CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2019, n. 21076

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Definizione agevolata della lite ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

Con sentenza n. 10795/8/14, depositata l’11 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei signori M.F. e G.P. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva accolto i ricorsi, separatamente proposti dai contribuenti e di seguito riuniti, avverso gli avvisi di accertamento a ciascuno notificati per IRPEF per l’anno d’imposta 2006, con i quali era ripresa a tassazione una plusvalenza non dichiarata di Euro 175.000,00 derivante dalla cessione di terreno edificabile sito nel Comune di Piedimonte Matese.

Avverso la sentenza della CTR i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a motivo formalmente unico, nel quale risulta cumulato un duplice ordine di censure.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria, con allegata documentazione comprovante l’intervenuta definizione agevolata della lite secondo il disposto dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella I. 21 giugno 2017, n. 96, con l’avvenuto versamento della somma di Euro 21.759,30 per il Ferrante e di Euro 22.104,04 per la P..

Ragioni della decisione

1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo i ricorrenti comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11, comma 10, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella I. 21 giugno 2017, n. 96, avendo presentato la relativa domanda nei termini ed avendo effettuato, come da ricevute di versamento allegate, il pagamento di quanto rispettivamente dovuto e risultando altresì allegata l’attestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di regolarità dell’avvenuta definizione agevolata della lite.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1 – quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 11 comma 10, del d.l. n. 50/2017 come convertito nella I. n. 96/2017.