CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 agosto 2018, n. 20553
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Compimento di azioni con pregiudizio per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni della compagnia – lter procedurale seguito nella contestazione – Condotte addebitate debitamente descritte nella lettera di contestazione
Svolgimento del processo
1) Con sentenza del 17.12.20015 la corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello principale del comandante V. N., dipendente di A. O. spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato la legittimità del licenziamento in tronco intimato al N. a seguito di contestazione disciplinare con cui la società gli aveva addebitato di non aver rispettato, in fase di atterraggio del volo Fiumicino/Alghero, le procedure previste per tale operazione, causando il danneggiamento del veicolo ed esponendo a grave rischio di incolumità i passeggeri; di non aver poi constatato la lesione del tip alare destro del velivolo, né segnalato l’inconveniente, così consentendo il successivo decollo per Milano, dove non aveva collaborato con il personale tecnico dell’aeroporto che si era reso conto del danno all’aeromobile.
2) La corte ha ritenuto, come anche il primo giudice, la non genericità della contestazione stante il richiamo ad una serie di obblighi previsti dai manuali operativi, ritenendo altresì corretto l’iter procedurale seguito nella contestazione; che i fatti costituissero giusta causa, potendosi ricondurre alla ipotesi dì illecito disciplinare di cui all’art. 32 del CCNL del settore che, sia pure esemplificatamente, prevede la massima sanzione espulsiva in caso di compimento di azioni che implichino pregiudizio per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni della compagnia, ritenendo provato che il danno all’aeromobile fosse stato causato dalle irregolarità poste in essere dal N. che, giungendo sbilanciato sulla pista, per correggere l’allineamento del velivolo al suolo, eseguiva una serie di manovre errate/dannose, come emergente anche dalla documentazione fotografica.
3) La corte territoriale ha poi accolto l’appello incidentale della società A. O. riformando la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la domanda risarcitoria ed ha ritenuto provato non solo il danno provocato, ma anche la quantificazione dello stesso, attraverso la stima effettuata dalla società, indicata nella fattura prodotta, relativa al controvalore del pezzo danneggiato, in ordine al quale nessuna contestazione aveva sollevato il ricorrente.
4) Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N. affidato a sette motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.
Motivi della decisione
5) I motivi di ricorso hanno riguardato: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/70 e dell’art. 32 punto 4 dell’Accordo nazionale del personale A. O., degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre che violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione alla lettera di contestazione del 26.3.2007, per non avere la corte rilevato la mancata specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione prevista dalla contrattazione collettiva, senza indicazione delle effettive “quote, distanze e della configurazione dell’aero mobile” per poter ritenere errata la virata di 30 gradi, non contenendo la contestazione neanche i dati e le precisazioni sull’atterraggio descritti solo nella sentenza di appello e ricavati da accertamento sulla “scatola nera “effettuati dopo l’apertura del procedimento disciplinare; b) la violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. per avere la corte ritenuto erroneamente che i fatti fossero stati regolarmente contestati, come precisato dall’art. 32 punto 4 dell’Accordo nazionale, mentre vi era assoluta carenza di specificità; c) la violazione dell’art. 7, 1° comma della Legge n. 300/70 e degli artt.112 e 115 c.p.c., per avere la corte omesso di motivare sull’eccepita mancanza di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile in azienda; d) la violazione dell’art. 2 legge n.604/66 con riferimento sia alla lettera di licenziamento del 12 aprile del 2012, sia alla lettera di richiesta di specificazione dei motivi , non riscontrata dal A. O. spa, carenze che la Corte non avrebbe in alcun modo esaminato; e) la violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge n. 604/66 e artt.2129 e 2697 c.c., oltre che l’omesso esame di fatto decisivo, con riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere i giudici di merito basato la decisione su “prove ” inesistenti” , non essendovi alcuna prova che i dati contenuti nella c.d. “scatola nera” dell’aeromobile , relativi all’atterraggio , fossero effettivamente quelli contenuti nel rapporto d’inchiesta prodotto dalla società, in particolare con riferimento alla ” quota ” alla “distanza”ed alla configurazione del velivolo all’atto dell’inizio della virata dal parte comandante N.. La relazione infatti aveva ricostruito la manovra a “posteriori” attraverso indagini non effettuate direttamente dalla società ma da un soggetto terzo, trattandosi quindi di un rapporto di inchiesta con natura di mero parere , non fonte di prova, con violazione dell’art. 2967 c.c.; f) la violazione dell’art. 2967 c.c., in relazione agli artt. 1176, 2014 c.c., degli artt. 1223, 2043, 2056, 2059 c.c. , oltre che l’omesso esame di più fatti decisivi , oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., per non avere la corte di merito rilevato l’assenza totale di prova della pretesa illegittimità della condotta, così affermando apoditticamente una gravissima violazione di obblighi diligenza, avendo altresì errato la corte nel ritenere provato il danno arrecato alla società perché provati l’impatto dell’ala destra dell’aeromobile con la pista e l’attribuibilità di tale impatto alla condotta di atterraggio gravemente colposa del comandante, oltre che provato anche l’ammontare del danno,mentre non vi sarebbe stata , a dire del ricorrente, alcuna prova in merito, non desumibile dal materiale fotografico privo di riscontri certi, o dalla sola fattura prodotta dalla società. Avrebbe poi errato la corte nel non considerare che dopo l’atterraggio ad Alghero l’aeromobile era stato ispezionato dal personale tecnico dell’ aeroporto, che nulla aveva riscontrato, tenuto conto che dal momento dell’atterraggio la responsabilità della sicurezza del velivolo spetta comunque al Direttore dell’Aeroporto; g) la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 32 dell’ accordo nazionale , dell’art. 2019 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c e comunque omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non essere stati contestati dalla società obblighi scaturenti da precise indicazioni contenute nei manuali operativi richiamati da A. O. spa e neanche l’omessa verifica dello stato del velivolo all’atterraggio ad Alghero, a cui i giudici di merito hanno fatto riferimento nella sentenza impugnata.
6) Che i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti in realtà censurano la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, in particolare individuate nell’art.7 della Legge n.300/70, oltre che negli artt. 1362 e 1363 c.c. e nell’art. 32 n. 4 del CCNL in punto di licenziamento senza preavviso, lamentando una mancata valutazione, da parte della corte di merito, della genericità della contestazione disciplinare, non essendo state contestate specifiche circostanze di fatto ed elementi concreti di inadempimento gravissimo, come ritenuto contraenti collettivi , tale da determinare il licenziamento in tronco. Il ricorrente poi censura la sentenza anche per ritenuto prove idonee documenti citali non sarebbero, quali in particolare la relazione, prodotta dalla società in primo grado, dell’Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo.
7) I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
8) Sono infondate le censure di mancato accertamento da parte della corte di merito della genericità della contestazione per assenza di specifica individuazione di fatti costituenti infrazioni, perché le condotte addebitate risultano invece debitamente descritte nella lettera di contestazione, così come trascritta in ricorso e come correttamente motivato nella sentenza impugnata, che ha dato atto dell’avvenuta formalizzazione della contestazione disciplinare anche a seguito di precisazioni scritte, inviate con due lettere alla società dal comandante N. Inammissibili e comunque infondate inoltre devono ritenersi le censure che lamentano un omesso esame delle eccezioni, espressamente sollevate anche in appello, di mancata affissione del codice disciplinare e di inefficacia del licenziamento per mancata specificazione dei motivi della relativa comunicazione. Ed infatti il ricorrente non ha trascritto nel ricorso di legittimità , nel rispetto del principio di autosufficienza , la parte rilevante del ricorso di appello dove tali motivi sarebbero stati formulati, né ha provveduto a depositare tale atto o ad indicarne con specificità la collocazione nel fascicolo depositato, con evidente violazione dell’art. 366 c. 2 n. 6 c.p.c., così da non consentire a questa corte un esame diretto della effettività della doglianza.
9) Ma comunque si tratterebbe di motivi infondati, perché l’orientamento di questa corte è nel senso di escludere la violazione dell’art. 7 legge n. 300/70 nei casi in cui sia irrogata la sanzione del licenziamento in assenza della affissione del codice disciplinare, qualora di tratti di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, come definiti per legge, essendo invece necessaria la pubblicità del codice disciplinare qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro (cfr Cass. n. 19306/2004, Cass. 27104/2006), fattispecie non riscontrabile nel caso in esame non essendo stata richiamata nella contestazione da AIR ONE spa alcuna specifica condotta illecita prevista dall’accordo nazionale, solo essendo stato richiamato l’art. 32, che indica soltanto alcune ipotesi di infrazioni a mero titolo esemplificativo.
10) Inoltre nessuna inefficacia del licenziamento per assenza di motivazione avrebbe dovuto accertare la corte, atteso che la comunicazione , così come trascritta in ricorso, fa espresso richiamo alla lettera di contestazione il cui contenuto viene confermato.
11) Le ulteriori censure del ricorrente si attestano poi sulla violazione di norme ed in particolare sulla violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 5 legge n. 604/66 per avere i giudici di merito ritenuto l’efficacia probatoria di documenti, quali il rapporto di inchiesta , ossia della relazione dell’Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo, che costituivano soltanto dei pareri peraltro provenienti da un soggetto terzo “estraneo ai fatti di causa” e per avere la corte addebitato al N. una condotta gravissima in assenza di qualsiasi prova, oltre che per avere richiamato una fattispecie contrattuale di illecito non contestata e per non aver considerato l’assenza di nocumento per la società, come anche del passeggeri.
12) Le censure non si riferiscono in particolare a violazione di norme o di principi di diritto, ma in realtà, laddove lamentano che la corte non abbia considerato la totale inesistenza di prove , anche perché i testi escussi non avrebbero confermato nulla con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, finiscono per censurare l’accertamento in fatto compiuto dalla corte, alla luce delle risultanze istruttorie, così come emerse in primo grado proprio anche attraverso le testimonianze raccolte e attraverso la relazione tecnica effettuata sulla manovra posta in essere dal comandante N. nell’effettuare non solo un atterraggio con modalità non consentite e pericolose provocando anche un danno al velivolo, ma altresì nel non aver verificato le condizioni dell’aeromobile dopo l’atterraggio, consentendo così la nuova partenza per lo scalo milanese.
13) La corte tuttavia ha esaminato tali fatti decisivi, che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, operando una ricostruzione degli stessi coerente ed estremamente analitica, peraltro conformandosi in massima parte alla stessa ratio decidendi del primo giudice, né il ricorrente ha posto in evidenza che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto di appello, fossero diverse (cfr in merito Cass. 5528/2014, Cass. 26774/2016).
14) Ed infatti la Corte romana in accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato la decisione del tribunale soltanto con riferimento alla domanda , svolta dalla società, di condanna specifica al risarcimento del danno, sulla base della fattura prodotta ed esplicativa della quantificazione del danno subito dall’ala destra dell’aeromobile, per importo che ha ritenuto provato in quanto non contestato dal ricorrente, in presenza della prova raggiunta in punto di responsabilità del N. nella causazione dell’evento dannoso.
15) Conseguentemente i motivi con cui il ricorrente lamenta in realtà un asserito vizio di motivazione in punto di fatto risultano inammissibili anche in virtù del combinato disposto degli art. 360 n. 5 e dell’art. 348 ter c.p.c.
16) Il ricorso deve quindi essere respinto , con condanna del ricorrente , soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidati coma da dispositivo, sussistendo altresì il presupposto di legge anche per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 qua ter DPR N. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro diecimila per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.