CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 luglio 2018, n. 17883
Assegno Personale Pensionabile – 14ma mensilità – Computo dell’Elemento Distinto della Retribuzione
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2864/2013, depositata il 16 aprile 2013, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di G.C. e confermato conseguentemente la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda dal medesimo proposta nei confronti di R.F.I. S.p.A. e volta ad ottenere il computo dell’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) nell’ammontare dell’Assegno Personale Pensionabile (ovvero 14ma mensilità).
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Cancellieri con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
3. Risulta depositato atto di rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso per cassazione unitamente alla relazione di notificazione, in data 14/3/ 2018, al difensore di R.F.I. S.p.A. nel giudizio di secondo grado.
2. Sussistono, pertanto, le condizioni ex art. 390 cod. proc. civ. perché il giudizio sia dichiarato estinto.
3. Le spese di lite devono essere compensate per intero, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa per intero le spese di lite.