CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2019, n. 28439 – Qualora il trattamento erogato sia stato espressamente indicato come “provvisorio”, si tratta di una prima liquidazione, cui deve seguire il provvedimento definitivo con la consequenziale inapplicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 13, che, fornendo l’interpretazione autentica della L. n. 88 del 1989, art. 52, dispone che la sanatoria, ossia la irripetibilità dell’indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a “formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato”