CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2020, n. 24772
Accertamento dell’illegittimità del recesso – Esonero dall’obbligo di preavviso – Fittizietà della cessione del ramo d’azienda Prescrizione dell’impugnazione del licenziamento
Svolgimento del processo
Con sentenza 19 febbraio 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da M.F.V. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di accertamento dell’illegittimità del recesso, con reciproco esonero dall’obbligo di preavviso, comunicatole il 31 ottobre 2002 dalla datrice di lavoro ICCRI (alle cui dipendenze aveva svolto fino ad allora le sue mansioni di avvocato, assegnata al servizio legale), sul presupposto della fittizietà della cessione del ramo d’azienda a B.S., chiedendo l’accertamento del suo diritto alla prosecuzione del rapporto con B.E. (cui fu trasferito il settore “bancario, sofferenze, incagli e contenzioso”), nonché di condanna al risarcimento del danno per il demansionamento subito e la mancata corresponsione del preavviso. La Corte territoriale condivideva la già ritenuta infondatezza delle domande della lavoratrice sulla base dell’assorbente rilievo della prescrizione dell’impugnazione del licenziamento, per il decorso del termine quinquennale alla data di presentazione del ricorso introduttivo (otto anni dopo la sua comunicazione): e con esso delle domande risarcitorie, dato atto dell’intervenuta rinuncia a quella di reintegrazione nelle mansioni di avvocato presso B.E.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la V., cui resisteva il Banco Popolare soc.coop. a r.l. (poi B.B. s.p.a.).
Con sentenza n. 11410/18 questa Corte rigettava il ricorso condannando la lavoratrice al pagamento delle spese.
Con l’odierno ricorso la V. chiede (ex art. 391 bis c.p.c.) la revocazione della detta sentenza per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.); resiste il B.B. s.p.a. con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
La V. imputa alla sentenza un errore di fatto individuato nella circostanza che essa si sarebbe basata sull’erronea supposizione che la sua domanda, diretta alla declaratoria di illegittimità del demansionamento, fosse subordinata alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
La censura è infondata.
La sentenza n. 11410/18 di questa Corte, infatti, ha osservato che ai fini dell’accertamento del (contestato) demansionamento, previa la declaratoria di illegittimità del licenziamento (la cui verifica risultava preclusa dalla accertata prescrizione dell’azione di impugnazione), sul quale la lavoratrice ha incentrato in via esclusiva le proprie pretese, a seguito della rinuncia alla domanda di reintegrazione nelle mansioni di avvocato presso B.E. s.p.a. (di cui è stato dato esplicitamente atto al primo capoverso di pag. 4 della sentenza), la Corte di merito aveva inoltre affermato: “Anche seguendo l’impostazione difensiva … secondo cui la missiva di licenziamento … andrebbe intesa come missiva che annuncia … la cessione del ramo aziendale a B.S. ed a prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. con tale ultima società” il discorsa comunque non muta, ritenendo che tale affermazione, sorretta da valide argomentazioni (al punto sub 2 di pg. 5 della sentenza) riguardanti il difetto di “prova del dedotto demansionamento e della perdita o impoverimento di professionalità imputabile al datore di lavoro” rimaste sostanzialmente inconfutate, integrava autonoma ratio decidendi, su cui, in quanto non censurata, si era formato il giudicato (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. s.u. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 6 luglio 2015, n. 13844).
In sostanza l’errore imputato alla sentenza di questa Corte non è affatto percettivo ma semmai valutativo, e dunque inammissibile. Ed infatti non è idonea ad integrare errore (di fatto) revocatorio la valutazione, ancorché in ipotesi errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. n. 10184/18).
Peraltro la sentenza qui oggetto di revocazione ha anche accertato l’assenza di confutazione della ragione effettivamente posta a base della ravvisata impossibilità oggettiva di svolgimento dell’attività forense da parte della ricorrente, una volta definitivamente accertatane la sua inclusione nel ramo d’azienda trasferito a B. S.C.G. (non più controvertibile, alla luce in particolare del rigetto del quarto motivo): consistente nell’accertamento, di essere “rimasto incontestato” l’impedimento di carattere oggettivo dipendente dalla specifica natura e funzioni della predetta azienda cessionaria, non più titolare delle pratiche legali, ma soltanto mandataria delle aziende del gruppo.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.