CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28516 – Non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 cod. civ. configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva