CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28564

Tributi – IRPEF – Omessa presentazione della dichiarazione – Determinazione del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro) – Onere di prova contraria a carico del contribuente

Fatti di causa

1. E.C. impugnò innanzi alla CTP di Benevento l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’anno d’imposta 2006, per il quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione, un reddito di euro 43.559,58, determinato con metodo sintetico.

La CTP di Benevento accolse il ricorso con sentenza n. 367/1/12.

2. La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha rideterminato il reddito del contribuente in euro 17.899,00, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia nell’atto di gravame, ritenendo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, a fronte delle risultanze del redditometro, il contribuente non avesse dimostrato, da un lato, la sussistenza delle condizioni per l’abbattimento del 40% del costo dell’autovettura KIA, in assenza della prova dell’uso promiscuo del veicolo anche da parte del coniuge, e, dall’altro, l’incidenza, sul reddito familiare complessivo, della pensione della madre dell’appellato, in difetto di prova della coabitazione di quest’ultima con il figlio.

3. Il contribuente ricorre per la cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste l’Agenzia con atto di costituzione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata:

a) sulla quantificazione delle risorse finanziarie del nucleo familiare, indicate in ricorso in euro 30.063,00, e invece quantificate dall’Agenzia in euro 12.722,00;

b) sull’eccezione difensiva, contenuta nel ricorso introduttivo, per la quale l’atto impositivo era nullo per la negazione del contraddittorio in fase amministrativa.

Addebita, quindi, alla CTR di non avere annullato l’avviso di accertamento, sebbene la disponibilità finanziaria della famiglia fiscale del ricorrente risultasse superiore rispetto al valore determinato tramite il redditometro, sia pure nella misura ridotta stabilita dalla sentenza d’appello.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142).

Nella fattispecie concreta, la CTR, senza discostarsi da tale principio di diritto, con un accertamento di fatto, esente da vizi logici, ha individuato il reddito del contribuente che, dal canto suo, per il 2006, non aveva presentato la dichiarazione.

D’altra parte, il rilievo critico in esame pare diretto, in modo non consentito, a sollecitare, da parte della Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), a compiere un apprezzamento di profili fattuali, il cui insindacabile scrutinio è già stato compiuto dal giudice di merito.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.