CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31749
Tributi – TARSU – Agevolazioni – Riduzione per attività stagionali – Mancata previsione nel regolamento comunale – Applicabilità – Esclusione
Ritenuto che
1. con sentenza n. 5106/15, depositata il 27 maggio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla srl Le A. H. a Positano, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso emesso dal Comune di Positano per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) degli anni 2006, 2007 e 2008, e per il pagamento di sanzioni ex art. 76 d.lgs. 507/93 relativamente al 2006, rispetto al quale (avviso) la contribuente aveva fatto valere: I) in primo luogo, di avere diritto, in relazione al carattere stagionale della propria attività, ad esenzione dall’imposta o alla riduzione tariffaria di cui all’art. 66, comma 3, lett.e) del predetto d.lgs.; II) in secondo luogo, che il debito d’imposta era stato determinato dal Comune includendo nella superficie suscettiva di produzione di rifiuti, spazi inidonei a produrli; III) in terzo luogo, con riguardo alle sanzioni per l’anno 2006, irrogate dal Comune sul presupposto che la società non aveva dichiarato l’intera superficie tassabile con apposita denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/93 relativa a quell’anno, che il comune aveva già accertato, con riferimento alla denuncia dell’anno 2002, la maggior superficie tassabile cosicché ad essa contribuente non poteva essere mosso alcun rilievo per non avere presentato, per gli anni successivi, una denuncia in variazione di quella relativa al 2002, recante la superficie esatta;
2. la CTR riteneva che alla appellante spettasse la riduzione di un terzo della tariffa e ciò direttamente in forza dell’art.66, comma 3, lett.e) del d.lgs. 507/93, ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune di Positano per l’applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali (“la riduzione di un terzo legislativamente prevista … non è subordinata ad una esplicita previsione regolamentare da parte dell’Ente locale, trattandosi di un principio normativo contenuto in un testo di legge”);
3. la CTR rigettava invece l’eccezione proposta dalla contribuente con riguardo alla sanzione per mancata presentazione della denuncia contenente l’esatta definizione della superficie tassabile, affermando che “ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria … e quindi, se la denuncia fu incompleta o infedele ovvero si verificò, ad un dato momento, una variazione, l’obbligo di formulare una denuncia corretta e completa o di denunciare l’intervenuta variazione si rinnova di anno in anno”;
4.avverso la sentenza il Comune di Positano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
5. la srl Le A. H. a Positano ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo, illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, il Comune di Positano lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art.66, comma 3, del d.lgs.507/93, per avere la commissione tributaria regionale dichiarato che, in ragione del carattere stagionale dell’attività svolta, la contribuente aveva diritto alla riduzione di un terzo della tariffa, direttamente in forza dell’art.66, comma 3, del d.lgs. 507 ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune di Positano per l’applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali;
2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art.66, comma 5, e dell’art. 70 del d.lgs.507/93, per avere la CTR trascurato che, anche se la riduzione fosse stata prevista, la contribuente non avrebbe comunque potuto fruirne in quanto la stessa non aveva presentato l’indispensabile denuncia di cui agli articoli evocati;
3. con il terzo motivo il Comune lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art9, comma 3, della I. 29 marzo 2001, n. 135, per avere la commissione tributaria errato nel ritenere dimostrata la stagionalità dell’attività della contribuente sulla base della licenza di esercizio (che non conteneva riferimenti alla circostanza) e malgrado la contribuente non avesse mai presentato la dichiarazione (prevista dall’art.9 cit.) di chiusura dell’albergo nel periodo invernale;
4. la ricorrente incidentale, eccepita l’inammissibilità del ricorso principale per mancanza di una sufficiente descrizione dei fatti di causa, chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale per violazione o falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs.507/93 e dell’art.12 del d.lgs. 472/1997, deducendo che i giudici di appello avrebbero dovuto escludere ogni sanzione, in quanto essa contribuente non era tenuta a presentare alcuna denuncia per l’anno 2006 non essendo intervenute variazioni della superficie tassabile rispetto a quella accertata dal Comune ai fini della tassa relativa al 2002, od avrebbero almeno dovuto applicare il regime sanzionatorio attenuato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs.472/92, attesa la pendenza sempre in grado di appello del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento notificatole per il pagamento della TARSU 2005, con irrogazione di sanzioni, con conseguente possibilità per i giudici di avere piena contezza della sussistenza dei presupposti applicativi della norma;
5. l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata da Le A. è infondata, atteso che il Comune, dato conto, in modo sintetico, del contenuto dell’avviso di accertamento e delle vicende del primo grado di giudizio, ha poi diffusamente rappresentato quali sono state le posizioni, propria e della contribuente, davanti alla commissione regionale, così pienamente assolvendo all’onere di rendere conoscibili a questa Corte i fatti necessari a decidere sulle questioni dedotte nei motivi;
6. il primo motivo del ricorso principale è fondato;
il comma 3 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93 prevede che “la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di… c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”, e così – con il termine “può” – rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell’ente, l’applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria (in questo senso la Corte si è già pronunciata più volte; v., tra altre, la sentenza n. 17524 del 28/07/2009 e la sentenza n. 10361 del 07/05/2007);
7. il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti;
8. il ricorso incidentale propone, sotto l’unica rubrica di violazione o falsa applicazione degli art.70 del d.lgs. 507/93 e 12 del d.lgs. 472/97, due censure distinte che sono entrambe infondate;
8.1. la prima perché la CTR, respingendo la tesi della contribuente secondo cui essa non era tenuta a presentare una denuncia in variazione per gli anni successivi al 2002, con riferimento al quale il Comune aveva già accertato l’esatta, maggior superficie tassabile, ha deciso conformemente alla legge (sul punto basta richiamare la pronuncia di questa Corte n. 23572 del 6 novembre 2009: “In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l’art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Siccome, però, ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo”).
8.2. la seconda perché il giudice d’appello, in mancanza di qualsivoglia specifica deduzione o di allegazione di documenti, non era certo tenuto a verificare d’ufficio l’eventuale pendenza, fra le medesime parti e nel medesimo grado, di altro giudizio avente oggetto connesso a quello sul quale era stato chiamato a pronunciare;
9. in ragione di quanto precede, il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale va rigettato, la sentenza va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c., con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente;
10. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda processuale;
11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della srl Le A. H. a Positano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la srl Le A. H. a Positano a rifondere al Comune di Positano le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
dà atto dell’obbligo, a carico della srl Le A. H. a Positano, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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