CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2018, n. 28238
Trasferimento del ramo d’azienda – Illegittimità – Difetto del requisito di preesistenza – Struttura organizzativa funzionalmente autonoma già esistente
Fatti di causa
Con sentenza 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Bari rigettava gli appelli proposti da T.I. s.p.a. e H.P.C.D.S. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità dei contratti di lavoro di N.B., F.L. e M.T. M. e condannato la prima società a ripristinare il rapporto di lavoro con i predetti, propri dipendenti trasferiti alla seconda società nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda da T. a H.P. dichiarato illegittimo.
Disattesa la preliminare eccezione dell’appellante di difetto di un concreto interesse del lavoratore alla domanda proposta, per la rilevanza (sotto plurimi profili di affidabilità, stabilità, possibilità di carriera) della controparte datoriale, la Corte territoriale riteneva illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda tra le due società, in difetto del requisito di preesistenza, a norma dell’art. 2112 c.c. nel testo applicabile ratione temporis, consistente in una struttura organizzativa funzionalmente autonoma già esistente e non creata in vista della cessione: come appunto accertato sulla base delle scrutinante risultanze istruttorie.
Con atto notificato il 25 ottobre 2016, T.I. s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano i lavoratori con unico controricorso; non svolgeva invece difese l’intimata H.P.C.D.S. (già D.C.) s.r.l.
Ragioni della decisione
Osserva la Corte come la transazione sopravvenuta tra le parti, debitamente documentata dai verbali di conciliazione in sede sindacale in rispettive date 30 novembre 2017 tra F.L. e T.I. s.p.a. e in pari data 3 gennaio 2018 tra N.B. e M.T. M. e la medesima società (con produzione ben consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c.: Cass. 24 giugno 2005, n. 13565), comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere: senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, da intendere compensate tra le parti, non avendo le stesse diversamente convenuto nei citati verbali di conciliazione, a norma dell’art. 92, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
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