CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8550
Attività di lavoro giornalistico – Simulazione o nullità dei contratti di collaborazione autonoma – Natura subordinata del rapporto – Nullità del contratto di lavoro – Iscrizione nel registro dei praticanti dell’albo dei giornalisti nel corso del rapporto – Successione all’iniziale contratto di lavoro nullo di un nuovo contratto, pienamente valido
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Bari R.R., premesso di avere svolto attività di lavoro giornalistico per la società T. spa nel periodo dal febbraio 2000 al dicembre 2001, chiedeva dichiararsene la natura subordinata, previo accertamento della simulazione o nullità dei contratti di collaborazione autonoma sottoscritti e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate; impugnava altresì il licenziamento verbale.
Il Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente la domanda di differenze di retribuzione, respinta quella relativa al licenziamento.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20.1/ 19-24.3.2014 (nr. 186/2014), accogliendo parzialmente l’appello del R. e respinto l’appello incidentale della società, dichiarava la inefficacia del licenziamento, applicando la tutela ex articolo 18 legge 300/1970; confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, esponeva che il Tribunale aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento ritenendo la nullità del contratto di lavoro, in quanto il R. era stato iscritto nel registro dei praticanti dell’albo dei giornalisti soltanto nel corso del rapporto.
Osservava che la delibera di iscrizione era intervenuta in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro (il 26 settembre 2001) sicché al rapporto nullo ne era subentrato uno nuovo, valido ed efficace.
Per il rinnovo del rapporto non occorreva una manifestazione espressa di volontà di T. spa; la società aveva accettato la prestazione dopo essere venuta a conoscenza dell’iscrizione del R. all’albo dei praticanti giornalisti, come emergeva dal telegramma del 21.9.2001, con cui il Consiglio dell’ Ordine dei giornalisti comunicava a T. la richiesta di iscrizione, chiedendo la attestazione di avvenuta pratica giornalistica e dalla nota con cui il R. chiedeva a T. di potersi assentare al fine di seguire un seminario di preparazione all’esame di idoneità professionale.
Non sussisteva la eccepita novità della domanda di appello del R.; la domanda originaria era quella di accertamento della subordinazione e nel gravame per contestare la sentenza di primo grado il R. aveva esposto una mera tesi difensiva sulla validità del contratto.
L’appello del R. doveva essere respinto in punto di differenze di retribuzione.
L’appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui disconosceva il diritto agli elementi retributivi di natura squisitamente contrattuale per mancanza di prova della applicabilità del CCNL.
Inoltre il CCNL, pur indicato come allegato 26 della produzione del ricorrente, non risultava materialmente prodotto in atti.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società T. spa, articolato in tre motivi.
Ha resistito con controricorso R.R., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale la società T. spa ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 cod.proc.civ. ed all’articolo 345, co. 1 cod.proc.civ.
Ha esposto che soltanto con l’atto di appello il R. aveva prospettato la successione all’iniziale contratto di lavoro nullo di un nuovo contratto, pienamente valido, decorrente dal 26 settembre 2001.
Erroneamente il giudice dell’appello aveva disatteso la eccezione di novità della domanda d’appello.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice dell’appello ha osservato che la domanda originaria di accertamento della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato – con le relative conseguenze retributive e ripristinatorie – non era stata né modificata né ampliata in appello.
A fronte del rilievo della nullità del contratto di lavoro compiuto dal giudice del primo grado – il quale ben avrebbe potuto procedervi anche d’ufficio, poiché la parte agiva per la esecuzione del contratto – la parte soccombente per impugnare la pronunzia aveva il potere e l’onere di asserire la validità del contratto, argomentando al riguardo.
La domanda non era dunque nuova poiché restavano invariati il petitum la causa petendi; l’accertamento della validità del rapporto è, infatti, il presupposto necessario di ogni domanda diretta alla sua esecuzione.
Piuttosto, la questione avrebbe potuto porsi rispetto alla possibilità dell’appellante di allegare al giudizio eventuali nuove circostanze di fatto incidenti sulla validità del contratto di lavoro.
Nella fattispecie di causa, tuttavia, il fatto rilevante, ovvero la sopravvenuta iscrizione del R. all’albo dei praticanti giornalisti, era già stato acquisito al giudizio di primo grado ed era stato esaminato nella sentenza appellata ( che lo riteneva non decisivo) ; la questione di novità – pur a voler prescindere dai limiti della presente censura – dunque, non aveva ragione di porsi neppure sotto questo profilo.
Da ultimo, l’accertamento della validità del rapporto per un periodo più limitato rispetto a quanto allegato nella domanda originaria non dà luogo ad un vizio di ultrapetizione, trattandosi, piuttosto, del parziale accoglimento della pretesa.
2. Con il secondo motivo la società T. spa ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 legge 3 febbraio 1963 nr. 69 nonché degli articoli 1423, 2126 cod.civ. e dell’articolo 18 legge 20 maggio 1970 nr. 300.
Ha esposto che la norma dell’articolo 45 della legge 69/1963,come costantemente interpretata da questa Corte, determinava la nullità del contratto di lavoro giornalistico stipulato con un soggetto non iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti o dei praticanti giornalisti, non essendo rilevante la iscrizione nel diverso elenco dei pubblicisti.
Il fatto che il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti potesse accertare lo svolgimento della pratica giornalistica e determinarne la data effettiva di inizio – seppur abusivo – era utile alla ammissione all’esame di abilitazione come giornalista professionista ma non valeva a convalidare il rapporto di lavoro nullo, che, a tenore dell’articolo 1423 cod. civ., non era suscettibile di convalida.
Ha altresì esposto di non essere venuta a conoscenza, contrariamente a quanto affermato in sentenza, della avvenuta iscrizione del R. all’albo dei praticanti; le era stata unicamente chiesta dal Consiglio dell’Ordine la attestazione della pratica e dal R. il permesso di assentarsi dal lavoro per sostenere gli esami.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale la società ha impugnato la sentenza deducendo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 legge 3 febbraio 1963 nr. 69 nonché degli articoli 1423, 2126 cod.civ. e dell’articolo 18 legge 20 maggio 1970 nr. 300.
Con il motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 1423 cod.civ., per avere la Corte di merito ammesso la convalida del contratto nullo.
E’ nuovamente contestata la consapevolezza della avvenuta iscrizione del R. all’albo dei praticanti giornalisti ed, altresì, ribadita la eccezione di novità della domanda proposta in appello per accertare la sopravvenuta validità del contratto.
Il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono infondati.
In punto di fatto la Corte di merito ha accertato che il rapporto di lavoro giornalistico era proseguito in epoca successiva alla adozione (in data 26.9.2001) della delibera del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di iscrizione del R. all’Albo dei praticanti giornalisti; ha altresì accertato che la società T. spa era consapevole della avvenuta iscrizione ed aveva accettato la prosecuzione della attività lavorativa.
Tali accertamenti di fatto sono divenuti definitivi, in quanto non adeguatamente contestati in questa sede con la allegazione di un vizio della motivazione.
Nella fattispecie di causa trova applicazione – ratione temporis – il nuovo testo dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. sicché il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
La società ricorrente non allega alcun fatto non esaminato nella sentenza impugnata ma si limita a contestare la idoneità e concludenza dei fatti esaminati ad attestare la sua conoscenza della avvenuta iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti.
Tale censura, erroneamente prospettata in termini di violazione di norme di diritto, non si presta ad essere correttamente riqualificata in termini di vizio della motivazione, in quanto, esponendo unicamente fatti esaminati dalla sentenza, non corrisponde al modello legale dell’attuale articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ..
Stante la definitività dei suesposti accertamenti di fatto, non ricorre il vizio di violazione delle norme di diritto indicate in rubrica.
Il giudice dell’appello non ha disconosciuto la nullità del contratto di lavoro giornalistico intercorso con un giornalista non iscritto all’albo né ha ritenuto sanata retroattivamente la nullità per effetto della decorrenza retroattiva della iscrizione sopravvenuta; in tali sensi si è adeguato alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, da un canto, che la mancata iscrizione all’ Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di norma imperativa, dall’ altro che tale nullità non è sanabile con la retrodatazione della successiva iscrizione (ex plurimis: Cassazione civile, sezione lavoro 21 aprile 2016 nr. 1256; 11 febbraio 2011 nr. 3385; 17 giugno 2008 nr. 16383; 29 dicembre 2006 nr. 27608).
La Corte d’appello ha piuttosto ritenuta integrata la diversa fattispecie della rinnovazione del negozio nullo, avvenuta attraverso una condotta di attuazione, consistita nella prosecuzione del rapporto di lavoro con la consapevolezza della avvenuta iscrizione ed, in coerenza con tale accertamento, ha affermato la validità del rapporto unicamente per il periodo successivo alla iscrizione.
Trattasi di fattispecie del tutto diversa dalla convalida del negozio nullo.
Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.
1. Con il primo motivo di ricorso incidentale R.R. ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. – nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. nonché – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2126 cod.civ. – in correlazione con gli articoli 36 Cost., 2107, 2108, 2109 e 2118 cod.civ. nonché degli articoli 7, 14, 17, 19 22 del CCNL FSNI giornalisti.
Ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda di appello relativa al riconoscimento delle differenze di retribuzione, statuizione fondata sulla mancata impugnazione della sentenza di primo grado in punto di inapplicabilità del CCNL e comunque sulla mancata presenza in atti del CCNL (sebbene indicato quale allegato 26 della produzione di parte ricorrente).
Ha esposto di avere impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla applicabilità del CCNL, trascrivendo i relativi passaggi dell’atto di appello e della memoria autorizzata.
Ha altresì dedotto la violazione dell’articolo 2126 cod.civ. in riferimento alle previsioni dell’articolo 2107 cod.civ. quanto al limite dell’orario di lavoro, dell’articolo 2108, quanto al lavoro straordinario e notturno, dell’articolo 2109 cod.civ., sul lavoro festivo ,dell’articolo 2118 cod.civ. sulla indennità di mancato preavviso, esponendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunziarsi quanto meno sulle differenze di retribuzione aventi disciplina legale.
Il motivo nella parte in cui attiene agli istituti di derivazione contrattuale è infondato.
Il motivo di appello proposto, in questa sede trascritto, non era conferente alla statuizione del giudice di primo grado, che era fondata sul difetto di prova della applicabilità al rapporto di causa del CCNL.
L’appellante sosteneva, piuttosto, che la applicazione del CCNL derivava dalla validità del contratto di lavoro o comunque, in caso di ritenuta nullità, dall’articolo 2126 cod.civ.
Soltanto nella memoria autorizzata il R. prendeva posizione sulla applicazione in azienda del CCNL, assumendo che T. spa applicava il CCNL GIORNALISTI.
Correttamente, pertanto, il giudice dell’appello ha ritenuto essersi formato il giudicato interno circa la mancata applicazione in azienda (e dunque al rapporto di causa) del CCNL; con la conseguenza della utilizzabilità del medesimo – sia in relazione al rapporto nullo che a quello successivo instaurato dalla data di iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti – nei limiti della retribuzione fondamentale – ex articolo 36 C. – e con esclusione degli istituti tipicamente contrattuali.
Quanto agli istituti di fonte legale (lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di mancato preavviso) la parte non ha specificamente allegato i motivi di appello proposti sul punto ed anzi, per la parte trascritta, l’appello si limita a censurare la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto le maggiorazioni previste dal CCNL per lavoro notturno, straordinario ed indennità di trasferimento.
Trattasi dunque di questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e dedotta inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. – nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 cod.proc.civ., 74 e 87 disp. att. cod.proc.civ.
La censura investe la ulteriore ratio deciderteli del rigetto del motivo di appello, fondata sul mancato rinvenimento tra gli atti di causa del contratto collettivo indicato nel foliario.
Il ricorrente incidentale ha esposto che il CCNL non rinvenuto era quello in data 11.4.2001 mentre agli atti era comunque presente il CCNL giornalisti del 16.11.1995, prodotto unitamente al primo. In ogni caso, la Corte territoriale, constatato lo smarrimento del documento, che era stato regolarmente prodotto, per quanto risultava dal foliario, aveva provveduto al rigetto della domanda mentre avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche di Cancelleria ed, in caso di esito infruttuoso, concedere termine per la ricostruzione del fascicolo di parte.
La censura appare inammissibile, per difetto di interesse di parte ricorrente all’ esame: dalla definitività della statuizione circa la mancanza di applicazione diretta del CCNL deriva la irrilevanza della acquisizione al giudizio del documento contrattuale, acquisizione cui è strumentale la richiesta di cassazione della sentenza.
Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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