CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2019, n. 31952 – Ove si deduca la violazione del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere di indicarli compiutamente