CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8558
Diritto all’assunzione – Disapplicazione della delibera regionale – Mancata notifica dell’atto di appello a tutte le parti del giudizio di primo grado – Ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i soggetti compresi nella graduatoria
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza nr. 301 del 25.1.2008, riconosceva il diritto di S.R.D. e di altri a beneficiare delle riserve di legge, spettanti agli articolisti ed ai lavoratori socialmente utili, nella misura del 50%, e, per l’effetto, ne dichiarava il diritto all’assunzione in qualità di ATE (agente tecnico esattore) part-time a tempo indeterminato presso il Consorzio Autostrade Siciliane, con conseguente disapplicazione della delibera nr. 49 del 12.5.2005 che aveva, invece, disposto l’assunzione di 49 ATE, senza applicazione della riserva.
Il giudizio di primo grado era esteso a tutti coloro che erano stati inseriti nella graduatoria da cui il consorzio aveva attinto per l’assunzione dei 49 lavoratori; di questi, si costituivano G.C. ed altri otto.
2. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 28.2.2012-14.3.2012 (nr. 350 del 2012), dichiarava improcedibile il gravame proposto da G.C. e dagli altri otto; rigettava, altresì, gli appelli incidentali proposti da L.A. e da altri due; dichiarava inammissibili gli interventi spiegati da M.V. e da altri quattro.
Per quello che rileva in questa sede, la Corte distrettuale osservava che gli appellanti principali non avevano proceduto alla notifica dell’atto di appello a tutte le parti del giudizio di primo grado ma solo a coloro che si erano costituiti; che, autorizzata l’integrazione del contraddittorio con notificazione per pubblici reclami, la parte appellante non vi ottemperava in quanto, nell’atto presentato per la pubblicazione, ometteva l’indicazione dei nominativi dei destinatari della notificazione “e cioè di tutti gli ATE inseriti in graduatoria”, agevolmente identificabili in base agli stessi atti processuali, posto che il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato con le stesse modalità e recava l’indicazione di tutti i destinatari.
La Corte territoriale osservava, altresì, che, trattandosi di nullità della notificazione dell’atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio, l’ordine non poteva essere ulteriormente rinnovato e che, sostanziandosi la nullità nella omessa indicazione dei destinatari nell’atto proposto per la pubblicazione, la stessa era imputabile agli appellanti e, quindi, non legittimava la richiesta di rimessione in termini.
3. Avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. Hanno resistito con controricorso S.R.D. e gli altri diciassette controricorrenti indicati in epigrafe nonché, con separato atto, A.L..
E’ rimasto intimato il Consorzio per le Autostrade Siciliane.
5. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi
6. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. nonché degli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione.
Critica la ritenuta sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i soggetti compresi nella graduatoria allegata alla delibera nr. 49 del 12.5.2005; assume l’esistenza di un rapporto “inscindibilmente comune” solo con coloro che risultavano collocati in posizione utile e, dunque, con i primi 49 della graduatoria che, in base alla delibera impugnata, erano stati assunti in servizio; nella sfera giuridica degli altri, nessun effetto diretto sarebbe potuto derivare dal giudizio intrapreso.
7. Con il secondo motivo, censura – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 331 e 348 cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello, non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall’art. 348 cod. proc. civ.; i giudici di merito non avrebbero potuto dichiarare neppure l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., in quanto l’incorsa irregolarità determinava la nullità della notificazione e non la sua inesistenza.
8. Con il terzo motivo, censura -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ – violazione e falsa applicazione dell’art. 150 cod. proc. civ.
Assume che la sentenza non avrebbe tenuto conto che, nella fattispecie, la notifica per pubblici reclami era stata autorizzata anche in ragione dell’impossibilità di identificare tutti i destinatari e che, pertanto, la mancata specificazione dei destinatari non comportava le conseguenze di cui alla pronuncia impugnata.
9. Con il quarto motivo, censura – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 153 e 184 bis (ratione temporis applicabile).
Parte ricorrente critica la statuizione della Corte di Appello che ha negato la concessione di un nuovo termine per sanare gli effetti derivanti dalla irregolarità della notificazione, non considerando che la mancata indicazione dei nominativi dei destinatari della notificazione doveva imputarsi ad un errore commesso dagli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e non dagli appellanti.
Esame dei motivi
10. Occorre premettere che, nella sentenza impugnata, si dà atto della qualità di “parti” nel giudizio di primo grado di coloro che con qualifica di ” Agenti Tecnici Esattori” (ATE) erano stati inseriti nella graduatoria pubblicata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e dell’omessa notifica, alle stesse, dell’atto di appello.
Questa Corte ha ripetutamente osservato che nella fase d’impugnazione i concetti di causa inscindibile e di cause tra loro dipendenti, che impongono l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ., possono avere riferimento sia ad ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, come ad ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Il litisconsorzio processuale è determinato sempre da interventi “iussu iudicis”, volontari e coatti ad istanza di parte, verificatisi in primo grado ma la disciplina di questi casi è tra loro diversa. Se il giudice di primo grado ha ordinato l’intervento usando del potere discrezionale conferitogli dall’art. 107 cod. proc. civ. il suo operato non può essere sindacato nei gradi ulteriori e la situazione processuale di litisconsorzio non può subire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell’impugnazione ( Cass. nr. 2628 del 1996; Cass. nr. 1800 del 1995; Cass. nr. 9567 del 1991; Cass. nr. 3894 del 1989).
11. Da tali principi, consegue l’inammissibilità del primo motivo.
Parte ricorrente assume che la posizione di contraddittori necessari doveva essere limitata ai lavoratori “assunti”, ovvero a coloro che nella graduatoria avevano occupato la posizione compresa tra il numero uno ed il numero quarantanove mentre la Corte di Appello aveva ordinato l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti compresi nella graduatoria allegata alla delibera nr. 49 del 2005.
Osserva la Corte che, per censurare specificamente la sentenza d’appello, la parte ricorrente avrebbe dovuto chiarire in che termini il litisconsorzio era stato qualificato dal giudice di primo grado e, quindi, ripercorrere, in ricorso, i fatti processuali alla base dell’errore denunciato; a tale onere, imposto dall’art. 366 nr. 4 cod. pro. civ. per il principio di “autosufficienza” del ricorso, i ricorrenti non hanno adempiuto, limitandosi a contestare l’ordine di integrazione del contraddittorio; da ciò derivando l’inammissibilità della censura.
Sotto altro profilo, neppure risulta dedotto e provato che l’atto di appello sia stato notificato a coloro che, secondo la stessa prospettazione del ricorso, dovevano considerarsi contraddittori necessari.
12. Gli ulteriori motivi possono essere trattati congiuntamente e, del pari, vanno respinti.
La notificazione per pubblici proclami è prevista dall’art. 150 cod. proc. civ. sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all’elevato numero di destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nell’identificazione stessa di tutti i possibili destinatari.
Nel primo caso (quando cioè la difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie, e quindi singolarmente, è determinata dall’elevato numero dei destinatari), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza della notifica e della vocatio in ius (e quindi la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., cfr. Cass. 121 del 2005; Cass. 6507 del 1998).
Nel caso di specie, il richiamo, nel provvedimento autorizzatorio, al “rilevante numero dei destinatari” ed alle difficoltà derivanti “dalle varie residenze degli stessi” implica, all’evidenza, l’assunzione della fattispecie (in via esclusiva) nella prima delle ipotesi delineate dall’art. 150, primo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata indicazione dei nominativi dei destinatari nell’atto da notificare ha comportato l’inesistenza dell’atto medesimo e della sua notificazione.
Occorre, peraltro, considerare che il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio, in cause inscindibili, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., – come, per quanto sopra osservato, è quella di specie – ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato; la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l’impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica ( Cass. nr. 17416 del 2010) .
Nella fattispecie, la Corte di Appello ha espressamente escluso che ricorresse un errore non imputabile agli appellanti in quanto le indicazioni omesse (id est i nominativi dei destinatari) riguardavano l’atto predisposto per la pubblicazione, a cura di parte ricorrente, e non erano dunque riferibili ad operazioni successive, di terzi, in fase di pubblicazione.
La censura che, in parte qua, è mossa alla statuizione, difetta di specificità; non risulta riportata, in ricorso, l’istanza del 27.7.2009 inoltrata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, con violazione dunque degli oneri imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ e pregiudizio della piena comprensione del motivo di doglianza e della sua decisività.
13. Resta da valutare l’errore commesso dalla Corte di Appello in merito alla pronuncia adottata.
La dichiarazione di improcedibilità, piuttosto che di inammissibilità, come stabilito dall’art. 331 comma 2 cod. proc. civ., non radica alcun interesse alla cassazione della sentenza; i giudici hanno comunque adottato un provvedimento di rito, ricognitivo dell’impossibilità di proseguire il giudizio in mancanza delle necessarie parti processuali.
14. In conclusione il ricorso va rigettato.
Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate dalla controricorrente A..
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla deve essere disposto nei confronti dell’intimato CONSORZIO, in difetto di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti nella misura di euro 10.000,00 (di cui € 3.000,00 in favore di A.L.) per compensi professionali, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, alle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.