CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31652 – In caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell’individuare il dipendente (o i dipendenti) da licenziare il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede