CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 luglio 2020, n. 13915 – La responsabilità ex art. 2087 cod. civ., non comporta l’affermazione di una responsabilità oggettiva, è infatti di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni