CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 marzo 2019, n. 6555
Licenziamento – Mancata audizione del lavoratore – Nullità della sanzione disciplinare – Violazione del diritto di difesa
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma, adita in via principale dall’Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, da S.B., con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a S.B. il 4.6.2015 e aveva condannato l’Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in favore del medesimo dell’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione. Essa, inoltre, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal lavoratore.
2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha accertato che dagli atti processuali era emerso che in data 15.4.2015 era stato adottato il provvedimento di rinvio dell’audizione del lavoratore in sede disciplinare, in origine disposta per il giorno 14.4.2015, al giorno 22.4.2015, data in cui era stato redatto il verbale di mancata audizione del lavoratore per assenza del medesimo. Ha, poi, rilevato che il provvedimento con il quale era stato disposto il rinvio della audizione per il giorno 22.4.2015, non risultava recapitato al difensore del lavoratore, a causa dell’inesatta composizione del numero di fax di quest’ultimo.
3. Essa ha ritenuto che la mancata presenza del lavoratore alla audizione fissata per il giorno 22.4.2015 comportava la nullità della sanzione disciplinare in quanto il rinvio, pur potendo non essere concesso in difetto dei presupposti, non era stato comunicato al difensore del lavoratore. Ha affermato che la violazione delle regole del procedimento disciplinare e, segnatamente, del diritto di difesa del lavoratore determina la nullità della sanzione disciplinare perché la legittimità di quest’ultima è subordinata, oltreché alla previa contestazione degli addebiti, alla possibilità per il lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli.
4. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. B.S. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Sintesi dei motivi
5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970 e dell’art. 55 bis commi 2-4 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 24 Costituzione.
6. Assume che, in mancanza di una risposta scritta in ordine alla richiesta del lavoratore di rinvio dell’audizione, la prima convocazione (per il giorno 14.4.2015) era valida perchè il lavoratore era stato informato telefonicamente della assenza dei presupposti per la concessione del rinvio della sua audizione in sede disciplinare.
7. Sostiene che i successivi accadimenti non hanno inciso sul diritto di difesa del B. perchè rimasti nella sfera interna all’Amministrazione e perchè il lavoratore avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa inviando una memoria scritta.
8. In altri termini, la ricorrente assume che la consapevolezza del B. in ordine alla insussistenza dei presupposti per vedere accolta la sua richiesta di rinvio, circostanza che assume di avere dedotto in giudizio e che non era stata contestata dal lavoratore, escludeva che si fosse realizzata la violazione del diritto di difesa.
9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell’art. 18 c. 1, 5, 6 della L. n. 300 n. 70 nella versione novellata dalla legge n. 92 del 2012.
10. Sostiene che l’art. 18 della L. n. 300 del 1970 nella formulazione introdotta dalla L. n. 92 del 2012 è applicabile al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato e che, pertanto, la violazione delle regole sul procedimento disciplinare comporta solo la tutela indennitaria e non quella reintegratoria.
11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
12. Imputa alla Corte territoriale di non avere considerato che essa ricorrente nelle pgg. 21 e 22 dell’atto di reclamo aveva dedotto che il B. in data 15.1.2015 (prima del licenziamento) era stato sottoposto ad una misura cautelare restrittiva (divieto di dimora nel Comune di Roma), misura cessata solo il 15.1.2016, e sostiene che, pertanto, non erano dovute le retribuzioni maturate nel periodo in cui il lavoratore era stato sottoposto alla misura restrittiva della libertà personale.
Esame dei motivi
13. Il primo motivo del ricorso è fondato.
14. Questa Corte (Cass. 26825/2018), con riguardo al “nuovo differimento” della convocazione del lavoratore, vietato dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel riconoscere alla convocazione la natura di atto recettizio, che si perfeziona una volta che sia pervenuto a conoscenza del destinatario, ha affermato che essa, in ragione della sua natura, non può rimanere nella sfera interna del soggetto ma, per produrre effetti, deve essere portata a conoscenza del suo destinatario.
15. Il principio, condiviso dal Collegio, è applicabile anche alla fattispecie dedotta in giudizio, nella quale viene in rilievo il provvedimento di rinvio della audizione originariamente fissata per il giorno 14.4.2015, provvedimento che, sebbene materialmente predisposto, è rimasto un atto interno improduttivo di effetti perché incontestamente non comunicato al difensore, che aveva formulato l’istanza di rinvio in ragione di impedimenti che riguardavano la sua persona.
16. Va, altresì, osservato che questa Corte, nell’esaminare il termine e le modalità per la convocazione a difesa disciplinati dall’art. 55 bis del D.Lgs. n. 150 del 2009, ne ha posto in evidenza la finalità di garanzia del diritto di difesa del lavoratore (Cass. 23895/2018, 17245/2016, 16900/2016), traendone la conseguenza che i vizi procedurali correlati all’audizione del lavoratore possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli.
17. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati.
18. Essa, infatti, come già evidenziato (cfr. punto n. 3 di questa sentenza) ha ritenuto che la mancata presenza del lavoratore alla audizione rinviata al giorno 22.4.2015 comportava “tout court” la nullità della sanzione disciplinare in quanto il rinvio, pur potendo non essere concesso in difetto dei presupposti, non era stato comunicato al difensore del lavoratore. Tanto senza indagare sulla concreta violazione del diritto di difesa del lavoratore conseguente al rinvio della originaria convocazione, sollecitato dal difensore del medesimo e non assentito dalla Amministrazione.
19. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo e del terza motivo di ricorso.
20. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in ordine al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale farà applicazione dei principi di diritto che seguono:
21. il provvedimento di rinvio della audizione di cui all’art. 55 bis commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha natura di atto recettizio e in ragione di tale natura, ove l’Amministrazione, pur avendo materialmente predisposto l’atto, non dia avvio alla procedura di comunicazione, non produce alcun effetto giuridico;
22. la violazione del termine e delle modalità per la convocazione a difesa disciplinati dall’art. 55 bis commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 può dare luogo alla nullità del procedimento e della conseguente sanzione disciplinare solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé sola.
23. Il giudice del rinvio dovrà, inoltre, provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
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