CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2022, n. 29138 – Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore (quali la presenza in servizio), riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n.300 del 1970