CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2019, n. 3662- Nell’ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto a termine non possa neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto.