CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28143 – Nel giudizio di revocazione, ove si assuma che l’errore di fatto sia consistito nell’avere supposto l’esistenza dell’avviso di ricevimento, in realtà mai formato, l’onere di provare che quell’atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell’udienza di discussione, grava sull’originario ricorrente