CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2022, n. 36040
Tributi – Cartella di pagamento – ICI – Procedura di definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo – Estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere
Fatti di causa
1. – La Società per azioni materiali edili – S. – S.p.a., sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3865/27/14, depositata il 15 dicembre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Misterbianco, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diverS.nte accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29520090015219084) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’ICI dovuta dalla contribuente, per le annualità dal 2004 al 2006, sulla base di pregressi avvisi di accertamento.
Resistono con controricorso Riscossione Sicilia S.p.a. ed il Comune di Misterbianco che, a sua volta, ha articolato due motivi di ricorso incidentale cui la Società per azioni materiali edili – S. – S.p.a. resiste con controricorso.
Fissati all’udienza pubblica del 28 giugno 2022, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
Ragioni della decisione
1. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente principale ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016.
Dalla documentazione prodotta emerge, in effetti, che la ricorrente principale è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, – come da comunicazione dell’agente di riscossione concernente gli importi dovuti ai fini della definizione, – ed ha provveduto al conseguente versamento dell’importo (così) determinato.
2. – La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); qui la fattispecie estintiva operando con riferimento tanto al ricorso principale quanto a quello spiegato in via incidentale.
Si è, altresì, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394).
E, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).
3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198).
Nemmeno ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa integralmente, tra le parti, le spese.