CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8474
Tributi – TARI – Cartella di pagamento – Mancata prova di notifica del prodromico avviso di pagamento – Nullità della cartella
Svolgimento del processo
Equitalia Sud s.p.a., in data 6.10.2007 notificava a G.G. s.r.l. per conto della società AMA – Azienda Municipale Ambiente – S.p.A. (in seguito AMA), gestore del servizio riscossione, la cartella di pagamento n. 09720070334127289000 con la quale veniva intimato il pagamento della TA.RI afferente l’anno 2004.
La Contribuente impugnava la cartella di pagamento e la CTP di Roma, con sentenza n. 90/29/11 depositata in data 2.3.2011, rigettava il ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 203/20/14 depositata in data 21.1.2014 accoglieva l’appello proposto da G.G. s.r.l. sul rilievo che l’avviso di pagamento prodromico alla cartella non fosse stato regolarmente notificato.
La società AMA propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi.
Gli intimati G.G. s.r.l. e Equitalia sud s.p.a. non hanno spiegato difese.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, all’art. 132 comma 2 c.p.c. e all’art. 118 comma 1 disposizioni attuazione c.p.c.,
1.a. II motivo non è fondato. La CTR ha esposto le ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la decisione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto d’appello avverso la sentenza, di segno radicalmente opposto, resa dal primo giudice.
Ciò deve ritenersi sufficiente ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118, co. 1° e 2°, disp. att. stesso codice, non essendo necessaria altresì la compiuta esposizione della motivazione data dal primo giudice e l’esplicita esternazione delle ragioni del dissenso da quella motivazione, poiché tale dissenso risulta implicitamente dal confronto tra le due sentenze (cfr. Cass. 26 febbraio 1998, n. 2078; Cass. 9670/2003)).
La CTR, dopo aver riferito compiutamente le circostanze di fatto oggetto del giudizio, si è soffermata sull’avviso di pagamento ed in particolare, essendo stato lo stesso notificato a mezzo posta, del relativo avviso di ricevimento, ritenendolo inadeguato a provare l’effettiva notifica. In particolare la CTR con motivazione esauriente ha evidenziato che “nel documento depositato, manca qualsiasi riferimento sia al numero di raccomandata che si asserisce spedita contenente il ridetto avviso ed inoltre, ancora più grave, non risultano né le generalità del destinatario, né tanto meno l’indirizzo dove la comunicazione sarebbe stata recapitata, per cui manca la prova che la notifica dell’atto prodromico della cartella sia regolarmente avvenuta e sia andata a buon fine”.
La parte motiva della sentenza risulta, pertanto, adeguata a sorreggere la decisone assunta;
2. Con il secondo motivo lamenta la ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1 comma n.3 c.p.c. in relazione all’art. 57 del D.Igs n. 546 del 31.12.1992. In particolare si duole la ricorrente che la contribuente avrebbe introdotto in sede di appello nuove eccezioni avverso l’avviso di pagamento.
2.a II motivo non è fondato.
La G.G. s.r.l. ha fondato la sua difesa, già nel primo grado deducendo che “non risulta notificato alcun atto presupposto relativo alla cartella in contestazione”.
In sede di appello non ha introdotto nuove eccezioni, limitandosi ad esplicare quella già formulata in primo grado.
3. Con il terzo motivo lamenta la ricorrente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, 1 comma n.5 c.p.c.
3.a II motivo non è fondato
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c. p. c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017)
Nella specie come già evidenziato, la CTR ha esaminato la copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’avviso di pagamento depositato in atti a cura dell’Ama e con motivazione adeguata a sorreggere la propria decisione ha ritenuto che non fosse idoneo a dimostrare che la raccomandata fosse stata effettivamente consegnata alla parte.
4. Il ricorso deve essere, pertanto respinto.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva svolta dagli intimati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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