CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2018, n. 21701
Rapporto di lavoro – Funzionario Inps – Dimissioni – Reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni compatibili con lo stato di salute psico-fisica
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Termini Imerese, ha annullato l’atto di dimissioni dal servizio di P.E. funzionario dell’Inps, ritenendo che lo stesso avesse agito in condizioni di turbamento psichico tali da impedirgli di autodeterminarsi liberamente e di apprezzare l’importanza dell’atto in relazione alle sue condizioni economiche e ai suoi rapporti familiari e sociali. Ha condannato, pertanto, l’Ente a ripristinare il rapporto di lavoro, reimmettendo in servizio il dipendente in mansioni compatibili col suo stato di salute psico-fisica e a risarcirgli il danno mediante corresponsione della retribuzione a far data dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Avverso tale sentenza interpone ricorso per cassazione l’Inps con una censura, cui resiste con tempestivo controricorso P.E.
Motivi della decisione
1. Nell’unica censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 3 e n.5, l’Inps contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. (Prestatore di lavoro subordinato); violazione e falsa applicazione dell’art. 428, co.1, cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. Motivazione contraddittoria e insufficiente su punto decisivo della controversia”.
Il ricorrente non contesta la motivazione della sentenza riguardo alla sussunzione della fattispecie nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 428 cod. civ., ma ritiene che la soluzione prescelta dalla Corte d’Appello, di far retroagire gli effetti della sentenza di annullamento ai fini della corresponsione della retribuzione al momento della domanda giudiziale (dalla notifica del ricorso introduttivo), non si riveli convincente con riguardo alle norme e ai principi che regolano la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Così statuendo, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di una mora credendi per il periodo tra la domanda giudiziale di primo grado e la reimmissione in servizio del dipendente, nonostante, a seguito delle intervenute dimissioni, il rapporto di lavoro fosse estinto.
Neppure la tesi della Corte territoriale sarebbe condivisibile, là dove ha invocato il principio per il quale la durata del processo non deve mai andare a danno della parte risultata vittoriosa, in quanto non ogni effetto pregiudizievole può essere posto a carico della parte soccombente, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti perché ciò possa essere reso possibile, come – in questo caso – la necessaria costituzione in mora del datore di lavoro.
Secondo la difesa dell’Ente, dunque, una volta accertata l’insussistenza della malafede da parte dell’Istituto, ma anche di qualsivoglia responsabilità nella determinazione del dimettersi dell’E., appare chiaro che l’Inps non potesse essere considerato responsabile dell’atto e, dunque, accollarsi l’onere del pagamento delle retribuzioni dall’inizio del processo, quasi che la causa dell’atto unilaterale dismissivo del dipendente dipendesse da un suo comportamento.
2. La censura è fondata.
3. La sentenza gravata ha ricostruito la fattispecie nell’ambito del co. 1 dell’art. 428 cod. civ., secondo il quale “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”. Ammesso lo stato d’incapacità temporaneo siccome accertato dalla CTU disposta in primo grado, con riferimento al momento dell’atto dismissivo assunto come pregiudizievole (Cass. n.02500/2017), e ritenuto provato il grave pregiudizio nella perdita della fonte di reddito e nell’alterazione dei rapporti familiari e sociali, in applicazione dell’orientamento espresso da questa Corte nella decisione n. 8886/2010, ha ritenuto che l’E. avesse diritto alle retribuzioni maturate dalla data della domanda giudiziale.
4. L’orientamento che è andato consolidandosi sulla materia, fin dalla sentenza n.18844/2010, di poco successiva a quella invocata dalla Corte d’Appello, ha focalizzato il diritto risarcitorio derivante dall’annullamento di un atto illegittimo estintivo del rapporto di lavoro, secondo le regole sull’inadempimento delle obbligazioni, sulla natura sinallagmatica del rapporto. In tal senso, dunque, si è definitivamente affermato il convincimento, da cui non si ritiene di doversi in questa sede discostare, secondo il quale, nell’ipotesi di annullamento di dimissioni presentate da un lavoratore subordinato – nella specie perché in stato di accertata incapacità naturale – le retribuzioni a esso spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità dell’atto unilaterale dismissivo, atteso che l’annullamento di un negozio giuridico con efficacia retroattiva non comporta di per sé il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella delta riammissione. Stante la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, infatti, il diritto alla retribuzione discende necessariamente dalla prestazione dell’attività, e la possibilità del pagamento della prima, in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che deve essere espressamente prevista dalla legge, così come ad esempio avviene nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo (Cass. n.14438/2000; n.13045/2005, n.2261/2012; n.22063/2014).
5. La decisione gravata, pertanto, accertando erroneamente che l’E. ha diritto alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non già dalla data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di dimissioni, si discosta dal richiamato orientamento, di cui va fatta applicazione nel caso in esame.
6. Per le esposte motivazioni il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con conferma della statuizione sulle dimissioni e condanna dell’Inps a risarcire il danno patito dal ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate a decorrere dal giorno 11/10/2010, coincidente con la data della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità delle dimissioni.
7. Le spese dei giudizi di merito, così come liquidate dalla Corte d’Appello per l’intero, sono compensate nella misura di un terzo, per gli alterni esiti della vicenda, mentre per i restanti due terzi sono poste a carico dell’Inps.
Le spese del giudizio di legittimità sono del pari compensate per un terzo, in ragione dell’esito alterno della vicenda, e per i rimanenti due terzi, nella misura indicata in dispositivo, sono a carico dell’Inps.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, confermata la statuizione sulle dimissioni, condanna l’Inps a risarcire il danno patito dal ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate a decorrere dall’11/10/2010. Compensa per un terzo le spese del giudizio di primo e secondo grado così come liquidate per l’intero dalla Corte d’Appello e condanna l’Inps al pagamento dei residui due terzi. Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Inps al pagamento dei residui due terzi, liquidati per intero in Euro 2.600 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
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