulare, poiché non applicabile l’istituto della continuazione, ma nella medesima misura.
La notaio A.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi ed illustrato con nota difensiva.
Si sono costituiti ritualmente a resistere con controricorso sia il Consiglio notarile di Ancona che quello di Pesaro-Urbino.
All’odierna udienza in camera di consiglio è intervenuto il P.G. – rigetto del ricorso – nonché sono stati sentiti i difensori delle parti presenti.
Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dalla F. appare privo di fondamento e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia violazione del disposto in artt. 160 Legge notarile, art. 3 comma 4 legge 241/1990 ed artt. 1 e 8 dPR 1199/1971, in quanto malamente la Corte territoriale ritenne irrilevante l’omessa indicazione, afferente i possibili mezzi d’impugnazione,nel corpo del provvedimento irrogativo della sanzione, benché un tanto imposto dalle norme dianzi citate.
La censura è priva di pregio giuridico poiché è costante insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. SU n° 13617/12 ribadito anche da successiva decisione di questa sezione – che in tema di procedimento disciplinare dei notai non trova applicazione la norma ex ad 7 legge 241/90 stante la puntuale disposizione speciale ex art 153 novellato legge 89/1913, che impone l’immediato avvio del procedimento.
Inoltre va rilevato come la disposizione ex lege 241/1990, siccome richiamata ex art. 49 d.lgs. 249/2006 nel novellato art. 160 legge notarile, trova applicazione in assenza di disposizione specifica,nella specie come visto esistente.
Per altro la censura,quale effetto pratico della manchevolezza, deduce l’omessa precisazione dei mezzi d’impugnazione avverso il provvedimento di avvio dell’azione disciplinare il cui svolgimento appare completamente determinato dalla legge notarile e prevede l’evocazione dell’incolpato esclusivamente avanti il C., sicché alcun dubbio può conseguire alla parte interessata circa la sua possibilità di svolgere adeguata difesa avanti l’Organo competente.
Con la seconda ragione di doglianza la F. deduce violazione di norme giuridiche portate ex artt. 92 bis, 93, 93 bis, 93 ter, 152 e 153 legge n° 89/1913 novellata ex d.lgs. 249/2006, poiché erroneamente il Collegio dorico ha ritenuto abilitato al promovimento dell’azione disciplinare anche il Presidente del Consiglio notarile di Ancona – luogo dei commessi illeciti – benché ella fosse iscritta presso il Collegio notarile di Pesaro-Urbino.
Dunque, ad opinione della ricorrente, doveva trovare applicazione la norma ex art. 93 ter legge notarile novellata, che individua nel Consiglio notarile d’appartenenza il soggetto legittimato a promuovere l’azione disciplinare, posto che dovevano esser distinti i concetti di “iniziativa ” e ” promovimento ” del procedimento disciplinare.
In tal modo ad opinione della ricorrente trovavano conciliazione armonica le norme portate ex artt. 93 ter e 153 legge notarile novellata,poiché l’iniziativa spettava anche al Presidente del Collegio notarile individuato in forza del luogo di commesso illecito, mentre il promovimento dell’azione disciplinare competeva al Collegio notarile di iscrizione.
L’argomentazione critica svolta dalla F. non appare meritevole di accoglimento in quanto non supportata dalla lettera della legge.
Difatti il testo dell’ad 93 ter risulta inserito nella legge notarile dal d.lgs 249/2006, mentre il testo dell’art. 153 fu novellato anche dalla legge n° 27/2012 di conversione del d.l. 1/2012.
Difatti nella legge di conversione al fine di rendere omogenea l’iniziativa disciplinare riconosciuta al Procuratore della Repubblica – ampliata anche al PM del locus commissi – venne anche previsto che detta facoltà fosse riconosciuta al Presidente del Collego notarile del luogo in cui viene commesso l’illecito. Dunque è positivamente previsto dalla legge che – anche – il Presidente del Collegio notarile competente in relazione al luogo in cui furono poste in essere le condotte illecite sia abilitato al promovimento dell’azione disciplinare avanti il C., e nella specie detto soggetto era effettivamente il Presidente del Collegio notarile di Ancona.
La norma posta nel 2012 non entra in conflitto con la disposizione del 2006 ex art. 93 ter legge notarile, poiché amplia la previsione di questa e non incide sulla sua operatività, ponendo in essere una legittimazione concorrente come riconosciuto al Procuratore della Repubblica.
L’argomentazione critica, fondata sull’osservazione che l’attività di sorveglianza sull’operato del notaio è assegnata al Collegio notarile d’appartenenza, non rileva ai fini della questione sottoposta a questa Corte poiché attiene alla fase della raccolta degli elementi lumeggianti la concorrenza della condotta assunta siccome illecita disciplinarmente; fase necessariamente antecedente al promovimento dell’azione disciplinare,oggetto della questione sottoposta alla Corte.
Dunque non concorre alcuna violazione delle norme citate della legge notarile novellata, posto che risulta positivamente previsto da detto provvedimento legislativo la legittimazione anche – nella specie – del Presidente del Collegio anconetano poiché nel suo distretto vennero commessi gli illeciti contestati alla notaio F.
Con la terza doglianza la ricorrente rileva violazione di norme di diritto ex artt. 2697 e 2697 cod. civ., art. 147 primo comma lett. b), 26 e 27 legge notarile in relazione al codice deontologico poiché la Corte distrettuale ha ritenuto riscontrata e concorrente condotta non occasionale di stipula di atti fuori sede nei giorni di indicata presenza nella sede assegnata – violazione delle disposizioni ex artt. 6, 9 e 10 del Codice deontologico – nonostante detta condotta non integrasse gli estremi delle contestate violazioni.
L’argomento critico svolto in effetti si compendia nella diversa valutazione delle emergenze probatorie ed in un’astratta ricostruzione della disciplina legislativa introducendo il dato di fatto – irrilevante – afferente la circostanza che alcun errore fu riscontrato sussistere in qualche atto rogato fuori sede.
Viceversa la Corte marchigiana ha puntualmente esaminate le emergenze probatorie a sostegno della contestazione de quo e rilevato come assai sensibile fu il numero d’atti rogati fuori sede nei giorni prescritti per la presenza ed assistenza nella sede d’assegnazione propria e come la notaio F. non aveva adotto dato fattuale alcuno per valutare la concorrenza delle speciali ragioni previste dalla norma per consentire quanto fatto – Cass. Sez. 2 n. 9358/13 – .
Non assume rilievo la circostanza che gli atti rogati fuori sede non ebbero a palesare errori poiché detta circostanza è estranea alla condotta contestata – non aver rispettato l’obbligo di assistenza e presenza nella sede propria in determinate giornate -.
E nemmeno sviluppa incidenza la nuova disciplina in tema di concorrenza, con possibilità dei notai di svolgere l’attività professionale in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello di appartenenza,posto che la precisa indicazione dei giorni di sicura presenza nella sede d’assegnazione propria del notaio risulta prevista quale correttivo armonico con la nuova facoltà al fine di assicurare l’effettiva copertura territoriale del servizio pubblico svolto.
Pertanto non concorre la violazione delle regole sull’onere della prova siccome dedotto poiché la Corte territoriale ha assunto la sua decisione valutando i dati probatori versati in atti dal Consiglio notarile e rappresentati da repertori e documenti notarili e rilevando come la F. non ebbe a soddisfare il suo onere probatorio di dar prova del concorrere delle speciali circostanze che la indissero a non osservare il suo obbligo.
Onere probatorio proprio del professionista stante la prossimità della prova per una condotta eccezionale rispetto all’obbligo legale e deontologico non rispettato.
Con il quarto mezzo d’impugnazione la F. denunzia violazione delle regole di diritto desumibili ex artt. 2697 e 2698 cod. civ. ed art 147 legge notarile novellata in relazione agli artt. 14 e 31 del Codice deontologico, nonché art. 21 comma 2 dPr 633/72 sull’iva, poiché il Collegio dorico ritenne sussistenti e provate le condotte di frettolosa confezione degli atti e l’utilizzo di procacciatori, mentre un tanto non risultava provato e comunque la condotta tenuta non sostanziava le incolpazioni elevate sul punto.
Osserva anzitutto la ricorrente come non risulta rilevato alcun errore negli atti – in tesi accusatoria – rogati frettolosamente; come gli elementi probatori acquisiti in atti non consentissero di individuare l’effettiva esistenza del procacciatore e come, anzi, al riguardo il ragionamento di valutazione probatoria esposto dal Collegio dorico fosse errato.
Anche detta censura si compendia in buona sostanza nella contrapposizione di propria tesi alternativa sia giuridica che di elaborazione probatoria rispetto a quella formulata dalla Corte di merito più che nella specifica indicazione di un vizio ex art. 360 comma 1 cod. proc. civ.
Difatti i Giudici d’Ancona hanno puntualmente messo in evidenza, con preciso riferimento alla relativa fonte di prova, come la notaio F. ebbe a rogare atti presso studi di altri professionisti in favore di loro clienti emettendo anche le fatture relative al suo compenso, non già, al soggetto intervenuto nell’atto, bensì al professionista in questione.
Inoltre la Corte dorica ha puntualmente esaminato e disatteso le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, rilevando come le società parti degli atti rogati presso studi di altri professionisti avessero sede proprio presso detti studi, sicché non aveva pregio l’affermazione che gli atti erano stati rogati presso la sede del soggetto partecipe all’atto e come dall’analitica elencazione degli atti rogati con indicazione anche degli orari e dell’effettiva attività svolta, desumibile dagli stessi atti, appariva fondata la prospettazione che il tempo di confezione era insufficiente per l’effettiva loro illustrazione e financo della fattuale loro lettura.
Circa poi l’osservanza del canone ex art. 2697 cod. civ. sull’onere probatorio, la Corte territoriale s’è limitata a rilevare come il Collegio notarile ha fondato le sue incolpazioni sugli atti rogati dalla notaio, sicché spettava a questa provare le circostanze particolari che ebbero ad indurla a rogare,con dette modalità, un sensibile numero di atti.
A fronte di detta puntuale ed esaustiva motivazione la ricorrente si limita a prospettare una propria valutazione alternativa del tessuto probatorio ed a lamentare illegittima inversione dell’onere probatorio poiché la Corte distrettuale non ha ritenuto di aderire alle sue giustificazioni.
Dunque non concorre la denunziata violazione di legge,nemmeno sotto il profilo correlato alla disciplina sull’iva, posto che la Corte di merito, lungi dal rilevare inosservanza di detta normativa in relazione alle fatture emesse, non già in capo al soggetto partecipe dell’atto bensì al professionista nel cui studio detto atto fu rogato, ha semplicemente utilizzato detto dato oggettivo quale ulteriore elemento a conforto probatorio dell’accertamento che l’atto fu rogato presso la sede di professionisti agenti quali procacciatori di clienti della notaio.
Con la quinta ragione di doglianza la F. lamenta violazione delle regole di diritto ex artt. 135, 144 e 145 legge n° 89/1913 novellata, in quanto la Corte di merito, nonostante l’accoglimento di specifica censura al riguardo della tassazione della sanzione, ha ritassato la stessa nella medesima misura.
Secondo la ricorrente le contestate violazioni sono riconducibili alla medesima condotta sicché la sanzione ara da applicare una sola volta e non nella sua massima estensione.
La censura non ha pregio giuridico e perché le violazioni disciplinarmente rilevanti contestate sono due, sicché la sanzione in difetto d’applicabilità dell’istituto della continuazione deve applicarsi sanzione per ognuna delle contestazioni accertate e perché comunque la sanzione irrogata, siccome riconosce la stessa F., rientra nell’ambito edittale della facoltà di tassazione riconosciuta al Giudice.
Con la sesta doglianza la F. deduce violazione delle norme ex artt. 26, 27 e 147 legge notarile, ex lege 124/2017 ed art 27 Cost. poiché il Collegio marchigiano non ha ritenuto esercitasse influenza sulla questione, sottesa alle contestazioni elevate nei sui confronti, la nuova normativa notarile in punto concorrenza, in forza della quale le condotte addebitatele sono divenute legittime.
La censura portata s’appalesa priva di fondamento posto che è insegnamento costante di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n° 7016/19 – che non assume rilievo nel procedimento disciplinare la legge successiva mitior, dovendosi applicare la disciplina esistente al momento del commesso illecito.
Con il settimo mezzo d’impugnazione la F. rileva violazione della disciplina in punto esercizio della difesa con relazione all’attività probatoria, nonché omesso esame di fatto decisivo.
Il primo vizio viene individuato nel fatto che la Corte anconetana ha ritenuto provati per tabulas i comportamenti, asseritamene, illeciti a lei addebitati, benché le prove addotte dalla difesa comprovassero il contrario di quanto ritenuto dai Giudici.
La questione sottoposta a questa Corte di legittimità con la censura dianzi evidenziata appare richiedere una valutazione circa il merito della causa, specificamente con relazione all’apprezzamento delle prove, questione non consentita stante la funzione di legittimità esercitata.
Dunque non sussiste né la violazione dei diritti costituzionali e convenzionali denunziata poiché la Corte di merito ha esercitato il prudente apprezzamento dei dati probatori connaturato nel suo ruolo di Giudice del merito, né la violazione delle regole processuali circa la valutazione delle prove, poiché ha fondato la sua conclusione sulle prove documentali rimesse dalla parte resistente, sottolineando come erano contestate dalla F. e come questa avesse mancato, non già, di fornire prova negativa della sua non colpevolezza, bensì di offrire prova circa la concorrenza delle circostanze eccezionali, prescritte dalla disciplina notarile, per ritenere irrilevanti disciplinarmente le condotte accertate a suo carico.
Il denunziato vizio di omesso esame risulta correlato alla medesima questione dianzi esaminata in ordine alla valutazione della prova senza che in effetti la F. indichi uno specifico fatto storico non esaminato dal Collegio dorico.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 cod. proc. Civ., la condanna della dott.ssa F. alla rifusione verso ciascuno dei Collegi notarili costituiti dalle spese di patrocinio e difesa afferenti questo giudizio di legittimità tassate in € 4.300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.
Sussistono le condizioni di legge perché la ricorrente verso l’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la F. a rifondere ai Collegi notarili costituiti le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in favore di ciascun Collegio in € 4.300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater dpR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14093 depositata il 22 maggio 2023 - Ai sensi dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5164 - In tema di sanzioni, nella vigenza dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anteriore all'introduzione dell'art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif.…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 - Nel reato di sfruttamento del lavoro l'art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 luglio 2019, n. 18705 - La disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza,…
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Comunicato 23 ottobre 2019 - Modifica della residenza notarile di Sermide compresa nel distretto notarile di Mantova
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3458 depositata il 28 gennaio 2020 - Risarcimento danno patrimoniale e di immagine alla società a carico del legale rappresentante a seguito di condotte illecite
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…