CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 ottobre 2018, n. 24466
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Processo tributario
Fatti di causa
Il contribuente impugnò una cartella di pagamento per irpef, irap e iva emessa in riferimento all’anno 2003, senza successo in primo grado.
La Commissione tributaria regionale ne ha, invece, accolto l’appello, in base alla considerazione che la cartella è nulla perché priva dell’indicazione degli estremi dell’autorizzazione a emettere il ruolo straordinario dal quale essa è scaturita.
Contro questa sentenza propone ricorso l’agente della riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui il contribuente reagisce con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Infondato è l’unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 25, 2° comma, del d.P.R. n. 602/73 e dei relativi decreti di attuazione, là dove il giudice d’appello ha dichiarato l’illegittimità della cartella nei confronti dell’agente per riscossione, sebbene l’impugnazione non concernesse vizi propri della cartella, sibbene le modalità e i tempi di formazione dei ruoli, ai quali l’agente per la riscossione è estraneo.
Ciò perché, nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nell’agente per la riscossione, invece che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore.
Onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., ord. 28 novembre 2012, n. 21220, conforme, tra varie, a Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412).
2. – Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’agente per la riscossione a pagare le spese, che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
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